Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 19
Titolo:Progetto di recupero diffuso nei centri storici minori.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 febbraio 1995, n. 17)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 7, l.r. 20 gennaio 1997, n. 11.

Sommario





1. Per interventi programmati di recupero nei centri storici minori è autorizzato, dall'anno 1995, un limite di impegno, di durata decennale, di lire 500 milioni annui, con decorrenza dall'anno 1995 e termine nell'anno 2004, recante una spesa complessiva di lire 5.000 milioni.
2. Per il programma relativo al comma 1, i comuni che si trovino nella condizione di avere attuato e reso esecutivo il disposto degli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni o che dispongano di piano particolareggiato del centro storico approvato nelle forme di legge, individuano con bando annuale i soggetti beneficiari di un mutuo agevolato per gli interventi di recupero ai sensi dell'articolo 31, lettere b), c) e d), della legge 457/1978, interessanti unità immobiliari o parti comuni di fabbricati compresi nei piani di recupero di cui ai suddetti articoli 28 e 30 della legge 457/1978.
3. L'entità del mutuo agevolato non può superare il 100 per cento del costo convenzionale del recupero calcolato secondo la normativa in materia di edilizia agevolata e convenzionata, vigente alla scadenza del bando pubblico.
4. L'onere a carico del comune, è determinato in misura costante per l'intera durata dell'ammortamento secondo le fasce ed i limiti di reddito del mutuatario calcolati secondo la normativa in materia di edilizia agevolata e convenzionata, vigente alla scadenza del bando pubblico.
5. Per gli interventi di recupero effettuati da imprese di costruzione o cooperative edilizie, l'agevolazione pubblica sul mutuo decorre dalla prima semestralità successiva all'accollo del mutuo stesso da parte dell'acquirente o assegnatario dell'unità immobiliare.


1. La giunta regionale concede contributi ai comuni di cui al comma 2 del precedente articolo 1 che abbiano sottoscritto apposita convenzione con un istituto di credito abilitato al credito edilizio, in misura non superiore al 50 per cento dell'onere a carico dei comuni stessi per l'intera durata dell'ammortamento dei mutui.
2. A tal fine i comuni interessati presentano alla giunta regionale apposita richiesta di contributi entro il 30 giugno di ogni anno. La richiesta di contributo è accompagnata dall'elenco delle domande ammesse dal comune sulla base dei criteri previsti dal bando pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 1, con la stima del relativo onere annuale a carico del comune.
3. I contributi regionali di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti o agli altri comuni limitatamente agli interventi siti nelle frazioni o borghi separati dal centro edificato.
4. A parità di condizioni di cui al comma precedente, i contributi regionali di cui al comma 1 sono concessi agli interventi che rispondano ai seguenti requisiti prioritari in ordine decrescente:
a) compresi nelle aree A, B e C di cui all'articolo 20 delle NTA del piano paesistico ambientale regionale approvato dal consiglio regionale con deliberazione 3 novembre 1989, n. 197;
b) riguardanti edifici nelle zone agricole che rivestono valore storico e architettonico, compresi nell'elenco di cui all'articolo 15 comma 2, della L.R. 8 marzo 1990, n. 13;
c) compresi nelle aree perimetrate come oasi o parchi, comunque vincolati dalle disposizioni di legge in materia di tutela paesaggistica e ambientale.

5. Il contributo regionale concesso a ciascun comune viene erogato annualmente secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, sulla base dei provvedimenti di liquidazione della spesa a carico del comune, emessi nell'anno precedente a favore degli istituti di credito convenzionati per i mutui agevolati di cui al comma 2 del precedente articolo 1.
6. Dai provvedimenti di liquidazione di cui al comma precedente deve risultare l'avvenuta verifica, da parte del comune, dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla presente legge per beneficiare del contributo pubblico.


1. Alla copertura per le spese autorizzate per effetto dell'articolo 1, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004 si provvede:
a) per l'anno 1995 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 all'uopo utilizzando, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'accantonamento dell'elenco 2 partita n. 3;
b) per gli anni dal 1996 al 2004 mediante impiego di quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 9 della legge 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:
a) a carico di apposito capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1995 avente la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Contributi ai comuni per interventi straordinari per il recupero dei centri storici minori" lire 500 milioni;
b) per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.