| LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34 | (B.u.r. 6 agosto 1992, n. 68 - bis) |
Classificazione: C.1.1 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - URBANISTICA - Disposizioni generali |
Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio. |
Delega ai comuni di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali |
1. Sono delegate ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, nel cui territorio ricadono aree e beni tutelati come bellezze naturali, le seguenti funzioni amministrative: a) il rilascio delle autorizzazioni o dei nulla-osta per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile e per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, purchè tali interventi siano previsti dagli strumenti urbanistici in vigore; b) il rilascio delle autorizzazioni per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità; c) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni inclusi nei relativi elenchi o comunque sottoposti a tutela. |
2. Sono considerate modificazioni dell'aspetto esteriore dei manufatti le modificazioni delle coperture, delle superfici finestrate e delle aperture in genere, delle sporgenze e delle rientranze. |
3. I comuni sono inoltre delegati a rilasciare autorizzazioni o nulla-osta per le nuove costruzioni, per gli ampliamenti di quelle esistenti per superfici superiore al 20% e per ogni altra modificazione, purchè conformi allo strumento urbanistico attuativo approvato ai sensi e per le finalità di cui alla legge 1497/1939. |
4. Ferme restando le deleghe previste dalla L.R. 5 luglio 1983, n. 16, in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative, i comuni per la redazione della perizia di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 1497/ 1939 possono avvalersi dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo e dei servizi decentrati agricoltura e alimentazione competenti per territorio. |
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