| LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34 | (B.u.r. 6 agosto 1992, n. 68 - bis) |
Classificazione: C.1.1 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - URBANISTICA - Disposizioni generali |
Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio. |
Procedimento di formazione e pubblicazione del PPAR |
1. La giunta regionale predispone lo schema del piano. A tal fine acquisisce le proposte formulate dalle province che tengano conto delle indicazioni fornite dalle conferenze provinciali delle autonomie e assume dalle amministrazioni pubbliche interessate i dati relativi a programmi, progetti ed interventi, anche in corso di elaborazione, aventi rilievo ed incidenza regionale. |
2. Lo schema del piano è adottato dalla giunta regionale. |
3. Lo schema adottato ai sensi del comma 2 è pubblicato in un apposito supplemento speciale del bollettino ufficiale della Regione; gli allegati sono contestualmente depositati presso la sede delle province, delle comunità montane e dei singoli comuni, a disposizione di chiunque vi abbia interesse |
4. Le amministrazioni pubbliche, gli organismi sindacali e professionali nonchè gli enti od associazioni possono presentare osservazioni alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione e deposito. |
5. La giunta regionale, dopo aver acquisito il parere del comitato regionale per il territorio, delibera la presentazione del piano al consiglio, formulando proposte in ordine all'accoglimento delle osservazioni e controdeducendo alle medesime. |
6. Il piano è approvato con deliberazione del consiglio regionale ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. Esso è depositato con gli allegati presso la sede della giunta regionale. |
7. All'adeguamento o variazione del piano si provvede con la procedura di cui al presente articolo. |
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