| LEGGE REGIONALE 16 aprile 2003, n. 5 | (B.u.r. 24 aprile 2003, n. 37) |
Classificazione: B.3.1 SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE - COOPERAZIONE - Disposizioni generali |
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione. |
(Consulta regionale per la cooperazione) |
1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Consulta regionale per la cooperazione, con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in merito: a) al quadro attuativo di cui all'articolo 9; b) alle campagne promozionali ed alle altre iniziative, non incluse nel programma annuale, promosse dalla Regione per la diffusione del modello di impresa cooperativa. |
2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta: a) dall'Assessore competente in materia di cooperazione, o suo delegato, che la presiede; b) dal Presidente della Commissione consiliare competente o suo delegato; c) dal Direttore del dipartimento regionale sviluppo economico o suo delegato; d) dal Direttore del dipartimento regionale servizi alla persona e alla comunità o suo delegato; e) da tre esperti nei settori attinenti ai problemi della cooperazione, designati dal Consiglio regionale; f) da un rappresentante designato dal Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale di cui all'articolo 8 della l.r. 34/2001; g) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute; h) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative. |
3. Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale designato dal Dirigente della struttura regionale competente in materia. |
4. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati esperti esterni e dirigenti delle strutture regionali competenti nelle materie di volta in volta trattate. |
5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica quanto disposto dalla l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e successive sue integrazioni e modifiche. |
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