| LEGGE REGIONALE 28 aprile 1994, n. 15 | (B.u.r. 5 maggio 1994, n. 45) |
Classificazione: C.3.3 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - AMBIENTE - Protezione della natura - Parchi e riserve naturali |
Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali. |
Piano pluriennale economico sociale |
1. Per favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità che risiedono nell'area del parco è predisposto un piano pluriennale economico sociale che ha come scopo la valorizzazione e lo sviluppo delle attività compatibili con gli obiettivi del parco stesso. |
2. Il piano è adottato dall'organismo di gestione tenuto conto del parere espresso dalla comunità del parco. |
3. Quando il territorio dell'area protetta è compreso integralmente nel territorio di una provincia il piano pluriennale adottato è trasmesso alla provincia che lo approva dopo aver sentito il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all'articolo 6. |
4. Quando l'area protetta interessa il territorio di più province il piano pluriennale economico sociale è trasmesso alla giunta regionale e approvato dal consiglio regionale dopo aver acquisito il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette. |
5. Dopo l'approvazione il piano è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. |
6. Al finanziamento del piano pluriennale economico sociale possono concorrere lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri enti interessati. |
Nota relativa all'Articolo 17: |
TESTO MODIFICATO da: legge regionale n. 32 del 1999Articolo 13 |
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