| LEGGE REGIONALE 28 aprile 1994, n. 15 | (B.u.r. 5 maggio 1994, n. 45) |
Classificazione: C.3.3 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - AMBIENTE - Protezione della natura - Parchi e riserve naturali |
Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali. |
Piano del parco |
1. La tutela dei valori naturali ed ambientali del parco è realizzata attraverso il piano del parco. |
2. Il piano del parco oltre ad avere i contenuti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 394/1991 e quelli eventualmente indicati in ciascuna legge istitutiva, individua il perimetro definitivo del parco. |
3. Esso è adottato dall'organismo di gestione sentita la comunità del parco e il comitato provinciale per il territorio di cui all'articolo 55 della L.R. 34/1992 entro sei mesi dall'insediamento degli organi dell'area protetta secondo gli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale ed è depositato presso le sedi dei comuni, province e comunità montane interessate. |
4. Entro successivi quaranta giorni chiunque può prendere visione e presentare osservazioni scritte sulle quali si esprime l'organismo di gestione del parco adottando definitivamente il piano entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito. |
5. Il piano è trasmesso alla giunta regionale che acquisisce su di esso il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui alla presente legge. |
6. Il piano del parco è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta. Esso è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Copia del piano è depositata con gli allegati grafici presso la sede del parco regionale, delle comunità montane e dei comuni interessati ricompresi, anche solo in parte, nel territorio del parco stesso. |
7. Il piano del parco ha anche valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello: è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati. |
8. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza ed indifferibilità degli interventi, in esso previsti. |
9. Il piano è modificato con le medesime procedure di cui al presente articolo. |
10. In caso di mancata adozione del piano da parte dell'organismo di gestione entro il termine previsto dal comma 3 la giunta regionale in sua sostituzione nomina un commissario ad acta per l'elaborazione e adozione del piano nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo. |
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