| LEGGE REGIONALE 28 aprile 1994, n. 15 | (B.u.r. 5 maggio 1994, n. 45) |
Classificazione: C.3.3 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - AMBIENTE - Protezione della natura - Parchi e riserve naturali |
Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali. |
Strumenti attuativi delle riserve naturali regionali |
1. Strumento attuativo delle finalità delle riserve naturali regionali è il piano di gestione della riserva stessa secondo la disciplina risultante dall'articolo 15 della presente legge. |
2. L'atto istitutivo della riserva naturale può stabilire criteri particolari e semplificati per la elaborazione e approvazione del piano e del regolamento attuativo dell'area protetta in relazione agli specifici scopi dell'area stessa, alla sua classificazione e alla sua stessa estensione. |
3. In tali aree si applicano in ogni caso: a) i divieti di cui al comma 2 dell'articolo 16 e gli altri principi desumibili da tale articolo; b) i principi desumibili dall'articolo 15 con particolare riferimento alla pubblicità degli atti relativi alla definizione del piano della riserva. |
|   |
Gli altri articoli della Legge |