| LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 25 | (B.u.r. 3 aprile 1995, n. 24) |
Classificazione: C.4.2 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - OPERE PUBBLICHE - Disciplina degli appalti |
Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 5 novembre 1992, n. 49 concernente: Norme sui procedimenti contrattuali regionali. |
1. L'articolo 4 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente: "Art. 4 - (Elenchi annuali dei contratti) 1. Entro la data di approvazione del bilancio, ogni anno, le amministrazioni aggiudicatrici redigono un elenco dei contratti riguardanti i lavori pubblici di importo superiore a 200 milioni di lire, IVA esclusa, dei quali prevedono la stipulazione nell'anno successivo, con l'indicazione per ciascuno di essi, dell'importo, dell'oggetto e del procedimento di scelta del contraente. 2. L'elenco è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. 3. Nel deliberare la stipulazione di un contratto non previsto nell'elenco, l'amministrazione aggiudicatrice indica le ragioni sopravvenute che lo rendono necessario. 4. Le modificazioni e integrazioni all'elenco con l'indicazione delle ragioni sopravvenute sono soggette alle forme di pubblicità annuale di cui al comma 2, da espletare entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute". |
Nota relativa all'Articolo 3: |
MODIFICA TESTUALE della legge regionale n. 49 del 1992 Articolo 4 |
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