| LEGGE REGIONALE 16 aprile 2003, n. 5 | (B.u.r. 24 aprile 2003, n. 37) |
Classificazione: B.3.1 SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE - COOPERAZIONE - Disposizioni generali |
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione. |
(Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi) |
1. La Regione favorisce la capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi mediante la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato. |
2. Per le cooperative o loro consorzi costituiti entro i dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del quadro attuativo di cui all'articolo 9, il finanziamento è pari a tre volte l'ammontare del capitale sociale versato; per le cooperative o loro consorzi già costituiti, il finanziamento è pari a due volte l'incremento del capitale sociale versato dai soci a partire dall'anno solare precedente la richiesta di finanziamento. |
3. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione redatta secondo lo schema approvato con il quadro attuativo di cui all'articolo 9 e alla presentazione di idonea fideiussione a favore della Regione a garanzia della restituzione del finanziamento. |
4. Il finanziamento è restituito in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal secondo anno solare a quello di erogazione. |
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