| LEGGE REGIONALE 28 aprile 1994, n. 15 | (B.u.r. 5 maggio 1994, n. 45) |
Classificazione: C.3.3 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - AMBIENTE - Protezione della natura - Parchi e riserve naturali |
Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali. |
Finalitą |
1. La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla normativa del PPAR, detta norme per l'istituzione e gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale allo scopo di: a) applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a garantire una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivitą agro-silvo-pastorali e tradizionali; b) conservare le specie animali e/o vegetali, le associazioni vegetali, forestali, le singolaritą geologiche, le formazioni paleontologiche di comunitą biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico; c) promuovere le attivitą di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonchč le attivitą ricreative compatibili; d) difendere e ricostruire gli equilibri idraulici e idrogeologici; e) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, nonchč le attivitą agro-silvo-pastorali. |
2. Nelle aree regionali protette si favorisce la valorizzazione e la sperimentazione delle attivitą produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente. |
3. In dette aree si promuove la pił ampia partecipazione delle forze sociali presenti nel territorio e degli enti locali con i quali sono ricercate forme di collaborazione ed intesa. |
|   |
Gli altri articoli della Legge |