| LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34 | (B.u.r. 6 agosto 1992, n. 68 - bis) |
Classificazione: C.1.1 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - URBANISTICA - Disposizioni generali |
Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio. |
Adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi |
1. I piani attuativi di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono adottati dal consiglio comunale e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate presso la segreteria del comune per trenta giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del comune; durante tale periodo chiunque può prendere visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, opposizioni e osservazioni. |
2. La giunta comunale sottopone all'approvazione del consiglio detti piani urbanistici attuativi unitamente alle opposizioni e osservazioni presentate ai sensi del comma 1. |
3. Il consiglio comunale approva definitivamente i piani decidendo contestualmente in ordine alle opposizioni e osservazioni presentate. |
|   |
Gli altri articoli della Legge |