| LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 26 | (B.u.r. 4 agosto 1998, n. 66) |
Classificazione: C.3.3 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - AMBIENTE - Protezione della natura - Parchi e riserve naturali |
Interventi regionali per l'istituzione dei Parchi Urbani. Abrogazione Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 41. |
(Finanziamento) |
1. Sono ammessi a finanziamento regionale: a) contributi per la redazione degli strumenti urbanistici previsti dall'articolo 3, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa prevista; b) contributi per la realizzazione dei parchi urbani nonché delle aree di connettivo, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa prevista. |
2. La Giunta regionale assegna i contributi di cui al comma 1 del presente articolo alle Province suddividendoli in parti uguali. |
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Gli altri articoli della Legge |