| LEGGE REGIONALE 16 aprile 2003, n. 5 | (B.u.r. 24 aprile 2003, n. 37) |
Classificazione: B.3.1 SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE - COOPERAZIONE - Disposizioni generali |
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione. |
(Asili nido) |
1. Il contributo ai Comuni per le spese di gestione, funzionamento e manutenzione, di cui all'articolo 14 della l.r. 3 settembre 1979, n. 30, è stabilito nella misura massima di: a) euro 1.550,00 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente; b) euro 1.500,00 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente; c) euro 1.400,00 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente. |
2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico dell'UPB di spesa 5.29.01. |
3. Nella ripartizione del fondo il 4 per cento è riservato per i contributi aggiuntivi ai Comuni che praticano servizi in forma associata e sarà assegnato secondo le modalità definite dalla Giunta regionale. |
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Gli altri articoli della Legge |