| LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34 | (B.u.r. 6 agosto 1992, n. 68 - bis) |
Classificazione: C.1.1 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - URBANISTICA - Disposizioni generali |
Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio. |
Decadenza della concessione |
1. Il rilascio della concessione edilizia è comunicato dal sindaco, con lettera raccomandata, corredata da ricevuta di ritorno, al richiedente il quale è tenuto a ritirare la concessione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, dopo aver assolto agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 10/1977, nonchè a iniziare i lavori entro un anno dalla scadenza del termine suddetto. |
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