| LEGGE REGIONALE 16 aprile 2003, n. 5 | (B.u.r. 24 aprile 2003, n. 37) |
Classificazione: B.3.1 SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE - COOPERAZIONE - Disposizioni generali |
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione. |
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa) |
1. Per l'anno 2003, è autorizzato il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, per gli importi determinati nella misura indicata nella tabella "B" allegata alla presente legge. |
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