| LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34 | (B.u.r. 6 agosto 1992, n. 68 - bis) |
Classificazione: C.1.1 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - URBANISTICA - Disposizioni generali |
Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio. |
Norme speciali |
1. I piani per gli insediamenti produttivi approvati dopo l'entrata in vigore della presente legge hanno efficacia eguale a quella dei piani per l'edilizia economica e popolare. |
2. Salvo quanto previsto dalla presente legge, i procedimenti di variazione previsti dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 si applicano in ogni caso anche alle opere pubbliche che non sono di competenza del comune. |
Nota relativa all'Articolo 40: |
TESTO MODIFICATO da: legge regionale n. 18 del 1997Articolo 5 TESTO MODIFICATO da: legge regionale n. 19 del 2001Articolo 3 |
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