| LEGGE REGIONALE 16 aprile 2003, n. 5 | (B.u.r. 24 aprile 2003, n. 37) |
Classificazione: B.3.1 SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE - COOPERAZIONE - Disposizioni generali |
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione. |
(Interventi sperimentali per lo sviluppo locale) |
1. In attuazione degli indirizzi e delle modalità fissate nel quadro attuativo, di cui all'articolo 9, la Giunta regionale, sentite le Province e i Comuni interessati, nonché le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative, realizza interventi sperimentali per lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle imprese cooperative nelle aree del territorio regionale che presentano particolari condizioni di svantaggio socio-economico o in zone rurali. |
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