| LEGGE REGIONALE 16 aprile 2003, n. 5 | (B.u.r. 24 aprile 2003, n. 37) |
Classificazione: B.3.1 SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE - COOPERAZIONE - Disposizioni generali |
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione. |
(Cofinanziamento regionale) |
1. Per il cofinanziamento regionale di programmi statali sono autorizzate, per l'anno 2003, le seguenti spese: a) euro 516.456,89 a carico dell'UPB 3.20.04 per gli interventi di cui alla legge 215/1992; b) euro 154.937,00 a carico dell'UPB 3.20.05 per l'attuazione del programma statale di cui all'articolo 12 del d.p.r. 314/2000; c) euro 158.035,81 a carico dell'UPB 3.09.06 per gli interventi previsti dalla legge 499/1999; d) euro 1.859.245,00 a carico dell'UPB 5.28.08 per gli interventi previsti dall'articolo 71 della legge 448/1998; e) euro 513.724,74 a carico dell'UPB 4.22.01 per gli interventi previsti dal programma INFEA; f) euro 200.000,00 a carico dell'UPB 4.23.02 per il completamento della rete di monitoraggio qualità aria-ambiente; g) euro 200.000,00 a carico dell'UPB 4.23.02 per gli interventi previsti dalla legge 166/2002; h) euro 103.300,00 a carico dell'UPB 5.31.06 per la realizzazione del piano di utilizzo dei fondi UMTS per lo sviluppo del SBN nel territorio regionale; i) euro 130.000,00 a carico dell'UPB 3.12.02 per gli interventi volti alla realizzazione del programma tetti fotovoltaici. |
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