| LEGGE REGIONALE 28 aprile 1994, n. 15 | (B.u.r. 5 maggio 1994, n. 45) |
Classificazione: C.3.3 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - AMBIENTE - Protezione della natura - Parchi e riserve naturali |
Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali. |
Statuto |
1. L'organizzazione amministrativa di ciascuna area protetta è definita, anche in modo differenziato, dallo statuto della stessa. |
2. Lo statuto, nel rispetto delle norme della presente legge, ha i contenuti di cui all'articolo 24 della legge 394/1991: nei parchi regionali esso può in particolare prevedere anche altri organi oltre quelli previsti dal precedente articolo e organismi di consultazione tecnico-scientifica, avendo comunque di mira la snellezza organizzativa e l'economicità della gestione. |
3. Nello statuto deve essere in particolare prevista la partecipazione delle organizzazioni naturalistiche, sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio interessato alle scelte e alla vita del parco. |
4. Lo Statuto prevede altresì la sede dell'ente di gestione. |
5. L'atto istitutivo stabilisce l'organo competente e le altre modalità per l'approvazione dello statuto. |
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