| LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34 | (B.u.r. 6 agosto 1992, n. 68 - bis) |
Classificazione: C.1.1 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - URBANISTICA - Disposizioni generali |
Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio. |
Procedimento semplificato |
1. I comuni che intendono adottare varianti parziali al piano regolatore generale, relative ad aspetti settoriali delle trasformazioni territoriali ed urbane, che richiedano soltanto la predisposizione di alcuni degli elaborati previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 16, per la natura e l'entità degli interventi da essi disciplinati, inoltrano alla provincia competente per territorio una richiesta contenente: a) una relazione sugli obiettivi che si intendono conseguire con la variante da adottare; b) l'elenco degli elaborati ritenuti necessari al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a). |
2. La provincia delibera sulla richiesta del comune entro sessanta giorni dal suo ricevimento accogliendola, modificandola o respingendola. |
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la richiesta si intende respinta. |
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