| LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34 | (B.u.r. 6 agosto 1992, n. 68 - bis) |
Classificazione: C.1.1 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - URBANISTICA - Disposizioni generali |
Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio. |
Riunione dei comitati |
1. Alle riunioni dei comitati, su invito dei rispettivi presidenti, possono essere chiamati per fornire pareri, chiarimenti e notizie, funzionari della Regione, di uffici periferici dell'amministrazione statale o di aziende autonome dell'amministrazione statale o di enti pubblici. Tali funzionari devono assentarsi al momento del voto. |
2. Gli enti locali hanno diritto di essere presenti alle riunioni al cui ordine del giorno sia iscritta la discussione su strumenti urbanistici da essi adottati. A tal fine le segreterie dei comitati comunicano tempestivamente agli enti locali interessati la data, l'ora ed il luogo in cui deve tenersi la riunione per la discussione sugli strumenti urbanistici. |
3. I rappresentanti degli enti locali debbono assentarsi al momento del voto. |
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