Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 8 luglio 2019, n. 18
Titolo:Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attivitŕ dei gruppi consiliari", 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010".
Pubblicazione:(B.U. 11 luglio 2019, n. 55)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale

Sommario





1. Il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:
"9. L'assegnazione del personale ai gruppi è effettuata dall'Ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del presidente del gruppo stesso che contiene l'indicazione:
a) del soggetto a cui è conferito l'incarico di responsabile;
b) della categoria contrattuale di ciascun dipendente in osservanza delle norme sull'accesso agli impieghi regionali;
c) nel rispetto dei limiti del budget assegnato:
1) della misura del trattamento economico omnicomprensivo indicato al comma 11, specificando le quote relative ai compensi indicati alle lettere b) e c) del medesimo comma 11;
2) della quota equivalente al numero di buoni pasto da assegnare.
Si prescinde dal contratto di diritto privato, a seguito di mancata concessione dell'aspettativa da parte dell'amministrazione pubblica di appartenenza. Il rapporto di lavoro è regolato secondo le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).".

2. Il comma 11 dell'articolo 4 della l.r. 34/1988 è sostituito dai seguenti:
"11. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale indicato in questo articolo è determinato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, dall'Ufficio di presidenza in relazione alle funzioni svolte, nel rispetto dei limiti massimi di valore dei diversi istituti previsti dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali e dallo specifico contratto decentrato integrativo in misura equivalente:
a) al valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione, il quale è rivalutato in relazione agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale con le medesime modalità e termini;
b) ai compensi relativi agli istituti contrattuali regolati dalla specifica contrattazione decentrata e definiti nel suddetto accordo sindacale, con particolare riferimento a: premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, indennità condizioni di lavoro, indennità di turno, indennità di reperibilità, compensi relativi al trattamento per le attività prestate in giorno festivo o di riposo settimanale, compensi per specifiche responsabilità, ivi inclusi i corrispondenti oneri a carico dell'amministrazione;
c) ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario espletate ed attestate nelle forme ordinarie.
11 bis. Al fine del computo del numero dei dipendenti, rispetto ai quali può essere elevato il limite massimo imposto per le prestazioni di lavoro straordinario dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali, l'organico di riferimento è costituito dal complesso delle unità di personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
11 ter. In alternativa ai compensi indicati alle lettere b) e c) del comma 11, al personale che possiede i requisiti per essere inquadrato in categoria D, che è designato responsabile del gruppo, può essere attribuito il compenso accessorio commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa, nei limiti stabiliti dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali e nella misura determinata dall'Ufficio di presidenza. In nessun caso possono essere corrisposti trattamenti economici equivalenti a quelli previsti per la dirigenza regionale.
11 quater. I buoni pasto sono corrisposti secondo la disciplina prevista per i dipendenti regionali nel limite del budget assegnato a ciascun Gruppo.".



1. Il comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è sostituito dai seguenti:
"5. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale indicato in questo articolo è determinato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, dalla Giunta regionale in relazione alle funzioni svolte, nel rispetto dei limiti massimi di valore dei diversi istituti previsti dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali e dallo specifico contratto decentrato integrativo, in misura equivalente:
a) al valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione, il quale è rivalutato in relazione agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale con le medesime modalità e termini;
b) ai compensi relativi agli istituti contrattuali regolati dalla specifica contrattazione decentrata e definiti nel suddetto accordo sindacale, con particolare riferimento a: premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, indennità condizioni di lavoro, indennità di turno, indennità di reperibilità, compensi relativi al trattamento per le attività prestate in giorno festivo o di riposo settimanale, compensi per specifiche responsabilità, ivi inclusi i corrispondenti oneri a carico dell'amministrazione;
c) ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario espletate ed attestate nelle forme ordinarie.
5 bis. Al fine del computo del numero dei dipendenti, rispetto ai quali può essere elevato il limite massimo imposto per le prestazioni di lavoro straordinario dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali, l'organico di riferimento è costituito dal complesso delle unità di personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
5 ter. In alternativa ai compensi indicati alle lettere b) e c) del comma 5, al personale che possiede i requisiti per essere inquadrato in categoria D, che è designato responsabile di segreteria, può essere attribuito un compenso commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa, nei limiti stabiliti dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali e nella misura determinata dalla Giunta regionale. In nessun caso possono essere corrisposti trattamenti economici equivalenti a quelli previsti per la dirigenza regionale.
5 quater. I buoni pasto sono corrisposti secondo la disciplina prevista per i dipendenti regionali.
5 quinquies. Il regime del trattamento di trasferta applicato è quello disciplinato dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali.".

2. Il comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
"6. Una unità di personale addetta a ciascuna segreteria può essere scelta tra persone esterne all'amministrazione e alla stessa può essere affidato anche l'incarico di responsabile. Il relativo rapporto è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.".

3. Il comma 7 dell'articolo 22 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
"7. Ferma restando la spesa massima complessiva prevista per l'unità di cui al comma 6, in deroga all'organico di cui al comma 1, possono essere individuate due unità di personale esterne all'amministrazione. Con tali unità di personale possono essere instaurati due rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo parziale, con prestazioni lavorative pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno.".

4. Al comma 11 bis dell'articolo 22 della l.r. 20/2001 le parole: "di cui alla lettera b) del comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 5".
5. I commi 9, 11 e 12 dell'articolo 22 della l.r. 20/2001 sono abrogati.
6. Al comma 1 dell'articolo 22 bis della l.r. 20/2001 le parole: "commi 5, 10 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "commi 5, 5 bis, 5 quater, 5 quinquies e 10".


1. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) le parole: "o, in presenza di particolari esigenze di consulenza proprie della struttura, da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa" sono soppresse.
2. Il comma 7 dell'articolo 16 della l.r. 14/2003 è sostituito dai seguenti:
7. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale indicato in questo articolo è determinato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, dall'Ufficio di presidenza in relazione alle funzioni svolte, nel rispetto dei limiti massimi di valore dei diversi istituti previsti dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali e dallo specifico contratto decentrato integrativo in misura equivalente:
a) al valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione, il quale è rivalutato in relazione agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale con le medesime modalità e termini;
b) ai compensi relativi agli istituti contrattuali regolati dalla specifica contrattazione decentrata e definiti nel suddetto accordo sindacale, con particolare riferimento a: premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, indennità condizioni di lavoro, indennità di turno, indennità di reperibilità, compensi relativi al trattamento per le attività prestate in giorno festivo o di riposo settimanale, compensi per specifiche responsabilità, ivi inclusi i corrispondenti oneri a carico dell'amministrazione;
c) ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario espletate ed attestate nelle forme ordinarie.
7 bis. Al fine del computo del numero dei dipendenti, rispetto ai quali può essere elevato il limite massimo imposto per le prestazioni di lavoro straordinario dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali, l'organico di riferimento è costituito dal complesso delle unità di personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
7 ter. In alternativa ai compensi indicati alle lettere b) e c) del comma 7, al personale che possiede i requisiti per essere inquadrato in categoria D, che è designato responsabile di segreteria, può essere attribuito un compenso commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa, nei limiti stabiliti dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali e nella misura determinata dall'Ufficio di presidenza. In nessun caso possono essere corrisposti trattamenti economici equivalenti a quelli previsti per la dirigenza regionale.
7 quater. I buoni pasto sono corrisposti secondo la disciplina prevista per i dipendenti regionali.
7 quinquies. Il regime del trattamento di trasferta applicato è quello disciplinato dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali.".



1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010) le parole: "accessorio omnicomprensivo determinato con le stesse modalità previste per il personale di cui all'articolo 16 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale)." sono sostituite dalle seguenti: "omnicomprensivo determinato dall'Ufficio di presidenza in misura equivalente a quelli previsti dalla lettera a) del comma 7 e dal comma 7 ter dell'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale).".


1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


1. Le disposizioni degli articoli 4 della l.r. 34/1988, 22 e 22 bis della l.r. 20/2001, 16 della l.r. 14/2003 e 12 della l.r. 16/2010, così come modificati da questa legge, si applicano a decorrere dalla XI legislatura regionale.