| LEGGE REGIONALE 16 aprile 2003, n. 5 | (B.u.r. 24 aprile 2003, n. 37) |
Classificazione: B.3.1 SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE - COOPERAZIONE - Disposizioni generali |
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione. |
(Modifiche alla l.r. 4 febbraio 2003, n. 2) |
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 4 febbraio 2003, n. 2 (Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi) è sostituito dal seguente: "1. Per l'anno 2003 è autorizzata la spesa di euro 516.456,90 per i contributi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 4, e di euro 500.000,00 per i contributi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dello stesso articolo 4.". |
2. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente: "3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede: a) per la somma di euro 516.456,90 mediante impiego, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.02 del bilancio di previsione dell'anno 2002, accantonamenti di cui alla partita 1, elenco 2, per euro 260.000,00 e alla partita 5, elenco 2, per euro 256.456,90; b) per la somma di euro 200.000,00 mediante impiego, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 31/2001, di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.01 del bilancio di previsione dell'anno 2002, accantonamenti di cui alla partita 4, elenco 1, per euro 148.354,31 e alla partita 5, elenco 1, per euro 51.645,69 e per la somma di euro 300.000,00 mediante impiego di quota parte dello stanziamento dell'UPB 2.08.01 del bilancio di previsione dell'anno 2003, accantonamento di cui alla partita 2, elenco 1, per euro 300.000,00.". |
Nota relativa all'Articolo 22: |
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 7, l.r. 4 febbraio 2003, n. 2. Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'art. 7, l.r. 4 febbraio 2003, n. 2. |
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