| LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34 | (B.u.r. 6 agosto 1992, n. 68 - bis) |
Classificazione: C.1.1 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - URBANISTICA - Disposizioni generali |
Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio. |
Misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici comunali |
1. Dalla data di adozione degli strumenti urbanistici o delle relative varianti si applicano le misure di salvaguardia ai sensi della legge 3 novembre 1952, n. 1902, come integrata e modificata dalla legge 5 luglio 1966, n. 517. |
2. L'applicazione delle misure di salvaguardia cessa se lo strumento urbanistico è restituito al comune per la rielaborazione o, comunque, non è approvato. |
3. In caso di approvazione condizionata alle modifiche di cui al precedente articolo 28, anche quando il termine di applicazione delle misure di salvaguardia sia già scaduto, non possono essere assentite le domande di concessione o di autorizzazione in contrasto con il piano fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico stesso, e comunque per un periodo non superiore ad un anno. |
Nota relativa all'Articolo 39: |
TESTO MODIFICATO da: legge regionale n. 19 del 2001Articolo 3 |
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