| LEGGE REGIONALE 30 agosto 1977, n. 35 | (B.u.r. 5 settembre 1977, n. 52) |
Classificazione: D.1.2 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ - SANITA’ - Strutture e personale sanitari e ospedalieri |
|
Norme per la ripartizione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera. |
|
Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10. Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa. |