Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 27 giugno 2011, n. 4
Titolo:Disciplina del Commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, Capo II, della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)
Pubblicazione:( B.U. 07 luglio 2011, n. 58 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 872 del 20/06/2011.
Abrogato dall'art. 38, r.r. 4 dicembre 2015, n. 8.

Sommario


Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Indirizzi per i Comuni)
Art. 3 (Esercizio dell'attività)
Capo II
Commercio in forma itinerante
Art. 4 (Esercizio dell'attività in forma itinerante)
Art. 5 (Rilascio dell'autorizzazione)
Art. 6 (Attività e servizi integrativi)
Capo III
Mercati e fiere
Art. 7 (Istituzione del mercato)
Art. 8 (Istituzione della fiera)
Art. 9 (Esercizio della attività su posteggio nei mercati e nelle fiere)
Art. 10 (Modalità di assegnazione dei posteggi nei mercati)
Art. 11 (Modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere)
Art. 12 (Modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere di cui all art. 39, comma 9, della l.r. 27/2009)
Art. 13 (Assegnazione dei posteggi riservati nei mercati e nelle fiere)
Art. 14 (Posteggi isolati)
Art. 15 (Registro delle presenze)
Capo IV
Forme particolari di commercio su aree pubbliche
Art. 16 (Attività su aree demaniali marittime)
Art. 17 (Attività negli aeroporti, stazioni e autostrade)
Art. 18 (Attività su aree private)
Art. 19 (Attività in grandi e medie strutture di vendita, centri commerciali, impianti di distribuzione dei carburanti)
Art. 20 (Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e fiere promozionali)
Art. 21 (Promozione del commercio equo e solidale)
Capo V
Mercati dell usato, dell antiquariato, del collezionismo e mercatini degli hobbisti
Art. 22 (Mercato dell usato, dell antiquariato e del collezionismo)
Art. 23 (Istituzione dei mercati di cui all art. 22 e dei mercatini degli hobbisti)
Art. 24 (Assegnazione dei posteggi)
Capo VI
Subentro, sospensione, revoca e decadenza dell autorizzazione
Art. 25 (Subentro e reintestazione dell'autorizzazione)
Art. 26 (Sospensione dell'attività commerciale)
Art. 27 (Revoca e decadenza dell'autorizzazione)
Capo VII
Disposizioni finali
Art. 28 (Affidamento della gestione dei mercati e delle fiere)
Art. 29 (Obblighi degli operatori)
Art. 30 (Consistenza degli esercizi)
Art. 31 (Norme sullo sportello unico per le attività produttive)
Art. 32 (Modifica dei rr.rr. 1/2011 e 2/2011)

Capo I

Disposizioni generali



1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, della medesima legge regionale inerenti la disciplina del commercio su aree pubbliche.


1. La programmazione dello sviluppo del settore si espleta nel rispetto della vigente normativa europea e statale in materia di semplificazione, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza.
2. I Comuni regolamentano il commercio su aree pubbliche con l'obiettivo dell'innovazione e riqualificazione del settore, tenendo conto della peculiarità del loro territorio, nonché dell'esigenza di contemperare il diritto dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività e dei consumatori alla fruizione di un servizio adeguato e rispondente alle diverse necessità ed esigenze. La regolamentazione comunale persegue in particolare i seguenti obiettivi, i quali possono essere modulati in relazione alle specifiche esigenze per i motivi indicati:
a) evoluzione e innovazione della rete del commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento alla promozione della:
1) qualità del lavoro;
2) formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
3) trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni dei prezzi, nonché la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva sulle aree pubbliche;
b) tutela dei consumatori in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
c) valorizzazione dell'attività di commercio su aree pubbliche al fine di favorire la redditività, di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
d) armonizzazione e integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di favorire l'equilibrio tra domanda e offerta e consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
e) efficacia e qualità del servizio da rendere al consumatore, con particolare riguardo all'adeguatezza della rete e all'integrazione dei mercati e delle fiere nel contesto sociale, ambientale e paesaggistico;
f) salvaguardia e riqualificazione delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale;
g) salvaguardia e riqualificazione della rete dei mercati e delle fiere nelle zone meno densamente popolate, in particolare nei Comuni montani, rurali e nei centri minori.

3. Nei propri regolamenti, i Comuni non possono prevedere alcuno dei requisiti vietati di cui all'articolo 14 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
4. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, i Comuni possono stabilire particolari agevolazioni, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, fino all'esenzione per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza, per le attività effettuate su posteggi nei Comuni e nelle frazioni di Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone periferiche urbane.
5. Nello stabilire i criteri, le modalità e le procedure relativi all'autorizzazione e alle comunicazioni, i Comuni devono rispettare le finalità e i principi generali fissati dalla l.r. 27/2009 e dal presente regolamento, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) caratteristiche e sviluppo urbanistico del territorio;
b) traffico, mobilità, inquinamento acustico e ambientale.



1. L'attività di commercio su aree pubbliche è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonché della normativa regionale e comunale.
2. E' vietato porre limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa, su aree pubbliche, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per ogni altra forma di vendita anche di tipo artigianale.
3. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da persone fisiche, società di persone e società di capitali costituite in Italia o in uno dei Paesi membri dell'Unione europea.
4. L'attività è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 27/2009, nonché al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune dove l'esercente intende avviare l'attività e può essere svolta:
a) su posteggi;
b) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

5. Il titolo autorizzatorio per il commercio su aree pubbliche, rilasciato o presentato in base alle normative delle altre Regioni e delle Province autonome, abilita all'esercizio dell'attività in tutto il territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 27/2009 e dal presente regolamento.
6. Durante l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione o del titolo equipollente, che deve essere esibito a ogni richiesta degli organi di vigilanza. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 14 della l.r. 27/2009.
7. La modifica del settore merceologico è soggetta a semplice comunicazione.
Capo II

Commercio in forma itinerante



1. Possono svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante tutti i prestatori in possesso di autorizzazione amministrativa o titolo equipollente.
2. In base a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), è consentito ai soggetti titolari di autorizzazione al commercio itinerante di esercitare su tutto il territorio nazionale.
3. L'operatore dell'Unione europea che intende svolgere l'attività in modo non temporaneo e occasionale nel territorio regionale ed è in possesso dei requisiti morali e professionali previsti fa richiesta al Comune marchigiano dove avvia l'esercizio della attività.
4. Le società di persone, di capitali e le cooperative possono avere tante autorizzazioni quanti sono i soci, a condizione che in ogni autorizzazione rilasciata sia nominativamente indicato il socio che opera con detta autorizzazione. Qualora a una società sia rilasciata un'unica autorizzazione, possono essere inseriti a richiesta tutti i nominativi dei soci autorizzati all'esercizio di vendita su aree pubbliche.
5. Fermo restando il divieto di interdire al commercio itinerante l'intero territorio comunale stabilito dall'articolo 42, comma 9, della l.r. 27/2009, il Comune può indicare zone o vie o piazze dove non è possibile svolgere l'attività di commercio itinerante ovvero stabilire orari e modalità di esercizio particolari, esclusivamente per motivi di pubblica sicurezza, igienico-sanitari, di pubblico interesse, di rispetto delle norme sulla circolazione, viabilità e sosta veicolare, nonché, sentito il competente soprintendente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dell'articolo 70, comma 4, del d.lgs. 59/2010, per motivi paesaggistici, di pregio artistico, storico, architettonico o archeologico.


1. Il rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante compete al Comune dove l'operatore intende avviare l'attività.
2. La domanda è presentata anche a mezzo posta o, in base al disposto dell'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), a mezzo telefax o in via telematica, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione o altra modulistica avente i medesimi contenuti.
3. La domanda di autorizzazione deve indicare quanto previsto all'articolo 42, comma 3, della l.r. 27/2009 e deve contenere:
a) la dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni per l'esercizio di attività in forma itinerante;
b) la documentazione prevista dall'articolo 38 bis della l.r. 27/2009;
c) l'iscrizione al registro delle imprese, qualora già in possesso.

4. Salvo quanto stabilito dai commi successivi, il termine di conclusione del procedimento è di trenta giorni, decorsi inutilmente i quali la domanda si intende accolta.
5. Se la domanda non è regolare o completa per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, della l.r. 27/2009, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa entro un termine comunque non superiore a trenta giorni, con sospensione dei termini del procedimento, avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata.
6. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non sono già nella disponibilità dell'Amministrazione e che essa non può acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli con interruzione del termine di conclusione del procedimento. Tale termine inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Se l'interessato non provvede entro il termine fissato, che non può essere comunque superiore a trenta giorni, la domanda è archiviata. Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente. La richiesta di elementi integrativi può essere fatta una sola volta.
7. Il responsabile del procedimento, anche mediante una conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), verifica la sussistenza dei requisiti morali e professionali del richiedente e il rispetto delle norme di programmazione.
8. Ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, entro il termine di conclusione del procedimento ai sensi dei commi precedenti comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate dalla documentazione ritenuta necessaria. Il relativo provvedimento è adottato nei successivi dieci giorni.
9. L'autorizzazione al commercio itinerante è rilasciata a tempo indeterminato.


1. Il Comune può rilasciare concessioni o autorizzazioni temporanee in occasione di particolari eventi o riunioni di persone, individuati dal Comune medesimo sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2009, n. 14 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti). I provvedimenti sono validi soltanto per il giorno indicato e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
2. La domanda è presentata anche a mezzo posta ovvero, in base al disposto dell'articolo 38, comma 1, del d.p.r. 445/2000, a mezzo telefax o in via telematica, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione ovvero altra modulistica avente i medesimi contenuti. Alla domanda è allegata la documentazione richiesta dall'articolo 38 bis della l.r. 27/2009.
3. Nella domanda l'interessato deve dichiarare, pena l'esclusione:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone o di capitale, la ragione sociale;
b) il possesso dei requisiti morali e professionali;
c) il settore o i settori merceologici;
d) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui si intende esercitare l'attività.

4. In caso pervengano più richieste rispetto ai posteggi disponibili, le autorizzazioni temporanee vengono rilasciate sulla base dei seguenti criteri:
a) data e numero di protocollo di arrivo della richiesta;
b) qualora pervengano più richieste in uno stesso giorno, si considera il numero progressivo di protocollo, dando priorità a quello inferiore.

5. Ulteriori criteri possono essere previsti dal Comune.
6. Per quanto compatibile si applica il procedimento di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
Capo III

Mercati e fiere



1. Il mercato è istituito e regolato dal Comune nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 27/2009 e dal presente regolamento.
2. Al fine del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, di traffico, viabilità e circolazione il Comune può suddividere il mercato in settore alimentare e settore non alimentare ovvero può prevedere l'istituzione di posteggi specificatamente riservati al settore alimentare. In tale caso:
a) gli esercenti operanti nel settore alimentare, anche associato al settore non alimentare, possono occupare solamente i posteggi rientranti nella zona del mercato riservata al commercio di generi alimentari;
b) gli esercenti operanti nel settore non alimentare possono occupare solamente i posteggi rientranti nella zona del mercato riservata al commercio di generi non alimentari;
c) gli esercenti operanti nel settore alimentare, anche associato al settore non alimentare, non possono scambiare consensualmente il posteggio di cui sono titolari nella zona loro riservata con un operatore del settore non alimentare;
d) gli esercenti operanti nel settore alimentare, anche associato al settore non alimentare, non possono ottenere durante le operazioni di spunta un posteggio non ricadente nella zona riservata al settore alimentare. Ugualmente, gli esercenti operanti nel settore non alimentare, anche associato al settore alimentare, non possono ottenere durante le operazioni di spunta un posteggio non ricadente nella zona riservata al settore non alimentare.

3. Al fine del rispetto dei requisiti igienico sanitari, il Comune può ulteriormente suddividere il mercato tra i diversi settori alimentari ovvero può prevedere l'istituzione di posteggi riservati a uno specifico settore alimentare. In tale caso:
a) i posteggi riservati a una specifica tipologia merceologica possono essere occupati solamente dagli operatori abilitati all'esercizio della vendita per quella specifica tipologia del settore alimentare ed esclusivamente per lo svolgimento della vendita della specifica tipologia di prodotto;
b) gli esercenti operanti in una specifica tipologia di settore alimentare non possono scambiare consensualmente il posteggio di cui sono titolari con un commerciante operante nel settore non alimentare o in un settore alimentare di diversa tipologia specifica;
c) i posteggi riservati a una specifica tipologia merceologica del settore alimentare possono essere assegnati, durante le operazioni di spunta, esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio della vendita per quella specifica tipologia del settore alimentare ed esclusivamente per la vendita di quella specifica tipologia di prodotti alimentari.



1. La fiera è istituita e regolata dal Comune nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 27/2009 e in particolare dall'articolo 35 della medesima, nonché dal presente regolamento.
2. Al fine del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, di traffico, viabilità e circolazione il Comune può suddividere la fiera in settore alimentare e settore non alimentare ovvero può prevedere l'istituzione di posteggi specificatamente riservati al settore alimentare.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 7.


1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio riguarda:
a) le fiere di cui all'articolo 39 della l.r. 27/2009;
b) i mercati di cui agli articoli 40 e 41 della l.r. 27/2009.

2. L'attività di commercio su aree pubbliche nei posteggi nelle fiere e nei mercati è principalmente riservata agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 35 della l.r. 27/2009 il Comune può riservare posteggi:
a) esclusivamente per le fiere, alle merceologie mancanti o carenti nel limite massimo del 5 per cento dei posteggi;
b) agli operatori comunitari, al fine di incrementare lo scambio e l'integrazione;
c) a persone svantaggiate, in percentuale non superiore al 10 per cento dei posteggi;
d) agli imprenditori agricoli, agli artigiani, ai mestieranti già autorizzati ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), alle associazioni senza scopo di lucro, agli hobbisti e a chi vende o espone le proprie opere d'arte;
e) alle associazioni, agli enti, alle cooperative e alle imprese del commercio equo solidale, iscritti nel registro di cui alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 (Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale).

4. Il commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio è soggetto:
a) nei mercati, ad autorizzazione rilasciata dal Comune sede del mercato, contestualmente alla concessione del posteggio;
b) nelle fiere, alla sola concessione del posteggio rilasciata dal Comune sede della fiera;
c) nelle fiere di cui all'articolo 39, comma 9, della l.r. 27/2009, ad autorizzazione rilasciata dal Comune sede della fiera, contestualmente alla concessione di posteggio.

5. L'autorizzazione abilita sia all'esercizio in forma itinerante che alla partecipazione alle fiere e ai mercati ed è subordinata alla disponibilità del posteggio. Non si applica il silenzio assenso.
6. L'autorizzazione rilasciata per le fiere di cui all'articolo 39, comma 9, della l.r. 27/2009 ha validità esclusivamente per la fiera interessata e non può essere utilizzata né per svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, né per partecipare ad altre fiere o mercati sia in ambito regionale che nazionale.
7. È vietato vendere e affittare la concessione e l'autorizzazione se non con l'azienda commerciale o un ramo d'azienda. Il subentrante acquisisce tutti i diritti del cedente o dell'affittuario, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 36 della l.r. 27/2009.
8. L'operatore che effettua l'operazione di spunta non occupa o lascia il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza sia effettiva che di spunta, fatti salvi i casi di forza maggiore che saranno valutati dall'organo competente.


1. I posteggi liberi nei mercati sono assegnati in base ai criteri e alle modalità previsti dagli articoli 40 e 41 della l.r. 27/2009, nonché sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Dopo la pubblicazione del bando regionale ed entro i termini previsti dallo stesso, l'operatore interessato presenta domanda al Comune anche a mezzo posta o, in base al disposto dell'articolo 38, comma 1, del d.p.r. 445/2000, a mezzo telefax o in via telematica, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione ovvero altra modulistica avente i medesimi contenuti.
3. Nella domanda l'operatore dichiara, a pena di esclusione:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 27/2009;
c) la denominazione del mercato e il giorno di svolgimento;
d) i settori merceologici interessati;
e) di non possedere alcuna autorizzazione e concessione di posteggio nello stesso mercato, fatta eccezione per gli operatori commerciali che hanno inoltrato domanda per il miglioramento del posteggio.

4. Alla domanda deve essere allegata:
a) attestazione da parte del registro delle imprese in cui risulti la data di inizio dell'attività del commercio su aree pubbliche;
b) copia documento di riconoscimento in corso di validità;
c) copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
d) copia dell'autorizzazione, qualora già in possesso;
e) documentazione di cui all'articolo 38 bis della l.r. 27/2009.

5. Entro il termine fissato dal bando regionale, il Comune:
a) pubblica nell'albo pretorio per trenta giorni feriali consecutivi la graduatoria finale delle domande;
b) successivamente convoca gli operatori, in base all'ordine di graduatoria, per la scelta del posteggio, rilasciando contestualmente la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari
c) comunica ai soggetti non assegnatari la conclusione delle procedure, informandoli della mancata assegnazione.

6. L'operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio ovvero a delegare per iscritto persona di propria fiducia.
7. L'operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine e con le modalità previsti dal Comune è considerato rinunciatario.


1. I posteggi liberi nelle fiere sono assegnati in base ai criteri e alle modalità previsti dall'articolo 39 della l.r. 27/2009, nonché sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo.
2. La domanda è presentata o spedita al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa o entro il termine inferiore previsto dal regolamento di cui all'articolo 35 della l.r. 27/2009. La spedizione è effettuata a mezzo posta o, in base al disposto dell'articolo 38, comma 1, del d.p.r. 445/2000, a mezzo telefax o in via telematica, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione ovvero altra modulistica avente medesimi contenuti.
3. La domanda deve contenere:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;
b) gli estremi dell'autorizzazione;
c) il settore o dei settori merceologici oggetto dell'attività;
d) la data di inizio dell'attività del commercio su aree pubbliche, come risulta dal registro delle imprese.

4. Alla domanda deve essere allegata:
a) attestazione, da parte del registro delle imprese, in cui risulti la data di inizio dell'attività del commercio su aree pubbliche.
b) copia documento di riconoscimento in corso di validità.
c) copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
d) copia dell'autorizzazione o del titolo abilitativo.
e) documentazione di cui all'articolo 38 bis della l.r. 27/2009.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo pretorio almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.
6. Dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro per affitto di azienda.


1. Nelle fiere che si svolgono almeno una volta l'anno, l'80 per cento dei posteggi può essere assegnato agli operatori che vi hanno operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando comunale, secondo i criteri di priorità di cui alll'articolo 39, comma 2, della l.r. 27/2009.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione su posteggio il Comune provvede alla pubblicazione di apposito bando che deve contenere:
a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con l'indicazione della localizzazione, delle caratteristiche e della fiera alla quale si riferiscono;
b) il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire la domanda;
c) le modalità di presentazione della domanda;
d) il modello della domanda
e) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento.

3. La domanda è presentata anche a mezzo posta o, in base al disposto dell'articolo 38, comma 1, del d.p.r. 445/2000, a mezzo telefax o in via telematica, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione ovvero altra modulistica avente medesimi contenuti. Alla domanda è allegata copia dell'autorizzazione con la quale si partecipa all'assegnazione del posteggio e a cui si deve far riferimento per la verifica e il calcolo delle presenze, nonché la documentazione prevista dall'articolo 38 bis della l.r. 27/2009.
4. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, a pena di esclusione:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 27/2009;
c) la denominazione della fiera e il giorno di svolgimento;
d) il settore o i settori merceologici. Nel caso di fiere specializzate è necessario indicare esattamente i prodotti posti in vendita;
e) di aver operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio nella fiera di cui si fa richiesta;
f) l'iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
g) il possesso di eventuali titoli di invalidità per l'accesso al lavoro.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo pretorio ed è comunicata a tutti coloro che hanno presentato domanda.
6. L'operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio ovvero a delegare per iscritto persona di propria fiducia.
7. L'operatore che non si presenta nel termine e con le modalità previsto dal comune è considerato rinunciatario.
8. Le presenze effettive e di spunta si trasferiscono automaticamente nell'autorizzazione di cui al presente articolo. In caso di rinuncia e riconsegna di tale autorizzazione l'operatore può chiedere l'inserimento di tutte le presenze maturate in una delle altre autorizzazioni in suo possesso.
9. Il Comune, anche prima della scadenza della concessione decennale, può emanare, sempre nell'ambito dell'80 per cento, un nuovo bando per i posteggi resisi liberi per rinuncia, revoca o di nuova istituzione. Le domande, presentate dagli operatori che hanno operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio nei modi e nei tempi previsti dal bando comunale, sono esaminate in base ai criteri di priorità, per quanto compatibili, dell'articolo 41, comma 5, della l.r. 27/2009.
10. Gli operatori già assegnatari di un'autorizzazione ai sensi del presente articolo possono comunque partecipare ai bandi successivi per ottenere un miglioramento rispetto al posteggio già assegnato.


1. Il Comune stabilisce le modalità e i criteri di assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa. All'interno del mercato o fiera può essere assegnato a ciascun operatore esclusivamente un posteggio.
2. Il posteggio riservato è legato direttamente ai soggetti di cui al comma 1 e non ne è ammessa la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento. Qualora l'operatore non intende più svolgere l'attività sul posteggio assegnato, questo rientra nella disponibilità del Comune.
3. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario il posteggio può essere assegnato giornalmente anche a operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto della tipologia di vendita.
4. Ai soggetti di cui al comma 1 si applica il regolamento comunale di mercato o della fiera.


1. I posteggi isolati sono ubicati in zone non individuabili come mercati e sono assegnati mediante apposito bando comunale.
2. Ai posteggi isolati si applicano in quanto compatibili le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati.


1. Al fine della predisposizione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere e nei mercati e per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi il Comune tiene un registro, anche informatico, delle presenze effettive e di spunta. Nel registro sono riportati i seguenti dati:
a) nome e cognome dell'operatore ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;
b) tipo e numero dell'autorizzazione amministrativa;
c) indicazione dell'assenza, presenza di spunta o presenza effettiva dell'operatore.

Capo IV

Forme particolari di commercio su aree pubbliche



1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è vietato, salvo che l'operatore abbia ottenuto apposito nulla osta da parte dell'autorità competente. Il nulla osta in originale deve essere sempre esibito con l'autorizzazione a richiesta degli organi di vigilanza.
2. L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 38, comma 8, della l.r. 27/2009, stabilisce nel regolamento di cui all'articolo 35 della medesima legge regionale o annualmente con apposito provvedimento le modalità, le condizioni e i limiti per l'accesso alle aree.
3. L'esercizio dell'attività è svolto, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 27/2009 e nel presente regolamento.
4. A coloro che esercitano l'attività su aree pubbliche in area demaniale marittima senza il prescritto nulla-osta si applica la sanzione prevista dall'articolo 45, comma 3, della l.r. 27/2009.


1. E' vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade senza il permesso del soggetto proprietario o gestore. Il permesso in originale deve essere sempre esibito con l'autorizzazione a richiesta degli organi di vigilanza. Copia dello stesso è trasmessa al Comune di competenza a cura del soggetto proprietario o gestore.
2. L'esercizio dell'attività su aree pubbliche è svolto, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 27/2009 e nel presente regolamento.
3. A coloro che esercitano l'attività su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade senza il prescritto permesso si applica la sanzione prevista dall'articolo 45, comma 3, della l.r. 27/2009


1. I privati non possono istituire mercati o fiere sulle aree di loro proprietà, né autorizzare l'utilizzo delle stesse al fine di istituire un posteggio isolato.
2. Il commercio su aree pubbliche nelle forme e tipologie previste dall'articolo 33 della l.r. 27/2009 può svolgersi esclusivamente sulle aree private in disponibilità del Comune indicate dal comma 1, lettera a), del medesimo articolo 33.
3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, il privato mette a disposizione del Comune l'area interessata. Il Comune istituisce il mercato o la fiera ovvero posteggi isolati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. L'assegnazione dei posteggi è effettuata con i criteri e le modalità previsti dalle disposizioni contenute nella l.r. 27/2009 e nel presente regolamento.


1. Le grandi e medie strutture di vendita e i centri commerciali non possono istituire mercati di qualsiasi genere all'interno delle strutture né nei parcheggi di loro pertinenza.
2. In occasione di particolari eventi, manifestazioni, festività nazionali e locali di rilevanza anche per i flussi turistici e limitatamente alla durata di questi, il Comune, sentite la associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori, può autorizzare mercatini sia all'interno che all'esterno delle grandi strutture di vendita e delle medie strutture superiori a 2000 metri quadrati di superficie di vendita, anche operanti nella forma di centro commerciale. Il Comune stabilisce le modalità e i criteri per l'organizzazione di tali mercatini. È fatto salvo, nel caso di utilizzo del parcheggio di pertinenza, il rispetto dei parametri previsti per il commercio in sede fissa.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 si applica quanto disposto dall'articolo 55 della l.r. 27/2009.
4. È vietata l'attività itinerante nelle aree di parcheggio di pertinenza delle grandi e medie strutture di vendita e dei centri commerciali.
5. E' vietato svolgere attività di commercio su aree pubbliche all'interno delle aree degli impianti di distribuzione carburanti.


1. Il Comune può istituire manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 33, comma 1, lettera r), della l.r. 27/2009 e fiere promozionali di cui al comma 1, lettera s), del medesimo articolo, cui possono partecipare i prestatori provenienti da altre Regioni italiane e dagli altri Stati membri dell'Unione europea e precisamente:
a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche;
b) gli imprenditori individuali, le società di persone e di capitali purché iscritte nel registro delle imprese e previo rilascio della concessione temporanea di posteggio;
c) gli hobbisti, gli artigiani, gli imprenditori agricoli e simili;
d) gli operatori del commercio equo e solidale.

2. Il Comune individua l'area e i posteggi nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di viabilità, traffico e acustica e rilascia l'autorizzazione e la concessione temporanea di posteggio, valida per la sola durata dell'evento, con le modalità fissate nel regolamento comunale.


1. I Comuni, d'intesa con gli organismi iscritti al registro regionale di cui alla l.r. 8/2008, promuovono manifestazioni ed eventi del commercio equo e solidale, in particolare:
a) prevedendo l'istituzione di un mercato o di una fiera del commercio equo e solidale riservato a coloro che sono iscritti nel registro di cui alla l.r. 8/2008;
b) prevedendo l'istituzione di un mercato o fiera del commercio equo e solidale riservato ai relativi operatori provenienti anche da altre Regioni italiane, altri Stati membri dell'Unione europea e Paesi extra UE;
c) riservando agli operatori del commercio equo e solidale posteggi nei mercati e nelle fiere fino ad un massimo del 10 per cento.

2. I Comuni stabiliscono le modalità e i criteri per la promozione del commercio di cui al presente articolo.
Capo V

Mercati dell usato, dell antiquariato, del collezionismo e mercatini degli hobbisti



1. Il mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico come definito dall'articolo 33, comma 1, lettera h), della l.r. 27/2009 ha lo scopo di promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, di modernariato, di cose vecchie anche usate e oggetti da collezione, in abbinamento o meno a oggetti di artigianato artistico purché non prevalenti.
2. Nel mercato di cui al comma 1 possono essere esposti e venduti articoli di oggettistica antica, libri e stampe antichi, quadri e cornici antichi, tappeti e prodotti tessili per la casa, biancheria d'epoca, monete e oggetti filatelici, mobili antichi e comunque tutti i prodotti che per anno di produzione e qualità sono compatibili con le caratteristiche della manifestazione. E' ammessa in particolare l'esposizione e la vendita di:
a) oggetti di antiquariato, ai sensi del d.lgs. 42/2004;
b) cose usate ai sensi dell'articolo 126 del r.d. 773/1931;
c) articoli di modernariato e collezionismo, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo;
d) prodotti dell'artigianato artistico a tradizione locale o nazionale, eseguiti da artigiani direttamente nelle fasi di lavorazione che si avvalgono in maniera limitata di elaborati industriali o di serie.

3. E' vietata l'esposizione e la vendita di articoli nuovi o contraffatti anche se riproducenti oggetti antichi, armi ed esplosivi, di generi alimentari e di abbigliamento, tranne, per questi ultimi, quelli prodotti da almeno cinquant'anni.
4. Qualora l'operatore ponga in vendita oggetti usati secondo quanto previsto dall'articolo 126 del r.d. 773/1931 deve darne notizia al pubblico mediante esposizione in modo ben visibile di un cartello contenente la dicitura "Vendita di cose usate".


1. II Comune, sentite le organizzazioni dei commercianti e dei consumatori più rappresentative, istituisce e regolamenta i mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo e i mercatini degli hobbisti, specificandone:
a) l'ampiezza complessiva;
b) la periodicità;
c) la localizzazione e l'articolazione, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
d) il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
e) i posteggi eventualmente riservati;
f) la tipologia;
g) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
h) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
i) l'orario di apertura e chiusura.



1. I posteggi sono assegnati con le procedure e secondo i criteri di priorità individuati dal Comune in osservanza delle disposizioni della l.r. 27/2009 e del presente regolamento a:
a) esercenti il commercio su aree pubbliche titolari di autorizzazione;
b) hobbisti, collezionisti e scambisti;
c) artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o restauratori, in possesso dell'iscrizione all'apposito albo;
d) artisti che espongono per la vendita le proprie opere;

2. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune entro il 30 novembre di ogni anno e valgono per tutte le manifestazioni dell'anno successivo.
3. La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del protocollo generale del Comune o dalla data del timbro postale se inviata a mezzo raccomandata.
4. Le domande di partecipazione devono contenere:
a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale;
b) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità e il codice fiscale del legale rappresentante e del preposto alla vendita, nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica;
c) il recapito telefonico;
d) la dimensione del posteggio richiesto;
e) l'esatta indicazione della merce trattata;
f) ogni altra informazione ritenuta utile.

5. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune provvede alla formazione della graduatoria per la concessione dei posteggi per l'anno successivo, in base ai seguenti criteri:
a) minor numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno;
b) ordine cronologico di presentazione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio è assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno o in subordine mediante sorteggio.

6. La graduatoria ha validità annuale e scade il 31 dicembre. I posteggi non occupati possono essere assegnati direttamente lo stesso giorno di mercato. La ripetuta partecipazione non crea alcun diritto di priorità.
7. Ulteriori domande relative ai posti eventualmente non assegnati nella graduatoria annuale o resisi liberi nel corso dell'anno devono essere presentate almeno sessanta giorni prima della prima giornata di svolgimento del mercato.
8. La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento dei requisiti richiesti con riferimento alla merceologia trattata.
9. Non possono essere accolte le domande concernenti prodotti diversi da quelli compresi nella specializzazione merceologica della manifestazione.
Capo VI

Subentro, sospensione, revoca e decadenza dell autorizzazione



1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti fermo il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 58 della l.r. 27/2009, dal presente articolo e dalle norme in materia di cessione e gestione d'azienda.
2. Nei casi di cui al comma 1, il subentrante comunica l'avvenuto subentro al Comune entro trenta giorni dall'acquisizione del titolo. Trascorso tale termine, il subentrante non può esercitare l'attività fino alla comunicazione dell'avvenuto subingresso da parte del Comune mediante reintestazione della autorizzazione e della concessione.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi, il subentrante deve allegare alla comunicazione di cui al comma 2 l'originale dell'autorizzazione interessata e la copia del contratto di cessione o gestione d'azienda, nonché l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali.
4. In caso di trasferimento a causa di morte, il subentrante deve allegare atto notorio da cui risulti l'avvenuta accettazione dell'eredità, l'originale dell'autorizzazione interessata, nonché un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali.
5. Qualora l'autorizzazione del cedente sia stata rilasciata da un Comune diverso da quello al quale è presentata la comunicazione di subentro, quest'ultimo provvede a trasmettere l'originale dell'autorizzazione del cedente al Comune che l'ha rilasciata.
6. La comunicazione abilita l'operatore all'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia in forma itinerante che su posteggio e deve essere presentata su richiesta agli organi di vigilanza.
7. Il Comune provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, alla verifica dei requisiti e alla reintestazione della autorizzazione. La reintestazione è effettuata:
a) dal Comune sede di mercato per gli operatori con concessione di posteggio;
b) dal Comune dove inizia il proseguimento dell'attività per gli operatori del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

8. Per l'operatore subentrante in un titolo autorizzatorio rilasciato da altra Regione che intende avviare l'attività nelle Marche il Comune provvede ad acquisire:
a) copia dell'atto di cessione;
b) tutta la documentazione in possesso del Comune fuori Regione.

9. II subentrante per causa di morte in un'attività del settore alimentare ha la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività per ulteriori dodici mesi al fine di ottenere i requisiti di cui all'articolo 9 della l.r. 27/2009.
10. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, a eccezione della data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
11. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione entro trenta giorni dal suo verificarsi al Comune competente per territorio.


1. L'attività di commercio su aree pubbliche sia itinerante che sù posteggio può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi, previa comunicazione al Comune sede di posteggio o che ha rilasciato l'atto autorizzatorio. Su richiesta dell'interessato effettuata almeno trenta giorni prima della scadenza, il Comune, nei casi di comprovata necessità, può concedere la proroga della sospensione per un massimo di ulteriori sei mesi.
2. La sospensione dell'attività non può superare i termini di cui al comma 1 nell'arco di un quinquennio.
3. Ai sensi dell'articolo 41, comma 8, della l.r. 27/2009, il Comune sospende l'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio nel caso in cui l'operatore non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico, fino ad avvenuta regolarizzazione con le modalità stabilite dal regolamento comunale. Nel caso di affitto di azienda, il Comune notifica tempestivamente il mancato pagamento anche al titolare dell'autorizzazione.
4. L'attività di commercio su aree pubbliche sia itinerante che su posteggio è sospesa per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni nel caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.


1. L'autorizzazione è revocata ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della l.r. 27/2009:
a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Nel caso di mercato con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all'interessato dall'organo comunale competente;
c) nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi;
d) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali e professionali;
e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività.

2. Le assenze per i motivi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo sono computate comunque al soggetto titolare dell'autorizzazione. Non sono computate ai fini della revoca le assenze dovute a maltempo quando le proibitive condizioni metereologiche vengano attestate dal personale di vigilanza comunale, nonché la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, comma 3.
3. La documentazione giustificativa per le assenze di cui al comma 1, lettera b), deve essere presentata al Comune entro quindici giorni dall'inizio dell'assenza.
4. In caso di revoca dell'autorizzazione i titolari non possono vantare diritti nei confronti del Comune, anche se relativi a canoni già pagati e non ancora maturati.
5. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area libera del mercato di appartenenza della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari
6. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio decadono:
a) per il mancato rispetto da parte dell'operatore delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento e dalla legge regionale 27/2009;
b) quando l'operatore non riprende l'attività al termine del periodo di sospensione di cui all'articolo 26, comma 1;
c) quando l'operatore non provvede al pagamento degli oneri entro sei mesi dall'inizio della sospensione di cui all'articolo 26, comma 3.

Capo VII

Disposizioni finali



1. Il Comune può affidare a terzi l'organizzazione e la gestione del mercato e della fiera sulla base di apposita convenzione, contenente la disciplina dei rapporti tra il Comune e il soggetto gestore.
2. Spettano comunque al Comune:
a) Lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione e di concessione e il rilascio dei relativi provvedimenti;
b) l'attività di vigilanza e controllo.



1. Agli operatori è fatto obbligo di:
a) non superare la superficie di posteggio assegnata, sia con installazioni mobili sia con esposizione di merci;
b) usufruire di installazioni mobili con ancoraggio autonomo e di non installare nessun tipo di appiglio su alberi, muri, sede stradale, ecc.;
c) non svolgere forme di vendita a scatola chiusa e a pubblico incanto, né l'attività di battitore;
d) non gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta, quali imballaggi, contenitori, scatole, buste;
e) disporre dell'attrezzatura necessaria per la raccolta dei rifiuti;
f) provvedere, prima di lasciare il posteggio, a raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere di dimensioni adeguate e di depositarli, chiusi, ai margini dell'area pubblica assegnata o in eventuali raccoglitori messi a disposizione dal Comune. Non possono essere lasciati scarti e rifiuti abbandonati nello spazio destinato all'attività di vendita, né sulla strada o in contenitori diversi da quelli prescritti.

2. Gli operatori del settore alimentare sono tenuti all'osservanza delle norme igienico-sanitarie. In particolare, le caratteristiche dei banchi temporanei e dei veicoli speciali a uso negozio devono essere conformi a quanto previsto dalle specifiche norme di settore.


1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, il Comune invia alla struttura organizzativa regionale competente i dati relativi a ogni provvedimento di rilascio, revoca e decadenza e a ogni modifica del titolo autorizzatorie, in base alle modalità individuate dal dirigente della struttura medesima.


1. I Comuni nel disciplinare i procedimenti di cui al presente regolamento osservano altresì le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).


1. Il comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 1 (Ordinamento del sistema fieristico regionale, in attuazione del Titolo VI della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27, Testo Unico in materia di Commercio), è sostituito dal seguente:
1. I quartieri fieristici, oltre a essere conformi alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, ambientale, di sicurezza e agibilità, sono dotati di:
a) servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
b) parcheggi esterni;
c) impianti e servizi antincendio, impianti termici, di aerazione e di illuminazione e in generale impianti in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza, riferita anche ai materiali di allestimento e ai relativi requisiti richiesti agli espositori;
d) servizio di vigilanza;
e) sale convegni;
f) servizi bancari;
g) servizi di ristoro;
h) pronto soccorso;
i) servizio di ordine pubblico;
l) servizio informazioni relativo alla manifestazione, che fornisce in particolare l'elenco degli espositori suddivisi per settore merceologico, interesse commerciale e provenienza, il programma dei convegni e delle manifestazioni collegate, la stampa di personal card;
m) statistiche attinenti le manifestazioni.

2. L'articolo 6 del regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 (Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27, Testo Unico in materia di Commercio) è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Attività e servizi integrativi)
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 2, della l.r. 27/2009 i nuovi impianti e gli impianti esistenti, anche in deroga alle norme di settore, possono essere dotati di autonomi servizi per l'auto e per l'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet e bancomat. Possono altresì essere dotati di autonome attività commerciali integrative, alimentari e non alimentari, qualificabili come esercizio di vicinato, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, le rivendite di generi di monopolio, la vendita di stampa quotidiana e periodica, nonché le attività ricettive. Le attività accessorie sono svolte dal titolare dell'impianto di distribuzione di carburanti in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane.
2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, della l.r. 27/2009, le attività di cui al comma 1 del presente articolo seguono gli orari e le turnazioni previsti per gli impianti di distribuzione dei carburanti.
3. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento, in tal caso gli esercizi accessori dell'impianto rispettano i limiti orari previsti a livello comunale per gli esercizi che svolgono attività analoghe.
4. Se un impianto è dotato di apparecchiature self-service pre-pagamento, il Comune definisce gli orari di apertura e di chiusura dei servizi accessori nel rispetto delle disposizioni della l.r. 27/2009 e dell'articolo 14 del presente regolamento.
5. Il Comune definisce altresì gli orari di apertura delle attività e servizi integrativi nel caso in cui l'impianto svolga il servizio notturno.
6. Il rilascio delle autorizzazioni o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) relative alle attività accessorie avviene nel rispetto delle norme di settore, in particolare per gli aspetti edilizi, ambientali, igienico-sanitari, di sorvegliabilità e di sicurezza sul lavoro. Ai fini del presente articolo, per normative di settore si intendono tutte le normative commerciali, artigianali e di servizi."