| LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34 | (B.u.r. 6 agosto 1992, n. 68 - bis) |
Classificazione: C.1.1 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - URBANISTICA - Disposizioni generali |
Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio. |
Determinazione della provincia in ordine al piano regolatore generale |
1. La provincia, entro centottanta giorni dal ricevimento del piano regolatore generale, sentito il parere del comitato provinciale per il territorio, adotta una delle seguenti determinazioni: a) approvazione del piano; b) approvazione del piano con proposta di modifiche al comune; c) restituzione del piano al comune per la rielaborazione. |
2. La provincia approva il piano regolatore generale comunale quando accerta la sua conformità alle previsioni dei piani e programmi territoriali sovraordinati. |
3. Le varianti agli strumenti urbanistici generali che costituiscono adeguamento agli standards urbanistici di cui al D.M. 1444/1968, nonchè i piani per gli insediamenti produttivi, i piani per l'edilizia economica e popolare ed i piani di recupero di iniziativa pubblica di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in variante agli strumenti urbanistici generali, sono approvati dalla provincia entro e non oltre il termine di centocinquanta giorni dalla loro ricezione; trascorso detto termine senza che la provincia abbia provveduto a comunicare al comune le proprie determinazioni, le varianti si intendono approvate, purchè interessanti aree non vincolate in base a prescrizioni di base del PPAR e non contrastanti con le prescrizioni del PIT e del PTC ovvero successive all'adeguamento al PPAR ed eccettuati i casi in cui riguardino zone comprese negli elenchi delle bellezze naturali o i sottosistemi territoriali di tipo A definiti dal PPAR. |
Nota relativa all'Articolo 27: |
ARTICOLO ABROGATO da: legge regionale 16 agosto 2001, n. 19Articolo 3 |
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