| LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1988, n. 38 | (B.u.r. 9 novembre 1988, n. 127) |
Classificazione: A.3.3 ORDINAMENTO ISTITUZIONALE - ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI - Polizia locale – Agenti di vigilanza |
Norme in materia di Polizia Locale. |
Formazione professionale |
1. In attesa dell'istituzione di una scuola per la formazione dei quadri degli enti locali, la Regione promuove ed attua annualmente i corsi di cui al comma 3 del precedente articolo 12 e i corsi di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione degli appartenenti alla polizia locale. |
2. Alla fine dei corsi, a seguito di esame finale, verrà rilasciato apposito attestato che costituirà, ad ogni effetto, titolo di servizio. |
3. I programmi e le modalità organizzative dei corsi sono deliberati dalla giunta regionale su proposta del comitato tecnico di cui al successivo articolo 15 e tenuto conto delle specifiche esigenze degli enti locali interessati. |
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