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Atto:LEGGE REGIONALE 7 novembre 2018, n. 44
Titolo:

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria.

Pubblicazione:(B.U. 7 novembre 2018, n. 96)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 249/2019, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario





1. ....................................................................
2. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 16, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 16, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.



1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge il comma 5 bis all'art. 29, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.


1. I piani faunistico-venatori di cui all'articolo 3 della l.r. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all'approvazione del piano faunistico regionale di cui all'articolo 4 della medesima l.r. 7/1995, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, anche nei siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), qualora sia stata effettuata la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sui piani medesimi o sui singoli interventi ovvero siano state adottate le misure di conservazione di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)).
2. Nei siti di cui al comma 1 è autorizzato l'esercizio venatorio secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A).

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 1, l.r. 12 dicembre 2018, n. 46.
La Corte costituzionale, con sentenza 258/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 1, l.r. 12 dicembre 2018, n. 46, che sostituisce il comma 2 di questo articolo.



1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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Nota relativa all'allegato
Allegato A aggiunto dall'art. 2, l.r. 12 dicembre 2018, n. 46.
La Corte costituzionale, con sentenza 258/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 2, l.r. 12 dicembre 2018, n. 46, che aggiunge questo Allegato A.