| LEGGE REGIONALE 28 aprile 1994, n. 15 | (B.u.r. 5 maggio 1994, n. 45) |
Classificazione: C.3.3 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - AMBIENTE - Protezione della natura - Parchi e riserve naturali |
Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali. |
Parchi naturali regionali |
1. I parchi naturali regionali sono costituiti da vaste aree terrestri, fluviali, lacuali e eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale che costituiscono nell'ambito della regione o di questa e altre regioni limitrofe un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi dai valori paesaggistici nonchè da quelli artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. |
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