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Atto:LEGGE REGIONALE 22 luglio 1997, n. 44
Titolo:Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 luglio 1997, n. 49 - )
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogata dall'art. 3, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22.

Sommario


Titolo I Principi generali
Art. 1 (Ambito di applicazione della legge)
Art. 2 (Nozioni di alloggi di ERP)
Art. 3 (Esclusioni)
Art. 4 (Nozioni di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare)
Art. 5 (Nozioni di alloggio improprio ed antigienico)
Art. 6 (Nozioni di vano convenzionale, vano utile e vano accessorio)
Art. 7 (Nozione di nucleo familiare)
Art. 8 (Nozione di particolari categorie sociali)
Art. 9 (Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento)
Titolo II Assegnazione degli alloggi
Capo I Requisiti per l'assegnazione
Art. 10 (Requisiti)
Art. 11 (Requisiti aggiunti)
Art. 12 (Permanenza di requisiti)
Capo II Procedimento di assegnazione degli alloggi
Art. 13 (Bando di concorso)
Art. 14 (Contenuti del bando di concorso)
Art. 15 (Domanda di assegnazione)
Art. 16 (Istruttoria delle domande)
Art. 17 (Commissione preposta alla formazione della graduatoria)
Art. 18 (Segreteria della Commissione)
Art. 19 (Punteggi)
Art. 20 (Priorità)
Art. 21 (Pubblicazione della graduatoria provvisoria)
Art. 22 (Opposizione)
Art. 23 (Graduatoria definitiva)
Art. 24 (Rinnovo della graduatoria)
Art. 25 (Graduatorie speciali)
Art. 26 (Riserve di alloggi)
Art. 27 (Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)
Art. 28 (Assegnazione degli alloggi)
Art. 29 (Scelta degli alloggi)
Art. 30 (Consegna degli alloggi)
Art. 31 (Conservazione dell'assegnazione)
Art. 32 (Rideterminazione del canone)
Titolo III Canone di locazione
Art. 33 (Finalità del canone e spese accessorie)
Art. 34 (Determinazione canone oggettivo di locazione)
Art. 35 (Applicazione del canone di locazione)
Art. 36 (Fondo sociale)
Art. 37 (Aggiornamento del canone)
Art. 38 (Riduzione del canone)
Art. 39 (Determinazione del reddito)
Art. 40 (Quote costituenti il canone)
Titolo IV Gestione degli alloggi
Capo I Rapporto di gestione
Art. 41 (Contratto di locazione)
Art. 42 (Occupazione dell'alloggio)
Art. 43 (Subentro nella domanda e nell'assegnazione)
Capo II (Mobilità)
Art. 44 (Mobilità volontaria)
Art. 45 (Programma di mobilità)
Art. 46 (Attuazione dei programmi di mobilità)
Capo III Autogestione
Art. 47 (Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi)
Art. 48 (Rapporti tra Ente gestore e amministratori condominiali)
Titolo V Autotutela
Art. 49 (Annullamento dell'assegnazione)
Art. 50 (Decadenza dell'assegnazione)
Art. 51 (Perdita della qualifica di assegnatario in caso di superamento del reddito)
Art. 52 (Risoluzione del contratto)
Art. 53 (Occupazione e cessioni illegali degli alloggi)
Art. 54 (Esclusione dall'assegnazione)
Titolo VI Anagrafe dell'utenza e del patrimonio abitativo
Art. 55 (Ambito di attività)
Art. 56 (Finalità)
Art. 57 (Anagrafe dei beneficiari di alloggi in proprietà)
Art. 58 (Enti operatori)
Art. 59 (Elenchi dei beneficiari dei mutui agevolati)
Art. 60 (Mancata presentazione della documentazione)
Art. 61 (Soggetti obbligati)
Art. 62 (Copertura degli oneri e delle spese di costituzione dell'anagrafe)
Titolo VII Sanzioni pecuniarie amministrative
Art. 63 (Cessione abusiva)
Art. 64 (Occupazione senza titolo)
Art. 65 (Variazione d'uso)
Art. 66 (Attività illecite)
Art. 67 (Mancata occupazione o restituzione dell'alloggio)
Art. 68 (Danni all'alloggio, pertinenze e parti condominiali)
Art. 69 (Modificazioni all'alloggio e alle sue pertinenze)
Art. 70 (Violazioni particolari a norme contrattuali)
Art. 71 (Ostacolo al funzionamento dell'autogestione)
Art. 72 (Mancata presentazione della documentazione per l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio e ostacolo alla costituzione e gestione dell'anagrafe stessa)
Art. 73 (Irrogazione delle sanzioni e devoluzione dei proventi)
Titolo VIII Disposizioni finali e transitorie
Art. 74 (Graduatorie dei provvedimenti di decadenza per reddito)
Art. 75 (Sussidi ed assegni fruiti da handicappati)
Art. 76 (Unificazione della gestione del patrimonio di ERP)
Art. 77 (Validità delle procedure in corso)
Art. 78 (Canone degli alloggi di edilizia agevolata realizzati da Enti pubblici)
Art. 79 (Decorrenza del nuovo canone di locazione)
Art. 80 (Organi degli Istituti autonomi per le case popolari)
Art. 81 (Partecipazione dell'utenza)
Art. 82 (Relazioni sindacali)
Art. 83 (Disciplina delle procedure amministrative)
Art. 84 (Abrogazione di norme)

Titolo I
Principi generali



1. La presente legge disciplina:
a) l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 93 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito dei criteri generali fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto 2), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) la formazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo pubblico, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
c) l'irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica.



1. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, nonchè quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
2. Sono considerati altresì alloggi di edilizia residenziale pubblica le case parcheggio e i ricoveri provvisori realizzati da enti pubblici, non appena siano cessate le cause contingenti dell'uso per le quali sono stati realizzati e purchè tali alloggi presentino tipologie e standards abitativi adeguati.



1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:
a) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata non attuati da enti pubblici o da enti pubblici non economici;
c) di servizio, per i quali cioè la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
d) di proprietà di enti pubblici previdenziali, purchè non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso ovvero con il contributo dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni.

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sentito l'ente proprietario, può stabilire ulteriori particolari esclusioni per edifici, anche di recente costruzione, le cui caratteristiche non si prestino alle finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica oppure con caratteristiche tipologiche per le quali non sussista fabbisogno nell'ambito territoriale di competenza.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, gli alloggi possono essere utilizzati anche per finalità di interesse generale o per particolari emergenze.


1. Ai fini della presente legge si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera a), della legge 27 luglio 1978, n. 392, non inferiore a:
a) mq 45, per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
b) mq 60, per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;
c) mq 75, per un nucleo familiare composto da 5 persone;
d) mq 95, per un nucleo familiare composto da 6 o più persone.



1. Agli effetti della presente legge si intende per:
a) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con la utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'articolo 7, ultimo comma, del d.m. 5 luglio 1975; rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages e le cantine, e gli alloggi per i quali ricorrano tutte le condizioni di cui al successivo punto b);
b) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:
1) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,70 ridotta a metri 2,40 per i vani accessori;
2) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'articolo 7, ultimo comma, del d.m. 5 luglio 1975;
3) presenza di umidità permanente su uno o più vani per una superficie pari ad almeno 1/4 di quella dell'alloggio, determinando quest'ultima ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera a), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e non eliminabile con gli interventi indicati dall'articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.



1. Ai fini della presente legge si considera:
a) vano convenzionale; il locale avente una superficie di mq 14, determinata calcolando la superficie utile dell'alloggio di cui all'articolo 13, primo comma, lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392 al netto dei muri perimetrali e dei muri interni;
b) vano utile: l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra; porta o altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq 9;
c) vano accessorio: il locale destinato a servizi e disimpegno, come cucina con superficie inferiore a mq 14, bagno, latrina, anticamere, ripostiglio, corridoio o ingresso.



1. Per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate a vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, conviventi ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Un nucleo familiare può essere costituito da una sola persona. Ai fini della presente legge la convivenza stabile con il richiedente deve sussistere da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso ed essere certificata anagraficamente.
2. L'organo preposto alla formazione della graduatoria e gli enti competenti per l'assegnazione o gestione degli alloggi possono considerare componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità, duri da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso o a quella di variazione anagrafica, nel caso di ampliamento del nucleo familiare, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia sufficientemente documentata nelle forme di legge.
3. Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in via solidale con l'assegnatario, nei confronti degli Enti gestori, al pagamento del canone di locazione, delle quote accessorie, nonchè delle spese per l'uso ed il godimento dei servizi comuni.


1. Ai fini della presente legge è considerato:
a) anziano: il concorrente o assegnatario che abbia superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
b) portatore di handicap: il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi accertata attraverso gli organismi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero il cittadino minore affetto da menomazioni di qualsiasi genere certificate ai sensi dell'articolo 4 della legge predetta con una capacità complessiva individuale residua inferiore al 50 per cento;
c) famiglia di recente formazione quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di due anni alla data di pubblicazione del bando;
d) famiglia di prossima formazione: quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, effettuato le pubblicazioni del matrimonio o lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
e) lavoratore dipendente: il cittadino lavoratore comunque qualificato e assoggettato al versamento dei contributi ai sensi dell'articolo 10, della legge 14 febbraio 1963, n. 60;
f) sfrattato: inquilino soggetto a provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienze contrattuali.



1. Ai fini del calcolo del reddito convenzionale, si considera la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi, o in mancanza, in altro modo certificato, di tutti i componenti medesimi con esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata.
2. Sono computati, oltre all'imponibile fiscale, gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione per le pensioni di guerra, le rendite vitalizie INAIL, e le indennità di accompagnamento e le altre provvidenze di tipo assistenziale che non sono configurabili come reddito ai sensi della legislazione vigente in materia, corrisposte agli handicappati o disabili. Sono fatte salve in ogni caso le agevolazioni ai fini IRPEF previste dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni.
3. Il reddito convenzionale è calcolato con le modalità indicate dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiori a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di sei milioni: la presente disposizione non si applica ai figli a carico, come previsto dal citato articolo 21.
4. L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli enti competenti all'assegnazione o alla gestione degli alloggi qualora, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino, di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, trasmettono agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione.
5. In pendenza degli accertamenti la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati.
6. Ulteriori modalità procedurali di accertamento dei redditi possono essere stabilite dalla Giunta regionale.
Titolo II
Assegnazione degli alloggi

Capo I
Requisiti per l'assegnazione



1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o comunque se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;
b) residenza anagrafica ovvero attività lavorativa esclusiva principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ubicato in qualsiasi località adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente, ai sensi dell'articolo 4;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, semprechè l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza dar luogo ad indennizzo od a risarcimenti del danno;
e) reddito annuo convenzionale del nucleo familiare determinato ai sensi dell'articolo 9, non superiore al limite stabilito dalla Giunta regionale, entro il limite massimo fissato dal CIPE. In mancanza di successive deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, la Giunta regionale aggiorna annualmente il limite di reddito per l'accesso sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
f) la mancata cessione, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, dell'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 8, lettere c) e d) i requisiti sono accertati nei confronti dei soli coniugi o nubendi e relativa prole.


1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità o a soddisfare peculiari esigenze locali, con riferimento agli obiettivi di programmazione regionale e alla eventuale anzianità di residenza dei beneficiari.


1. I requisiti di cui all'articolo 10 debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente quanto previsto alle lettere c), d), ed f) dell'articolo 10, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di emanazione del bandi di concorso, nonchè al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) dell'articolo 10 deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data, nonché successivmente in costanza del rapporto entro il limite vigente per la decadenza di cui all'articolo 51.
2. Gli organi preposti alla formazione della graduatoria, all'assegnazione e alla gestione degli alloggi espletano accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti anche avvalendosi degli organi dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti Locali.
Capo II
Procedimento di assegnazione degli alloggi



1. All'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si provvede mediante pubblico concorso indetto di norma per singoli Comuni o per ambiti territoriali sovracomunali, secondo quanto previsto dalle direttive emanate dal Consiglio regionale in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi.
2. Il bando di concorso è emanato dal Sindaco del Comune interessato ovvero, in casi di bandi sovracomunali dal Sindaco del Comune individuato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 e viene pubblicato per almeno sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati al bando stesso.
3. I Comuni devono altresì assicurare la massima pubblicizzazione del bando con le forme ritenute più idonee.


1. Il bando di concorso deve indicare:
a) l'ambito territoriale di assegnazione;
b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dall'articolo 10, nonchè gli altri eventuali requisiti richiesti per specifici interventi;
c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
d) il termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione delle domande, prorogato di trenta giorni per i lavoratori emigrati all'estero;
e) i documenti da allegare alla domanda.

2. La Giunta regionale approva lo schema tipo del bando di concorso ed il modelli tipo della domanda di assegnazione.


1. La domanda, redatta su apposito modello fornito dal Comune, deve essere presentata allo stesso nei termini indicati dal bando e deve contenere ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi.
2. La documentazione richiesta è sostituita, per quanto possibile, dalle autocertificazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.


1. Il Comune presso cui sono state presentate le domande di assegnazione procede alla loro istruttoria, verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.
2. A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti nelle domande, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per la loro presentazione, prorogato a trenta giorni per i lavoratori emigrati all'estero.
3. Le domande, con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per i lavoratori emigrati all'estero, alla Commissione di cui all'articolo 17 per la formazione della graduatoria; qualora la segreteria della Commissione accerti l'incompletezza della documentazione allegata alle domande, le rinvia al Comune competente per le opportune integrazioni.
4. Detto termine è aumentato a novanta giorni per i bandi di concorso relativi a Comuni o ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi i Comuni possono avvalersi, previa convenzione, dello IACP territorialmente competente o del Comune ove ha sede la segreteria della Commissione.
6. In caso di inadempienza, la Giunta regionale impartisce le istruzioni necessarie per l'esecuzione dell'istruttoria in via sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22 della l.r. 7 maggio 1982, n. 15.
7. La Giunta regionale impartisce altresì disposizioni ai Comuni per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda.
8. Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera e) dell'articolo 10, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondamentale attribuibile al concorrente ed ai componenti del suo nucleo familiare, in base ad elementi e circostanze di fatto, può segnalare alla Commissione di cui all'articolo 17, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni fiscali.


1. La graduatoria di assegnazione è formata da un'apposita Commissione nominata con decreto del Dirigente del Servizio regionale all'uopo preposto, previa deliberazione della Giunta stessa ed è composta:
a) da un magistrato ordinario, amministrativo, contabile od onorario, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal presidente del tribunale ordinario o amministrativo competente per territorio. Qualora la designazione non avvenga entro sessanta giorni dalla richiesta è nominato presidente della Commissione un dipendente pubblico, con la qualifica di dirigente, anche a riposo, preferibilmente residente nell'ambito territoriale di competenza della Commissione;
b) dal segretario del Comune interessato alla graduatoria o altro dipendente da lui delegato; in caso di bandi sovracomunali dal segretario del Comune individuato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13;
c) da due rappresentanti delle organizzazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale designati d'intesa tra le medesime;
d) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale, nominati d'intesa tra le medesime;
e) dal direttore dello IACP competente per territorio o da un suo delegato.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.
3. La Commissione elegge nel suo seno il vice presidente, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere riconfermati per più di una volta.
4. Le indennità e i compensi spettanti ai componenti della commissione sono disciplinati dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.
5. Gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle Comunità montane e con quelli delle attuali Unità sanitarie locali, con esclusione dei Comuni ricompresi nelle Comunità montane medesime; le Commissioni hanno sede nei Comuni sede delle Comunità montane e, nei restanti ambiti, nelle sedi delle Unità sanitarie locali.
6. La Giunta regionale provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina delle nuove Commissioni. Sino alla scadenza di tale termine continuano ad operare le Commissioni precedentemente costituite.
7. La Commissione può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'effettiva esistenza delle condizioni di punteggio di cui all'articolo 19, anche avvalendosi degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.


1. I Comuni provvedono all'organizzazione della Commissione di cui all'articolo 17, attraverso l'impiego di proprio personale.
2. I Comuni possono altresì avvalersi, per i compiti di cui al presente articolo, delle strutture operative degli IACP, delle Comunità montane o del Comune ove ha sede la segreteria della Commissione, dietro rimborso degli oneri del servizio.
3. Qualora l'ambito territoriale di competenza della Commissione comprenda il territorio di più Comuni, l'organizzazione delle strutture operative della segreteria è assicurata all'amministrazione del Comune presso cui ha sede la Commissione stessa.
4. All'interno del personale della segreteria, la Commissione sceglie il segretario verbalizzante.
5. Ai segretari verbalizzanti spetta un compenso forfettario annuo di lire 3.000.000.
6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, si fa fronte per l'anno 1997 e successive con le disponibilità recate dal capitolo 1340128 del bilancio della Regione.


1. La Commissione di cui all'articolo 17 forma la graduatoria provvisoria delle domande entro sessanta giorni dalla loro trasmissione da parte del Comune, attribuendo i seguenti punteggi:
a) condizioni soggettive:
1) reddito convenzionale del nucleo familiare calcolato ai sensi dell'articolo 9 e derivante esclusivamente dal lavoro dipendente, pensione o percepito per trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno del coniuge separato o divorziato:
1.1) non superiore all'importo di due pensioni sociali INPS:
1.1.1) per nuclei familiari composti da 2 o più unità: punti 3;
1.1.2) per nuclei familiari composti da 1 unità: punti 2;
1.2) non superiore all'importo di due pensioni minime INPS: punti 1;
2) richiedente con la qualifica di anziano: punti 2; lo stesso punteggio va attribuito al richiedente con età superiore ai sessant'anni vivente da solo o esclusivamente con altri componenti il nucleo familiare, tutti con età superiore ai cinquantacinque anni;
3) famiglia di recente o prossima di formazione: punti 2;
4) presenza di un portatore di handicap nel nucleo familiare, certificata dalle competenti autorità:
a) affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3: punti 2;
b) affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento: punti 3;
c) affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento con riconoscimento di indennità di accompagno: punti 4;
5) presenza di due o più portatori di handicap nel nucleo familiare, certificate dalle competenti autorità: aumento di punti 1 del punto attribuito ai sensi del punto 4);
6) nucleo familiare di emigrati con cittadinanza italiana che intendano rientrare entro la data dell'eventuale assegnazione o che siano rientrati in Italia da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
7) nuclei familiari composti da 3 o 4 persone: punti 2; da 5 o più persone: punti 3;
8) genitore solo con figlio a carico: punti 1; genitore solo con due o più figli a carico: punti 2;
b) condizioni oggettive:
1) abitazione in un alloggio;
improprio, da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando; punti 4;
procurato a titolo precario da organi preposti alla assistenza pubblica o con contributo provvisorio per il pagamento del canone in un alloggio privato: punti 3;
antigienico, da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando da certificarsi a cura dell' autorità competente: punti 2;
2) coabitazione in uno stesso alloggio, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità: punti 1;
3) abitazione in alloggio inadeguato ai sensi dell'articolo 4 da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando: punti 2;
4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento "esecutivo di rilascio" non intimato per inadempienza contrattuale, a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di sgombero: punti 4. Il punteggio non è attribuito in caso di sfratto intimato da parenti in linea retta dei componenti del nucleo familiare.

2. Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla lettera b), punto 1).


1. In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni;
a) alloggio da rilasciarsi per motivi di cui al punto 4) della lettera b) dell'articolo 19;
b) alloggio improprio;
c) alloggio procurato a titolo precario;
d) alloggio antigienico;
e) alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare determinato ai sensi dell'articolo 4.

2. Se, nonostante l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, permane la parità di condizioni, viene data precedenza ai soggetti in possesso di reddito convenzionale più basso.
3. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.



1. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonchè dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata mediante:
a) affisione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e dei Comuni interessati;
b) comunicazione scritta, da parte del Comune o dei Comuni interessati, ai singoli concorrenti con l'indicazione del punteggio conseguito, nonchè dei modi e dei termini per l'opposizione;
c) utilizzazione di ogni altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo.

2. Ai lavoratori emigrati all'estero, richiedenti l'assegnazione, è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo di lettera raccomandata.


1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la pubblicazione all'albo pretorio della graduatoria provvisoria, gli interessi possono presentare opposizione alla Commissione.
2. La Commissione decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine in base ai documenti già acquisiti o allegati al ricorso.
3. In sede di esame delle opposizioni, la Commissione, d'ufficio, dietro semplice presentazione di nuova documentazione da parte degli interessati o del Comune, terrà conto dell'ampliamento naturale derivante da nascita o adozione del nucleo familiare verificatosi anche in data successiva alla presentazione della domanda o alla formazione della graduatoria provvisoria.
4. Non viene tenuto conto in ogni caso della documentazione che poteva essere presentata all'atto della domanda.


1. Contestualmente alla definizione dei ricorsi la Commissione formula la graduatoria definitiva.
2. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo. Di essa si dà pubblicità nei modi di cui all'articolo 21, comma 1, e va pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Tale graduatoria ha validità per due anni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; scaduto tale termine essa decide automaticamente.
4. Sino all'approvazione della graduatoria definitiva è ammessa, su richiesta dell'interessato, l'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 19, comma 1, lett. b), punto 4), anche se maturato successivamente alla data di scadenza del bando.


1. La graduatoria delle domande di assegnazione viene riformulata entro due anni dalla pubblicazione dell'ultimo bando con le modalità previste dai precedenti articoli.


1. Gli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 8, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, possono essere collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio.
2. Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini per determinazione della Giunta regionale in sede di localizzazione degli interventi costruttivi o per espressa previsione della legge di finanziamento; tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 26.
3. La riserva di alloggi di cui al comma 2 a favore delle categorie speciali è subordinata al mantenimento da parte dei soggetti beneficiari dei requisiti indicati all'articolo 8. L'Ente gestore provvede al mantenimento della particolare destinazione degli alloggi utilizzando l'istituto della mobilità di cui al titolo IV capo II della presente legge, con la prescrizione di cui all'articolo 46.


1. La Giunta regionale, anche su proposta degli Enti competenti per l'assegnazione o la gestione, può riservare una quota non superiore al 25 per cento degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.
2. La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante bando speciale.
3. Le relative graduatorie sono compilate in conformità alle norme di cui al presente titolo; la Giunta regionale può tuttavia disporre la riduzione dei termini previsti.
4. Qualora la riserva comporti la sola sistemazione provvisoria non eccedente due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 10.
5. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.
6. Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dal presente articolo, salvo nel caso di dichiarazione nazionale di pubblica calamità.


1. Il Comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.
2. L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive o soggettive dei concorrenti fra il momento di approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione nella graduatoria stessa, sempre che permangono i requisiti, ad eccezione del punteggio relativo alla nuova situazione di cui all'articolo 19, lettera b), punti 1), 2) e 3).
3. La perdita dei requisiti o il mutamento della condizione abitativa del concorrente viene contestata dal Comune con lettera raccomandata all'interessato; questi entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni.
4. La documentazione viene quindi immediatamente trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi venti giorni, respingendo le contestazioni del Comune o escludendo il concorrente dalla graduatoria ovvero mutandone la posizione.
5. In caso di mutamento della posizione, così come indicato nel comma 4, la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria degli interessati con i criteri di cui all'articolo 20.


1. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Sindaco del Comune ove essi sono ubicati, in base all'ordine della graduatoria definitiva, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio, della composizione e consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.
2. A tal fine gli Enti gestori comunicano ai Comuni competenti per territorio l'elenco degli alloggi da assegnare entro dieci giorni dalla loro abitabilità o disponibilità.
3. L'assegnazione degli alloggi avviene senza superare il rapporto di cui appresso:
a) nuclei familiari costituiti da 1 persona: 4,50 vani convenzionali:
b) nuclei familiari costituiti da 2 persone: 5,00 vani convenzionali;
c) nuclei familiari costituiti da 3 persone: 6,00 vani convenzionali;
d) nuclei familiari costituiti da 4 persone: 7,00 vani convenzionali;
e) nuclei familiari costituiti da 5 o più persone: 7,50 vani convenzionali.

4. Qualora, in seguito all'applicazione del rapporto di cui al comma 3, uno o più alloggi non possano essere assegnati ad alcuno di coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva, la Giunta regionale, su proposta motivata dal Comune competente e sentito l'Ente gestore, può autorizzare il superamento del predetto rapporto nell'assegnazione degli alloggi residui. Qualora il superamento dei rapporti di cui al comma 3 sia pari o superiore ad una vano convenzionale l'assegnazione per un periodo non superiore a due anni.
5. Quando nel nucleo familiare dell'assegnatario è presente un invalido con una difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili, il Comune, sentito l'Ente gestore, procede all'assegnazione di un alloggio di dimensioni superiori a quello derivante dai rapporti di cui al comma 3.


1. Il Sindaco entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco degli alloggi da consegnare, emette il provvedimento di assegnazione fissando il giorno ed il luogo per la scelta dell'alloggio dandone comunicazione agli aventi diritto ed all'Ente gestore con lettera raccomandata.
2. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli assegnabili, è compiuta dagli interessati secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 28, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e delle promiscuità di sesso tra figli.
3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata per iscritto. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta e l'alloggio viene individuato dal Sindaco, al termine delle operazioni tra quelli residui.
4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Sindaco del Comune competente.
5. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Sindaco dichiara seduta stante la decadenza dell'assegnazione con le modalità di cui all'articolo 50 previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
6. Viceversa, in caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili, salvo l'eventuale mutamento della propria collocazione in graduatoria in seguito al suo rinnovo.
7. Sono fatte salve le norme di favore a beneficio delle categorie protette.
8. L'elenco degli assegnatari e dei relativi alloggi viene trasmesso all'Ente gestore entro cinque giorni dalla data della scelta.


1. L'Ente gestore, entro quindici giorni dall'assegnazione effettuata dal Sindaco, provvede con lettera raccomandata, alla convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio.


1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in fabbricati destinati ad interventi di demolizione, di recupero o di ristrutturazione, a sensi dell'articolo 31, lettere b), c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, conservano il diritto all'assegnazione.
2. A tale fine gli Enti gestori dispongono il trasferimento degli assegnatari in altri alloggi disponibili, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 28. Il mancato trasferimento nel termine assegnato dall'Ente gestore comporta la risoluzione del contratto.
3. I requisiti richiesti sono quelli prescritti per la permanenza, che vengono accertati dagli stessi Enti gestori; la Commissione di cui all'articolo 17 provvede alla formazione di una graduatoria con efficacia limitata alla scelta dei nuovi alloggi, la quale viene effettuata tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, comunque nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.
4. All'inquilino di un immobile soggetto agli interventi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza può essere riassegnata una unità immobiliare dello stesso edificio, con preferenza per quella precedentemente occupata, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 28 a condizione che lo stesso rilasci i locali per il tempo necessario per l'esecuzione dell'intervento e si trasferisca temporaneamente in altro immobile messogli a disposizione nello stesso Comune; in alternativa l'inquilino può chiedere il pagamento di una indennità a titolo di risarcimento forfettario dei danni pari al doppio dell'importo dei canoni locativi dovuti dal momento di effettivo rilascio dell'immobile alla prima scadenza del contratto.
5. Non è richiesto il possesso dei requisiti per la permanenza nel caso di locali per uso non abitativo.
6. L'ente esecutore contribuisce in tutto o in parte alle spese di trasloco e di allaccio alle reti di erogazione dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas e del telefono.


1. Entro sei mesi dalla revisione generale, per tutta la Regione, del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, il Consiglio regionale ridetermina i canoni di locazione degli alloggi.
Titolo III
Canone di locazione



1. Il canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è diretto a garantire la copertura dei costi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonchè il versamento al fondo per l'edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nella misura stabilita dal CIPE.
2. Gli Enti gestori provvedono a trasmettere annualmente alla Giunta regionale il prospetto dimostrativo del pareggio costi/ricavi di cui al comma 1.
3. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente agli Enti gestori le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata degli enti stessi in relazione al costo dei medesimi secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero dei vani convenzionali, con riferimento a quanto stabilito al titolo IV.


1. Il canone oggettivo degli alloggi di cui all'articolo 2 è determinato in relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi ai sensi degli articoli da 12 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad eccezione della legge f) del comma 1 e del comma 5 dell'articolo 13 della legge medesima, nella misura del 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.
2. Tale canone oggettivo di locazione si applica anche nei Comuni di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 392/1978. Ad essi viene attribuito il coefficiente demografico di 0,80 ed il coefficente di ubicazione di 0,85.
3. Qualora si sia proceduto ad integrale ristrutturazione dell'edificio, ai fini della determinazione del canone oggettivo dei singoli alloggi che lo costituiscono, l'anno di costruzione è quello di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
4. Il costo degli immobili in carenza di specifico provvedimento statale può essere aggiornato con apposito provvedimento della Giunta regionale con riferimento all'indice ISTAT, relativo al mese di novembre, del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.


1. Agli assegnatari con reddito imponibile del nucleo familiare non superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, da lavoro non dipendente a carattere occasionale, pensione o percepito per trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno del coniuge separato o divorziato, è applicato un canone sociale pari al 65 per cento del canone oggettivo determinato ai sensi dell'articolo 34 e comunque non superiore all'8 per cento del reddito stesso articolato secondo i componenti del nucleo familiare calcolato a scalare un punto percentuale per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo sino ad un minimo del 6 per cento. Il canone minimo è di lire 30.000 mensili. Alle famiglie che non dispongono di alcun reddito, si applica il canone minimo.
2. Il canone di locazione dei restanti alloggi, determinato ai sensi dell'articolo 34 è applicato nelle seguenti misure, in relazione alla fascia in cui si colloca il reddito del nucleo familiare determinato ai sensi dell'articolo 9:
a) 65 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale non superiore ai 3/4 del limite dell'assegnazione;
b) 75 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale non superiore al limite dell'assegnazione;
c) 85 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale non superiore al limite per l'assegnazione incrementato del 25 per cento;
d) 100 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale non superiore al limite per l'assegnazion incrementato del 50 per cento;
e) 115 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale non superiore al limite per la decadenza.

3. I canoni determinati con le modalità di cui al comma 2 non possono superare comunque:
a) il 16 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari di cui alla lettera a) del comma 2;
b) il 17 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari di cui alla lettera b) del comma 2;
c) il 18 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari di cui alla lettera c) del comma 2;
d) il 19 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari di cui alla lettera d), del comma 2);
e) il 20 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari di cui alla lettera e) del comma 2.
Tali limiti di reddito di applicano agli assegnatari con reddito del nucleo familiare derivante esclusivamente da lavoro dipendente, da lavoro non dipendente a carattere occasionale, pensione o percepito per trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno del coniuge separato o divorziato.

4. I canoni determinati nella misura di cui al comma 2 non possono essere inferiori a lire 30.000 mensili.
5. Per tutto il tempo intercorrente tra la pronuncia della decadenza ed il rilascio volontario dell'immobile è applicato un corrispettivo di concessione d'uso pari alle seguenti aliquote del canone oggettivo di cui all'articolo 34:
a) 150 per cento in caso di reddito annuo convenzionale non compreso nei casi precedenti e non superiore all'importo corrispondente a due volte il limite per l'assegnazione;
b) 170 per cento in caso di reddito convenzionale superiore al limite di cui alla lettera a) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1976.

6. Qualora gli aumenti determinati dall'applicazione dei punti precedenti superino del 100 per cento quelli precedenti, i nuovi canoni saranno graduati nell'arco di un biennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.


1. E' istituito presso l'Amministrazione regionale un fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi ai soggetti collocati nella graduatoria prevista dall'articolo 23 in attesa di assegnazione di un alloggio ERP per i quali il rapporto fra canone libero a mercato libero e reddito risulti particolarmente oneroso.
2. Le modalità, le forme di costituzione e di funzionamento del fondo sociale sono determinate da apposito regolamento regionale da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle associazioni più rappresentative delle parti sociali.
3. La dotazione finanziaria del fondo è determinata annualmente dalla legge di bilancio.


1. Gli assegnatari vengono collocati nelle fasce di reddito di cui all'articolo 35 sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta dall'Ente gestore.
2. A tal fine quest'ultimo, ogni anno, entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la denuncia annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche, richiede agli assegnatari tale documentazione da allegare ad apposito modello unico regionale, dal quale si evinca la composizione del nucleo familiare così come definito ai sensi della presente legge nonchè tutte le altre notizie utili al fine della migliore applicazione della normativa di cui al presente titolo e alla verifica della permanenza dei requisiti.
3. L'assegnatario è tenuto a restituire entro trenta giorni dalla richiesta, compilato, datato e sottoscritto il predetto modello avendo cura di allegare allo stesso la documentazione anagrafica e fiscale afferente tutti i componenti il suo nucleo familiare e tutte quelle certificazioni richieste dalla particolare situazione in cui vengono a trovarsi i vari componenti del nucleo familiare stesso determinato ai sensi dell'articolo 35, commi 2, 3 e 5.
4. Il canone di locazione è aggiornato dall'Ente gestore a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in base all'indice ISTAT del prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del novembre precedente.
5. L'aggiornamento annuale non è subordinato alla preventiva richiesta di cui all'articolo 24 della Legge 392/1978.


1. L'assegnatario può richiedere la revisione del canone locativo qualora il proprio reddito, o quello degli altri componenti il nucleo familiare, sia diminuito nel corso dell'anno per collocamento a riposo, per disoccupazione, per morte, ovvero per altre comprovate ed obiettive ragioni da documentarsi idoneamente.
2. Alla richiesta, da presentarsi utilizzando il modello unico regionale di cui all'articolo 37, comma 2, è allegata la documentazione di cui al comma 3 del medesimo articolo relativa alla situazione reddituale dell'anno in corso.
3. L'Ente gestore, sulla base della dichiarazione dell'assegnatario e dei suoi aventi causa, dispone, a decorrere dal mese successivo a quello in cui tale richiesta viene prodotta, la riduzione del canone.


1. Qualora la documentazione anagrafica e fiscale prodotta dell'assegnatario sia palesemente inattendibile, il reddito dell'assegnatario è determinato secondo le modalità di cui all'articolo 9.
2. Con le medesime modalità è determinato il reddito dell'assegnatario che non abbia prodotto la documentazione richiesta dall'Ente gestore.
3. In attesa della determinazione del reddito l'assegnatario viene inserito nella fascia di reddito superiore rispetto a quello dichiarato ovvero, in mancanza, nella fascia di reddito prevista per coloro che si trovano oltre il regime di decadenza e il relativo canone è determinato ai sensi dell'articolo 35, comma 5, lettera b).
4. La presentazione tardiva della documentazione non comporta alcun conguaglio del canone, salvo nel caso in cui l'assegnatario abbia diritto all'applicazione del canone sociale di cui all'articolo 35, comma 1 e limitatamente ad un massimo di tre anni.


1. La Giunta regionale nel determinare le quote del canone relative sia alle spese di amministrazione che di manutenzione verifica che le entrate per i canoni di locazione consentano di realizzare idonee eccedenze rispetto alle spese di amministrazione e di manutenzione da destinarsi alle finalità di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 8 agosto 1977, n. 513 e agli scopi di cui all'articolo 33 della presente legge.
Titolo IV
Gestione degli alloggi

Capo I
Rapporto di gestione



1. I rapporti di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge sono regolamentati da un contratto tipo approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
2. Tale contratto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e un suo estratto viene tempestivamente trasmesso dagli Enti gestori agli assegnatari.
3. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente sostituiti dal contratto di locazione tipo previsto al comma 1.


1. L'alloggio consegnato ai sensi dell'articolo 30 deve essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna.
2. Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'Ente gestore intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di giorni dieci, a meno che non sussistano gravi e comprovati motivi, rappresentati a cura dell'interessato prima che sia trascorso tale termine.
3. Qualora l'occupazione non venga effettuata, l'Ente gestore trasmette gli atti al Comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.


1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito dall'articolo 7 nel seguente ordine: coniuge, figli, affiliati, conviventi more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado.
2. In caso di cessazione della stabile convivenza tra l'aspirante assegnatario o l'assegnatario e i restanti componenti del nucleo familiare, questi ultimi subentrano rispettivamente nella domanda e nel rapporto locativo.
3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio. Nel caso in cui nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti in possesso dei requisiti di legge per ottenere il subentro, l'Ente gestore nè da comunicazione entro trenta giorni al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'alloggio. Il Sindaco, secondo la procedura prevista dalla presente legge, dichiara la decadenza dell'assegnazione, fissando il termine di sei mesi per il rilascio dell'immobile.
4. L'ampliamento stabile del nucleo familiare, non può essere concesso qualora l'inclusione dei nuovi componenti comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti per la permanenza, previa verifica da parte dell'Ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugi o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità, secondo la definizione del nucleo familiare indicata all'articolo 7, anche nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità, qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.
5. L'ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro dopo due anni dall'autorizzazione dell'Ente gestore.
6. E' altresì ammessa previa comunicazione all'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a centottanta giorni; tali ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale. Nel caso di ospitalità superiore ai centottanta giorni non comunicata, o comunicata in ritardo, è dovuta una indennità di occupazione determinata dall'Ente gestore, con decorrenza dalla data di accertamento dell'occupazione stessa, nella misura del 25 per cento dell'equo canone per ogni persona ospitata.
7. In caso di separazione, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del Giudice. L'ente provvede altresì alla voltura del contratto di locazione nei confronti del coniuge o convivente more uxorio, affidatari della prole, in caso di cessazione della stabile convivenza.
Capo II
(Mobilità)



1. L'Ente gestore sentito il Comune interessato, su richiesta degli interessati e previa verifica del possesso dei requisiti per la permanenza, può autorizzare il cambio degli alloggi, semprechè le istanze siano motivate:
a) da variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare rispetto al rapporto di cui all'articolo 28;
b) da esigenze di avvicinamento al posto di lavoro;
c) da gravi e comprovate esigenze familiari, di salute o personali.

2. E' escluso il cambio con altro alloggio in riferimento al quale il rapporto tra vani convenzionali e nucleo familiare sia superiore a quello stabilito nell'articolo 28.
3. La mobilità prevista dal presente articolo può essere autorizzata con riferimento all'intero territorio nazionale.


1. L'Ente gestore sentiti i Comuni competenti predispone secondo periodicità e modalità definite dalla Giunta regionale, programmi di mobilità dell'utenza attraverso il cambio degli alloggi e l'utilizzazione sia di quelli di risulta sia di un'aliquota di quelli di nuova costruzione o recuperati.
2. I programmi di cui al comma 1 sono volti all'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione e sovraffollamento degli alloggi pubblici nonchè di disagi abitativi di carattere sociale.
3. Sono esclusi dai programmi i nuclei familiari di cui ne facciano parte ultrasessantacinquenni, invalidi totali o portatori di handicap il cui alloggio assegnato sia adeguato alle esigenze derivanti dall'handicap, nonchè quelli residenti in alloggi inseriti nei piani di vendita di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.


1. Per l'assegnatario che rientri nei programmi di mobilità dell'utenza il cambio dell'alloggio è obbligatorio e il mancato rispetto di detto cambio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario.
2. Fino al rilascio dell'immobile di applica il canone relativo alla fascia superiore rispetto a quella già applicata.
3. L'Ente gestore interviene nel pagamento delle spese di trasloco nella misura determinata annualmente dallo stesso.
Capo III
Autogestione



1. Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo in conformità con il regolamento tipo approvato dal Consiglio regionale.
2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.
3. In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'Ente gestore può deliberare di soprassedere alla attivazione dell'autogestione ovvero di sospendere la prosecuzione per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.
4. Per gli alloggi già assegnati, gli Enti gestori realizzano l'autogestione dei servizi entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge. Gli Enti gestori debbono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo agli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome.
5. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati.
6. E' facoltà degli Enti gestori estendere l'autogestione alla manutenzione ordinaria, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota del canone destinata dall'Ente gestore alla manutenzione non superiore al 30 per cento dell'importo medio previsto per l'alloggio.
7. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
8. La competenza ad eseguire azioni giudiziarie a carico degli assegnatari inadempienti spetta all'Ente gestore, al quale gli organi responsabili dell'autogestione debbono fornire la documentazione contabile e amministrativa idonea all'esperimento delle azioni stesse.


1. E' fatto divieto agli Enti gestori di proseguire o di iniziare l'attività amministrativa degli stabili ceduti in proprietà integralmente o per una quota superiore ai 2/3 dell'intero stabile. Dal momento della costruzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere agli Enti gestori le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, ad eccezione di quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione dalle rate di riscatto, la cui misura è stabilita annualmente dalla Giunta regionale su proposta degli Enti gestori stessi.
2. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del Codice Civile sul condominio.
3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.
Titolo V
Autotutela



1. L' annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune competente nei seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
b) per assegnazioni ottenute sulla base delle dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte o di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.
3. I termini indicati al comma 2 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.
4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere della Commissione di assegnazione.
5. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.
6. Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Ai titoli esecutivi si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 11 del d.p.r. 30 dicembre 1972, n. 1035.
7. Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.
8. Sono di competenza del Comune tutti gli atti occorrenti per il recupero della disponibilità dell'alloggio.
9. Dalla data di comunicazione dell'annullamento sino alla riconsegna dell'alloggio è dovuta all'Ente gestore una indennità risarcitoria per occupazione senza titolo pari al canone determinato a norma dell'articolo 35, comma 5, lettera b).


1. La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 51;
e) amplii il proprio nucleo familiare in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 43, comma 3.

2. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della Commissione di assegnazione, che non è richiesto.
3. La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.
4. Sono di competenza del Comune tutti gli atti occorrenti per il recupero della disponibilità dell'alloggio.
5. Dalla data di comunicazione della decadenza sino alla riconsegna dell'alloggio è dovuta all'Ente gestore un'indennità risarcitoria per occupazione senza titolo pari al canone determinato a norma dell'articolo 35, comma 5, lettera b).


1. L'assegnatario perde tale qualifica, qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi superi del 75 per cento il limite di reddito per l'accesso stabilito e computato ai sensi dell'articolo 9.
2. L'Ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 1, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento del rapporto al canone previsto dell'articolo 35, comma 5. Per il periodo precedente la comunicazione di cui al presente comma, il canone di locazione dell'assegnatario il cui nucleo familiare superi il limite di reddito per la decadenza, è pari a quello dovuto ai sensi dell'articolo 35, comma 5.


1. Gli Enti gestori procedono alla risoluzione del contratto di locazione in caso di morosità superiore a due mesi con conseguente decadenza dell'assegnazione.
2. La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone può essere sanata entro trenta giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dell'anno.
3. Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivante l'impossibilità o la grave difficoltà accertata dall'Ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.
4. Tale impossibilità o grave difficoltà non può comunque valere per più di sei mesi.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sui canoni non corrisposti grava un tasso di interesse, a carico dell'assegnatario moroso, pari al tasso ufficiale di sconto in vigore all'atto della comunicazione di addebito e salva la facoltà dell'Ente gestore di applicare l'indennità di mora pari al 6 per cento.
6. Il provvedimento di risoluzione del contratto, emanato dal locale rappresentante dell'Ente gestore, deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a novanta giorni. Detto provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
7. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli Enti gestori possono applicare le procedure previste dall'articolo 32 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165.


1. Alle cessioni illegali degli alloggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 386, ultimo comma, del r.d. 1165/1938.
2. L'Ente gestore competente per territorio dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.
3. A tale fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
4. L'atto dell'Ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 e non è soggetto a graduazione o proroghe.
5. Dalla data di occupazione e sino alla riconsegna dell'alloggio è dovuta all'Ente gestore una indennità risarcitoria per occupazione senza titolo pari al canone determinato a norma dell'articolo 35, comma 5, lettera b).
6. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, purchè l'occupazione non sia avvenuta in maniera violenta o clandestina, e siano iscritti nella graduatoria di assegnazione, è disposta l'assegnazione dell'alloggio medesimo da parte del Sindaco del Comune competente per territorio.
7. L'assegnazione di cui al comma 6 è subordinata:
a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare da almeno un anno dall'entrata in vigore della presente legge comprovata da certificato anagrafico;
b) all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti per la permanenza nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
c) al pagamento da parte dell'occupante di tutti i canoni, quote e debiti a qualsiasi titolo dovuti all'Ente gestore.



1. L'esclusione dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 26, terzo e quarto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, e dell'articolo 53, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, viene disposta con provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente.
2. Una volta accertate le condizioni previste dalle norme citate nel comma 1, il Sindaco contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'interessato delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporaneamente notizia all'Ente gestore.
3. I termini indicati nel comma 2 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero.
4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dagli interessati non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'esclusione dall'assegnazione entro i successivi trenta giorni.
5. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 49.
6. L'esclusione dall'assegnazione può aver luogo soltanto nelle fasi successive all'applicazione della graduatoria definitiva.
Titolo VI
Anagrafe dell'utenza e del patrimonio abitativo



1. In attuazione dell'articolo 4, lettera f) della legge 457/1978, la Giunta regionale provvede a formare e ad aggiornare:
a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà degli enti pubblici, realizzati o recuperati con il concorso od il contributo dello Stato o degli enti pubblici, nonchè di quelli comunque appartenenti ad enti pubblici. Rientrano nella previsione normativa di cui al presente titolo anche gli assegnatari di alloggi realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie o in base ai programmi di edilizia agevolata o convenzionata, i prestiti individuali e le altre erogazioni finanziarie, purchè assistiti da contributi, sotto qualsiasi forma agevolata erogati, dallo Stato o da enti pubblici. Rientrano altresì nella previsione normativa di cui al presente titolo gli alloggi realizzati, risanati o comunque acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;
b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla lettera a);
c) l'anagrafe dei benefici di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto, patto di futura vendita o in proprietà;
d) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche, ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata.



1. Per l'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 55, comma 1, lettere a) e b), la Giunta regionale, avvalendosi degli enti proprietari o gestori degli alloggi pubblici, cura l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:
a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazione di alloggi pubblici;
b) la verifica della legittimità dello stato d'uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico;
c) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;
d) la promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia residenziale;
e) la costruzione dell'autogestione dei servizi ai sensi del titolo IV, capo III, della presente legge.



1. Le anagrafi di cui all'articolo 55, comma 1, lettere c) e d), sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario nonchè a fornire allo Stato, alla Regione, ai Comuni ed agli Enti gestori una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari che delle agevolazioni concesse.
2. Per le finalità di cui al comma 1 copia degli elaborati ivi indicati e relativi aggiornamenti sono inviati ai Comuni e agli Enti gestori.


1. La rilevazione dei dati necessari per la formazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui all'articolo 55, comma 1, lettere a), b) e c), viene effettuata dagli Enti gestori, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi operativi, gli strumenti e le modalità per la realizzazione dell'anagrafe regionale, sovraintende e coordina l'attività di rilevazione dei dati, provvede alla unificazione a livello regionale dei dati raccolti, alla loro elaborazione ed aggiornamento su base informatica.


1. Ai fini dell'attuazione dell'anagrafe di cui all'articolo 55, comma 1, lettera d), la Giunta regionale provvede alla tenuta degli elenchi nominativi dei beneficiari dei mutui agevolati in ammortamento, nonchè al loro aggiornamento. A tal fine la Giunta regionale provvede a richiedere ai beneficiari di agevolazioni pubbliche concesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge le informazioni e la documentazione necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 56.


1. Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui all'articolo 55 non producano la documentazione richiesta dalla Regione, o dall'Ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di competenza, e non consentano l'accesso nel proprio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonchè le altre disposizioni previste dalla presente legge.


1. Gli enti proprietari e gestori di alloggi interessati dal censimento di cui all'articolo 55 nonchè gli altri enti pubblici e gli organi dell'amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'articolo 23 della legge 513/1977, a fornire alla Regione o all'Ente da essa delegato le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione delle anagrafi.
2. Agli stessi obblighi sono soggetti i soci di cooperative edilizie assegnatari in proprietà degli alloggi sociali.


1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente titolo si provvede con i finanziamenti assegnati dal CER alla Regione ai sensi della normativa di finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
Titolo VII
Sanzioni pecuniarie amministrative



1. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 50, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 4.000.000.


1. Chiunque occupi senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è punito, fatto salvo quanto disposto dell'articolo 53 con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.


1. Chiunque muti la destinazione d'uso dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è punito fatto salvo quanto disposto dall'articolo 50 con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.


1. Chiunque adibisca l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ad attività illecite è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 50 con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 4.000.000.


1. Chiunque non abbia provveduto alla restituzione di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica, tenuto in godimento in qualsiasi località, ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine fissato dall'Ente gestore, è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 50 con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.


1. L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che arrechi danni all'alloggio assegnatogli, ovvero alle pertinenze esclusive o condominiali, ovvero alle parti comuni del fabbricato in cui è ricompreso l'alloggio è punito, fatto salvo quanto disposto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione e nella presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.


1. L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che apporti modifiche all'alloggio o alle pertinenze del fabbricato senza preventiva autorizzazione del Comune o dell'Ente gestore, ovvero alteri in qualsiasi modo o mezzo la destinazione originaria delle parti comuni dell'immobile di cui è parte l'alloggio assegnatogli, è punito, fatto salvo quanto disposto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione e nella presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.


1. L'Assegnatario o altro componente del nucleo familiare che violi norme specifiche del regolamento degli inquilini, che turbi la pacifica convivenza nel condominio e che in genere si renda inadempiente agli obblighi prescritti dal contratto di locazione e dai regolamenti adottati dall'Ente gestore per l'uso e la manutenzione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, è punito, fatto salvo quanto disposto dalla normatica contrattuale della presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 60.000 a lire 600.000.


1. L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica che in qualsiasi modo o mezzo ostacoli il funzionamento dell'autogestione nei fabbricati di edilizia residenziale pubblica prevista dal titolo IV, capo III, della presente legge, in particolare, omettendo il rimborso agli organi dell'autogestione stessa ovvero agli Enti gestori, dei costi diretti o indiretti sostenuti per l'erogazione dei servizi, è punito, fatto salvo quanto previsto dalla normatica contenuta nel contratto di locazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.


1. Il beneficiario di agevolazioni finanziarie pubbliche, che non presenti nel termine assegnato dagli organismi preposti alla costituzione e gestione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio la documentazione richiesta, ovvero ostacoli l'accesso nelle abitazioni agli incaricati della rilevazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40.000 a lire 400.000.


1. Le sanzioni previste dalla presente legge sono irrogate dal legale rappresentante dello IACP competente per territorio con la procedura stabilita dalla l.r. 5 luglio 1983, n. 16.
2. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo il 30 per cento per la copertura forfettaria delle spese afferenti il servizio di accertamento e riscossione, alla costituzione di un fondo sociale a favore degli assegnatari soggetti al canone sociale di cui all'articolo 35, comma 1, sotto forma di contributo per il pagamento del canone e degli oneri accessori.
Titolo VIII
Disposizioni finali e transitorie



1. Gli Enti gestori notificano agli interessati il primo preavviso di cui all'articolo 51 sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi richiesta dall'Ente stesso.
2. Rimangono prive di efficacia le comunicazioni effettuate in attuazione dell'articolo 49 della l.r. 9/1990.


1. Sono esclusi dal calcolo per la determinazione del reddito convenzionale utile ai fini dell'assegnazione e della determinazione del canone sociale i sussidi e gli assegni fruiti da portatori di handicap assegnatari o loro conviventi.


1. I Comuni e gli altri Enti locali si avvalgono, per la gestione e la manutenzione del patrimonio pubblico di loro proprietà, degli Istituti autonomi per la case popolari operanti nella Regione secondo le rispettive competenze territoriali.
2. La Giunta regionale anche al fine di promuovere l'unificazione gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, approva il testo della convenzione - tipo tra gli Enti locali e gli IACP.


1. Restano salvi gli atti, i bandi di concorso, le graduatorie, i provvedimenti adottati ed i procedimenti ancorchè non conclusi assunti ai sensi della l.r. 3 marzo 1990, n. 9.


1. Il regime di gestione degli alloggi di edilizia agevolata già realizzati dagli Enti pubblici è regolato dalle norme contenute dalla presente legge.


1. Gli enti gestori applicano il canone locativo di cui all'articolo 35 a cominciare dal mese successivo alla pubblicazione nel B.U.R. della presente legge.
2. Sino alla data di entrata in vigore della presente legge gli assegnatari sono tenuti a corrispondere i canoni esclusivamente nella misura determinata dalla l.r. 3 marzo 1990, n. 9 e su questa base gli enti gestori dovranno definire ogni vertenza con gli assegnatari relativa all'applicazione dei canoni pregressi.


1. In attesa della legge di riforma delle strutture operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 93 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, sono confermati i Consigli di amministrazione in carica degli Istituti autonomi per la case popolari e del loro Consorzio regionale, così come composti ai sensi delle vigenti disposizioni, con esclusione delle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 6, comma 3, punto 4), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
2. Le indennità di carica e di presenza dei componenti degli organi degli istituti autonomi per le case popolari e del loro Consorzio, previste dalla tabella A della l.r. 4 luglio 1994, n. 23, sono raddoppiate.
3. Alla copertura della spesa derivante dal comma 2 si provvede con le disponibilità recate dal capitolo 1340128 del bilancio per l'anno 1997 e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.


1. I Comuni e gli Enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni con particolare riguardo ai dati concernenti le spese di investimento e quelle correnti sia agli utenti che alle loro Organizzazioni sindacali anche attraverso apposite conferenze periodiche.
2. A tale scopo sono istituiti appositi Comitati di partecipazione per ogni Istituto composti da otto membri dei quali tre in rappresentanza delle Confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, due in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e tre in rappresentanza delle organizzazioni sindacali degli utenti.
3. I Comitati di partecipazione esprimono pareri obbligatori e non vincolanti sui programmi di settore, sui piani di investimento, sulla gestione del patrimonio pubblico e sulle verifiche dei risultati conseguiti. I pareri di cui al presente comma sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli.
4. I Comitati di partecipazione esaminano altresì le problematiche relative alle politiche abitative del territorio di rispettiva competenza.


1. La Regione convoca periodicamente, anche su richiesta di una delle parti, le Confederazioni sindacali e degli utenti, rappresentative sul piano regionale, per svolgere esami congiunti e formulare proposte sulla programmazione e sugli obiettivi generali in materia di edilizia e casa.


1. Le procedure amministrative di assegnazione, nonchè tutte le altre disposizioni contenute nella presente legge, sono regolate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed alle conseguenti norme regionali di attuazione.


1. La l.r. 3 marzo 1990 n. 9, è abrogata.