| LEGGE REGIONALE 29 agosto 1973, n. 25 | (B.u.r. 6 settembre 1973, n. 41) |
Classificazione: C.4.1 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - OPERE PUBBLICHE - Disposizioni generali |
Attuazione di un programma di opere infrastrutturali di interesse collettivo nelle zone rurali. |
Abrogata dall'art. 7, l.r. 17 agosto 1984, n. 22. |
Il programma di elettrificazione dovrà essere diretto a promuovere lo sviluppo economico sociale delle zone rurali, tenute presenti, per ogni zona, oltre la necessità di adeguare la fornitura di energia elettrica per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e forza motrice delle abitazioni e aziende agricole, anche le esigenze per attività agricole connesse con quelle industriali, per attività artigianali, commerciali e turistiche. |
Per l'individuazione in ordine prioritario delle zone rurali dovranno essere tenute presenti le possibilità di sviluppo economico delle zone, la consistenza delle richieste di nuova fornitura di energia elettrica, cumulativa e dettagliata per i diversi usi, il numero dei richiedenti in rapporto agli utenti della zona. |
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