Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 10
Titolo:Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche.
Pubblicazione:( B.U. 25 gennaio 1995, n. 4 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Riordino territoriale - Modifiche denominazioni
Note:Ai sensi dell'art. 4, l.r. 21 ottobre 2015, n. 25, sono fatte salve le fasi già espletate dei procedimenti di fusione per incorporazione in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge. Ai medesimi procedimenti si applica l'art. 10 della presente legge regionale.

Sommario


TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 (Oggetto)
TITOLO II Istituzione di nuovi comuni, mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali
Art. 2 (Istituzione di nuovi comuni)
Art. 3 (Mutamento delle circoscrizioni comunali)
Art. 4 (Mutamento delle denominazioni comunali)
TITOLO III Programmazione e incentivazione del riordino territoriale dei comuni
Art. 5 (Programma di riordino territoriale dei comuni)
Art. 6 (Contributi alla fusione di comuni)
Art. 7 (Contributi alle unioni di comuni)
TITOLO IV Norme procedurali
Art. 8 (Iniziativa legislativa regionale)
Art. 9 (Pareri dei consigli comunali e provinciali)
Art. 10 (Referendum consultivo)
TITOLO V Norme di organizzazione e sulla successione nei rapporti
Art. 11 (Rinnovo dei consigli comunali)
Art. 12 (Partecipazione e decentramento. I municipi)
Art. 13 (Successione nei rapporti)
TITOLO VI Deleghe alle province
Art. 14 (Funzioni delegate)
Art. 15 (Determinazione e rettifica dei confini)
Art. 16 (Comunicazioni e provvedimenti sostitutivi)
Art. 17 (Rapporti finanziari)
TITOLO VII Promozione e coordinamento dell'iniziativa dei comuni per la istituzione di nuove province e il mutamento delle circoscrizioni provinciali
Art. 18 (Iniziativa per l'istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali)
Art. 19 (Promozione dell'iniziativa comunale)
Art. 20 (Coordinamento dell'iniziativa comunale)
Art. 21 (Parere della Regione)
Art. 22 (Norme finanziarie)

TITOLO I
Disposizioni generali



1. La presente legge detta i criteri per il riordinamento dei comuni attraverso l'istituzione di nuovi comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'incentivazione delle fusioni e delle unioni di comuni, nonchè ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni comunali, ai sensi degli articoli 117, primo comma, e 133, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 11, 12 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Essa disciplina, altresì, la partecipazione della Regione al procedimento per la istituzione di nuove province e la modifica delle circoscrizioni provinciali, nonchè la promozione e il coordinamento dell'iniziativa dei comuni in materia, ai sensi degli articoli 117, secondo comma, e 133, primo comma, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 16 della legge 142/1990.
TITOLO II
Istituzione di nuovi comuni, mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali



1. L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo nei seguenti casi:
a) fusione di due o più comuni contermini;
b) erezione in comune o in comuni autonomi di una o più borgate o frazioni di uno stesso comune.

2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.


1. Il mutamento delle circoscrizioni comunali può aver luogo nei seguenti casi:
a) incorporazione di un comune in un altro contermine;
b) distacco di una frazione o borgata da un comune e sua incorporazione in un comune contermine;
c) ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio contermine o di altro comune.

2. Ai fini della presente legge, all'incorporazione di comune in altro comune contermine devono applicarsi le stesse disposizioni poste in materia di fusione di due o più comuni contermini.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non si applica il limite minimo di popolazione stabilito all'articolo 2 comma 2.


1. Il mutamento delle denominazioni dei comuni può aver luogo in seguito al mutamento delle circoscrizioni comunali o quando ricorrano peculiari esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.
2. Il mutamento di cui al comma 1 non implica alcuna modifica nei rapporti istituzionali.
TITOLO III
Programmazione e incentivazione del riordino territoriale dei comuni



1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il programma di riordinamento territoriale dei comuni.
2. Il programma è volto a perseguire, nel rispetto delle peculiarità storico-culturali delle diverse collettività locali e tenuto conto della costituzione di unioni di comuni, nonchè delle operazioni di trasformazione di comunità montane in unioni di comuni eventualmente realizzate ai sensi dell'articolo 26 comma 8 e dell'articolo 29 comma 8 della legge 142/1990, un più adeguato assetto del territorio, tale da consentire una più razionale utilizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed una organizzazione e gestione dei servizi ispirate a criteri di economicità e di efficienza.
3. Il programma determina altresì, ai sensi dell'articolo 6, la misura dei contributi straordinari assegnati ai comuni interessati da azioni di fusione, nonchè, ai sensi dell'articolo 7, la quota di finanziamento e la misura dello stesso da assegnare alla costituzione di unioni di comuni.
4. Al fine di assicurare il concorso degli enti locali nella predisposizione della proposta di programma da parte della giunta regionale, i presidenti delle province convocano presso la rispettiva sede della giunta provinciale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite conferenze provinciali delle autonomie, alle quali sono chiamati a partecipare i presidenti delle comunità montane e i sindaci dei comuni di ciascuna provincia, oltre al presidente e ai componenti della giunta regionale, nonchè al presidente e ai componenti del consiglio regionale.
5. Nei trenta giorni successivi il presidente della giunta regionale convoca presso la sede della giunta regionale apposita conferenza regionale delle autonomie, alla quale sono chiamati a partecipare i presidenti delle province, nonchè quattro sindaci per ogni provincia eletti dalle conferenze provinciali delle autonomie di cui al comma 4, oltre ai componenti della giunta regionale, nonchè al presidente e ai componenti del consiglio regionale.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale trasmette lo schema di programma per il parere ai consigli delle province e dei comuni interessati dall'azione di riordinamento, che devono esprimersi nei quaranta giorni successivi. A tale scopo le province e i comuni devono organizzare apposite forme di consultazione popolare secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento dei pareri e comunque entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale adotta definitivamente la proposta di programma, che trasmette al consiglio per l'approvazione.
8. Il programma è aggiornato, con la medesima procedura, ogni cinque anni.


1. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tra loro o anche con comuni di popolazione superiore, il programma di riordinamento territoriale dovrà prevedere la corresponsione, per un periodo di dieci anni a far data dalla fusione, di contributi straordinari a carattere generale commisurati a parametri oggettivi afferenti alla popolazione e al territorio dei singoli comuni di origine, nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente nella legge di bilancio, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 5, della legge 142/1990.
2. Con il programma di investimenti degli enti locali di cui all'articolo 8 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46 sono prioritariamente disposti specifici finanziamenti per le finalità di cui al comma 1.
3. Il fondo regionale per gli investimenti socio assistenziali di cui all'articolo 48 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 destina per le stesse finalità una quota, la cui misura è determinata annualmente con legge di bilancio.


1. Al fine di favorire le azioni di fusione, la Regione può concorrere alla promozione di unioni di due o più comuni contermini ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 26, comma 8, e all'articolo 29, comma 8, della legge 142/1990 e secondo le prescrizioni stabilite nel programma di riordinamento territoriale.
2. A tale scopo il programma di riordinamento territoriale dovrà prevedere la corresponsione per la durata di dieci anni ai comuni facenti parte della unione di contributi a carattere generale aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i comuni stessi e commisurati a parametri oggettivi afferenti alla popolazione e al territorio dei singoli comuni di origine, nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente nella legge di bilancio, in conformità ai criteri indicati nell'articolo 6, comma 2.
3. Dopo dieci anni dalla data di costituzione dell'unione che ha beneficiato dei contributi aggiuntivi di cui al presente articolo, qualora non sia già stata deliberata la fusione su richiesta dei comuni dell'unione, la giunta regionale presenta apposita proposta di legge per l'istituzione del nuovo comune risultante dalla fusione dei comuni facenti parte dell'unione stessa, secondo le modalità previste dalla presente legge.
TITOLO IV
Norme procedurali



1. L'iniziativa legislativa regionale per l'istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti è esercitata secondo le norme di cui all'articolo 44 dello Statuto regionale.
2. Alle proposte di legge di iniziativa popolare si applicano le norme di cui alla L.R. 5 settembre 1974, n. 23, nonchè le norme di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge.
3. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa popolare, ciascun consiglio comunale o la maggioranza degli elettori residenti in comuni, frazioni o borgate, interessati all'adozione di uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4 della presente legge, possono fare richiesta adeguatamente motivata alla giunta regionale affinchè promuova la procedura per la presentazione di una propria proposta di legge.
4. Le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 23/1974. Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della Regione qualora alla richiesta venga dato corso secondo quanto previsto al comma 5.
5. La giunta regionale, verificata la regolarità della richiesta, nonchè la sua conformità al programma di riordinamento territoriale, presenta la relativa proposta di legge entro sessanta giorni. In caso contrario, la giunta regionale è tenuta a riferire alla competente commissione consiliare.


1. La proposta di legge di cui all'articolo 8, ritualmente presentata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è trasmessa entro quindici giorni ai consigli comunali interessati e al consiglio provinciale territorialmente competente, per la formulazione entro sessanta giorni dalla ricezione di un parere di merito.
2. La proposta di legge è successivamente inviata, unitamente ai pareri degli enti locali, alla competente commissione del consiglio regionale, che la trasmette con propria relazione al consiglio stesso.


1. Il Consiglio regionale, dopo che la commissione consiliare si sia espressa sulla proposta di legge di cui all'articolo 8, delibera sulla indizione del referendum consultivo sulla proposta di legge.
2. Il presidente della giunta regionale fissa con proprio decreto la data di effettuazione del referendum, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1.
3. La data di effettuazione è fissata a norma dell'articolo 8, secondo comma, della L.R. 5 aprile 1980, n. 18.
4. La mancata pronuncia favorevole sul referendum comporta la decadenza della proposta di legge.
TITOLO V
Norme di organizzazione e sulla successione nei rapporti



1. Per il rinnovo dei consigli comunali, conseguente alla istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni delle circoscrizioni comunali, si applicano le disposizioni delle leggi della Repubblica.


1. Lo statuto del comune di nuova istituzione ovvero del comune la cui circoscrizione risulti ampliata stabilisce disposizioni che assicurino alle collettività facenti parte dei comuni di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. La legge regionale istitutiva di nuovi comuni mediante la fusione di due o più comuni contermini prevede, ai sensi dell'articolo 12 della legge 142/1990, nei comuni di origine, l'istituzione di municipi aventi il compito di gestire i servizi di base, nonchè altre funzioni delegate dal comune di nuova istituzione, demandandone la effettiva costituzione e la relativa disciplina allo statuto comunale.


1. Il comune di nuova istituzione ovvero il comune la cui circoscrizione risulti ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio e alla popolazione appartenenti ai comuni d'origine o da questi sottratti.
2. E' altresì trasferito, a domanda degli interessati e, in mancanza, d'ufficio, al comune di nuova istituzione o al comune la cui circoscrizione risulti ampliata, tutto il personale ovvero una quota proporzionale del personale dei comuni d'origine, ferme restando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite.
3. Il comune la cui circoscrizione risulti ampliata adotta le modifiche statutarie che si rendano necessarie entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di riordinamento. I regolamenti, gli strumenti urbanistici e i provvedimenti amministrativi dei comuni di origine restano in vigore per la parte di territorio interessata, in quanto compatibili con l'ordinamento del comune la cui circoscrizione risulti ampliata, sino a quando questo non provvede in merito.
4. Il comune di nuova istituzione delibera il nuovo statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di riordinamento.
TITOLO VI
Deleghe alle province



1. La provincia competente per territorio è delegata a provvedere, su richiesta motivata dei consigli comunali interessati:
a) alla adozione dei provvedimenti necessari alla regolazione dei rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali, ai sensi dell'articolo 13;
b) alla determinazione e rettifica dei confini comunali, ai sensi dell'articolo 15.



1. Qualora il confine fra due o più comuni risulti non delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i comuni interessati possono disporre la determinazione o, all'occorrenza, la rettifica dei confini mediante accordo, anche al fine di rimuovere disfunzioni operative nella gestione economica dei servizi. L'accordo è trasmesso alla provincia competente per territorio per l'adozione del relativo provvedimento conforme.
2. Ove i comuni interessati non si accordino sulle modalità della determinazione o della rettifica da effettuare, la determinazione e la rettifica è effettuata direttamente dalla provincia competente per territorio, la quale provvede d'ufficio o su richiesta di uno dei comuni, esaminate le osservazioni degli altri.


1. Le province devono trasmettere copia dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli precedenti alla giunta regionale.
2. Le province devono adottare i provvedimenti di competenza, in base alla deleghe di cui al presente titolo, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della deliberazione spettante ai comuni interessati. In caso di inerzia degli enti delegati, la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.


1. Le spese sostenute dalle province in conseguenza dell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a totale carico della Regione.
2. La determinazione delle spese, delle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso è effettuata dalla giunta regionale su richiesta e di concerto con la provincia interessata.
TITOLO VII
Promozione e coordinamento dell'iniziativa dei comuni per la istituzione di nuove province e il mutamento delle circoscrizioni provinciali



1. L'iniziativa di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, diretta alla istituzione di nuove province o al mutamento delle circoscrizioni provinciali, spetta rispettivamente, a ciascuno dei comuni destinati ad essere ricompresi nella istituenda provincia ovvero a ciascuno dei comuni il cui territorio formi oggetto della conseguente modificazione.
2. L'iniziativa deve conformarsi ai criteri e agli indirizzi stabiliti dall'articolo 16 della legge 142/1990 e deve altresì conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta dai consigli comunali a maggioranza assoluta dei consigli stessi.


1. La Regione, sulla base dei propri atti generali di programmazione, provvede, mediante deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, ad indicare le aree in relazione alle quali, in ragione dello svolgimento della maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente ovvero per esigenze di programmazione dello sviluppo idoneo a favorire il riequilibrio economico sociale e culturale del territorio regionale, è valutato opportuno l'esercizio, da parte dei comuni, dell'iniziativa di cui all'articolo 18.
2. La determinazione di cui al comma 1 può essere assunta anche nell'ambito della deliberazione sul programma di riordinamento territoriale previsto dall'articolo 5 o in occasione dell'aggiornamento di questo.
3. L'indicazione regionale non comporta vincolo o limite per la libertà dei comuni di esercitare l'iniziativa per la istituzione di nuove province o per la revisione delle circoscrizioni provinciali.


1. Le deliberazioni con le quali uno o più comuni abbiano esercitato l'iniziativa di cui all'articolo 18 sono trasmesse alla giunta regionale e da questa inviate agli altri comuni cui compete esprimersi per l'adesione all'iniziativa stessa e alle province interessate.
2. Le province e i comuni interessati si pronunciano sull'iniziativa entro novanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni trasmesse dalla giunta regionale ai sensi del comma 1.


1. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 20, l'iniziativa per la costituzione di nuove province o per la revisione delle circoscrizioni provinciali abbia conseguito l'adesione dei comuni e delle popolazioni interessate nella misura determinata dal comma 2 dell'articolo 18, la Regione esprime, entro novanta giorni, il proprio motivato parere mediante deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta.
2. La deliberazione del consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni e delle province, è trasmessa ai presidenti della camera dei deputati e del senato della Repubblica.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6, la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 e successivi, apposito capitolo, il cui stanziamento sarà determinato con legge di approvazione dei singoli bilanci, che assumerà la seguente denominazione "Assegnazione di contributi decennali straordinari ai comuni per incentivarne la fusione".
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 7, la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del 1995 e successivi, apposito capitolo, il cui stanziamento sarà determinato con legge di approvazione dei singoli bilanci, che assumerà la seguente denominazione "Assegnazione di contributi decennali aggiuntivi ai comuni per incentivarne l'unione".
3. Per fronteggiare le spese previste dall'articolo 17, la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 e successivi, apposito capitolo, il cui stanziamento sarà determinato con legge di approvazione dei singoli bilanci, che assumerà la seguente denominazione "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate alle province relative alla unione e fusione dei comuni".
4. La copertura delle spese autorizzate sarà assicurata mediante impiego di quota parte delle assegnazioni statali attribuite a titolo di ripartizione del fondo comune di cui alla legge 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.