| LEGGE REGIONALE 28 aprile 1994, n. 15 | (B.u.r. 5 maggio 1994, n. 45) |
Classificazione: C.3.3 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - AMBIENTE - Protezione della natura - Parchi e riserve naturali |
Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali. |
Aree di reperimento per parchi e riserve regionali |
1. Le aree di interesse naturalistico nelle quali possono essere istituiti parchi e riserve naturali regionali sono con riferimento alle previsioni del PPAR: a) le aree di cui agli articoli 53, 54 e 55 delle NTA, tavola 11, elenco allegato 1, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'istituzione di parchi archeologici; b) le aree di elevato valore botanico vegetazionale, aree BA, di cui all'articolo 33 delle NTA, tavola 4, elenco allegato 1; c) le emergenze geologiche e geomorfologiche, aree GA, di cui all'articolo 28 delle NTA, tavole 3A e 13, elenco allegato 1; d) le foreste demaniali di cui all'articolo 34 delle NTA, tavole 5 e 14, elenco allegato 1. |
2. Con il programma triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 7 possono essere individuate nuove aree di reperimento. |
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