| LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1988, n. 38 | (B.u.r. 9 novembre 1988, n. 127) |
Classificazione: A.3.3 ORDINAMENTO ISTITUZIONALE - ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI - Polizia locale – Agenti di vigilanza |
Norme in materia di Polizia Locale. |
Dipendenza dei servizi di polizia municipale |
1. La polizia municipale è alle dirette dipendenze del sindaco o dell'assessore da lui delegato, che vi sovrintende impartendo le direttive di carattere generale e vigilando sullo svolgimento del servizio. |
2. Il responsabile del servizio di polizia municipale risponde direttamente al sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti. |
3. Nel caso di gestione associata, il relativo atto costitutivo disciplina l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali. Il responsabile del servizio di polizia municipale gestito in forma comune ha il compito di coordinare l'impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate. Egli è altresì responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale. |
4. Gli addetti ai servizi di polizia municipale esercitati in forma associata sono in ogni caso sottoposti all'autorità del sindaco del comune nel cui territorio si trovano ad operare. |
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