| LEGGE REGIONALE 16 aprile 2003, n. 5 | (B.u.r. 24 aprile 2003, n. 37) |
Classificazione: B.3.1 SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE - COOPERAZIONE - Disposizioni generali |
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione. |
(Gestione del debito e cartolarizzazioni) |
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare iniziative occorrenti per la gestione dell'esposizione debitoria delle Aziende sanitarie al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2002) ovvero per abbreviare i termini di pagamento con conseguente riduzione delle passività finanziarie. |
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Gli altri articoli della Legge |