| LEGGE REGIONALE 16 aprile 2003, n. 5 | (B.u.r. 24 aprile 2003, n. 37) |
Classificazione: B.3.1 SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE - COOPERAZIONE - Disposizioni generali |
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione. |
(Realizzazione di strumenti di programmazione) |
1. Tutte le previsioni per spese di programmazione e di pianificazione stabilite dalle leggi regionali di spesa sono abolite. |
2. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 596.533,13 per l'affidamento di incarichi, studi, ricerche e consulenze per la realizzazione degli strumenti di programmazione. La somma è iscritta a carico dell'UPB 2.07.03. |
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