| LEGGE REGIONALE 28 aprile 1994, n. 15 | (B.u.r. 5 maggio 1994, n. 45) |
Classificazione: C.3.3 TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - AMBIENTE - Protezione della natura - Parchi e riserve naturali |
Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali. |
Entrate |
1. Costituiscono entrate dell'area protetta: a) contributi regionali ordinari e per specifici progetti; b) contributi dello Stato; c) contributi degli enti locali; d) erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da altri enti o organismi pubblici e privati; e) diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono all'area protetta o dei quali essa abbia la gestione; f) proventi delle sanzioni; g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco; h) mutui, secondo la normativa propria di ciascun organismo di gestione. |
2. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 394/1991 |
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