| LEGGE REGIONALE 29 agosto 1973, n. 25 | (B.u.r. 6 settembre 1973, n. 41) |
Classificazione: C.4.1 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - OPERE PUBBLICHE - Disposizioni generali |
Attuazione di un programma di opere infrastrutturali di interesse collettivo nelle zone rurali. |
Abrogata dall'art. 7, l.r. 17 agosto 1984, n. 22. |
Il programma per la costruzione e l'adeguamento di acquedotti rurali dovrà essere diretto ad assicurare l'approvvigionamento idrico per uso potabile nelle zone rurali, tenute presenti, oltre le necessità delle famiglie e aziende agricole e degli abitanti della zona, anche le altre esigenze, di cui all'art. 3, primo comma. |
Per l'individuazione in ordine prioritario delle zone rurali, dovranno essere tenuti presenti: 1) il numero dei richiedenti la fornitura di acqua potabile in rapporto alle famiglie della zona, sprovviste di acqua potabile mediante acquedotto; 2) la densità di popolazione residente nelle singole zone. |
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