| LEGGE REGIONALE 28 aprile 1994, n. 15 | (B.u.r. 5 maggio 1994, n. 45) |
Classificazione: C.3.3 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - AMBIENTE - Protezione della natura - Parchi e riserve naturali |
Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali. |
Istituzione di parchi e di riserve regionali |
1. I parchi naturali regionali sono istituiti con legge regionale. |
2. Le riserve naturali sono istituite con deliberazione del consiglio regionale. Tale deliberazione è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione. |
3. Gli atti di istituzione sono approvati previo parere del comitato tecnico scientifico regionale, dopo aver consultato le organizzazioni agricole, sociali ed economiche maggiormente rappresentative. |
4. L'atto istitutivo, tenuto conto del documento di indirizzo approvato dalla conferenza di cui all'articolo 10, delle indicazioni del programma triennale e delle norme della presente legge definisce tra l'altro: a) perimetro provvisorio dell'area almeno in scala 1:10.000; b) tipo di area protetta nell'ambito della classificazione di cui agli articoli 2, 3 e 4; c) organi di gestione, criteri per la loro composizione ed altri elementi relativi alla organizzazione amministrativa; d) sede amministrativa; e) principi per l'elaborazione del piano dell'area protetta nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 15; f) principi per l'elaborazione del regolamento dell'area protetta nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 16; g) norme di salvaguardia; h) particolari misure di incentivazione ed eventuali altri contributi per lo sviluppo economico e sociale della zona compatibile con gli scopi dell'area protetta; i) personale dell'area protetta; l) previsioni di spesa e relativi finanziamenti. |
5. La Regione istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali della Regione nonchè, sentiti i rispettivi rappresentanti, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area. |
6. Per l'istituzione di aree protette regionali che si estendono nel territorio di più regioni si osserva quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, della legge 394/1991. |
7. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale. Nel caso di istituzione di un parco nazionale in un'area protetta regionale o provinciale l'organo di gestione dell'area decade automaticamente con l'insediamento dell'ente di gestione del parco nazionale. |
|   |
Gli altri articoli della Legge |