| LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1988, n. 38 | (B.u.r. 9 novembre 1988, n. 127) |
Classificazione: A.3.3 ORDINAMENTO ISTITUZIONALE - ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI - Polizia locale – Agenti di vigilanza |
Norme in materia di Polizia Locale. |
Svolgimento dell'attività sul territorio |
1. Le attività di polizia vengono svolte in una uniforme che non si confonda con quella delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento delle funzioni, previa autorizzazione dei superiori gerarchici. |
2. Gli addetti al servizio di polizia locale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali. |
3. I distacchi ed i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di polizia locale e purchè la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. |
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