Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 9
Titolo:

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo

Pubblicazione:( B.U. 20 luglio 2006, n. 73 20 luglio 2006)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali
Note:

L'indice e' stato modificato dallo art. 25, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.
Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 5; art. 7, comma 1; art. 13, comma 1; art. 20, comma 3; art. 42, commi 2 e 3; art. 44, comma 2; art. 47, comma 5; art. 49, comma 1; art. 50, commi 1 e 2; art. 52, comma 2; art. 53, comma 1; art. 55; art. 65 e art. 75, comma 10, di questa legge, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 5, l.r. 3 giugno 2020, n. 20, in via straordinaria per la durata della stagione estiva 2020, i titolari o gestori delle strutture di cui al Capo I, al Capo II, Sezione I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 di questa legge hanno facoltà di comunicare i prezzi che intendono praticare, a modifica di quelli già inoltrati ai sensi del comma 1 dell'articolo 40 di questa legge, entro il 30 giugno.
La Corte costituzionale, con sentenza 454/2007, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario


Art. 1 (Finalità e oggetto)
TITOLO I Organizzazione turistica regionale
Art. 2 (Funzioni della Regione)
Art. 3 (Programma annuale di promozione turistica)
Art. 4 (Osservatorio regionale del turismo)
Art. 5 (Funzioni delle Province)
Art. 6 (Funzioni dei Comuni)
Art. 7 (Informazione e accoglienza turistica)
Art. 8 (Sistemi turistici locali)
Art. 9 (Associazioni pro loco)
TITOLO II Strutture ricettive
CAPO I Strutture alberghiere e allÂ’aria aperta
Art. 10 (Strutture ricettive alberghiere)
Art. 11 (Strutture ricettive all’aria aperta)
Art. 12 (Disposizioni speciali)
Art. 13 (Classificazione)
Art. 14 (Autorizzazione)
Art. 15 (Sospensione, decadenza e cessazione)
Art. 16 (Periodi di apertura)
Art. 17 (Obblighi e responsabilità)
Art. 18 (Attività accessorie)
Art. 19 (Disciplina urbanistica)
Art. 20 (Marchio di qualità)
CAPO II Altre strutture ricettive
Sezione I Strutture ricettive extra-alberghiere
Art. 21 (Attività ricettive rurali e residenze d’epoca)
Art. 22 (Case per ferie e ostelli per la gioventù)
Art. 23 (Case religiose di ospitalità)
Art. 24 (Centri di vacanza per minori e anziani)
Art. 25 (Rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi)
Art. 26 (Esercizi di affittacamere)
Art. 27 (Case e appartamenti per vacanze)
Art. 28 (Requisiti e autorizzazione)
Art. 29 (Sospensione, decadenza e cessazione)
Sezione II Particolari attività turistiche in forma di impresa
Art. 30 (Tipologia)
Art. 31 (Autorizzazione)
Sezione III Altre strutture
Art. 32 (Appartamenti ammobiliati per uso turistico)
Art. 33 (Uso occasionale di immobili a fini ricettivi)
Art. 34 (Offerta del servizio di alloggio e prima colazione)
CAPO III Aree di sosta attrezzate
Art. 35 (Realizzazione e gestione)
CAPO IV Campeggi didattico-educativi
Art. 36 (Campeggi fissi all’aperto)
Art. 37 (Campeggi nelle aree protette)
Art. 38 (Campeggi itineranti all’aperto)
Art. 39 (Documentazione sanitaria e assicurazione)
CAPO V Disposizioni comuni
Art. 40 (Comunicazione dei prezzi)
Art. 41 (Informazioni)
Art. 42 (Reclami)
Art. 43 (Rilevazioni statistiche)
Art. 44 (Vigilanza)
Art. 45 (Sanzioni amministrative)
TITOLO III Professioni turistiche
Art. 46 (Definizione)
Art. 47 (Abilitazione)
Art. 48 (Esenzioni)
Art. 49 (Esami di abilitazione)
Art. 50 (Corsi di formazione)
Art. 51 (Situazioni particolari)
Art. 52 (Attestato di abilitazione)
Art. 53 (Elenchi professionali provinciali)
Art. 54 (Denuncia di inizio attività e tariffe)
Art. 55 (Corsi di aggiornamento)
Art. 56 (Divieti)
Art. 57 (Sanzioni amministrative)
TITOLO IV Attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo
CAPO I Agenzie di viaggio e turismo
Art. 58 (Requisiti ed obblighi)
Art. 59 (Autorizzazione e orario di apertura)
Art. 60 (Sospensione e decadenza)
Art. 61 (Elenco delle agenzie)
Art. 62 (Assicurazione)
Art. 63 (Deposito cauzionale)
CAPO II Direttore tecnico
Art. 64 (Requisiti professionali)
Art. 65 (Esame di idoneità)
Art. 66 (Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia)
CAPO III Associazioni senza scopo di lucro e uffici biglietteria
Art. 67 (Associazioni senza scopo di lucro)
Art. 68 (Organizzazione di viaggi in forma non professionale)
Art. 69 (Uffici biglietteria)
CAPO IV Norme sanzionatorie
Art. 70 (Sanzioni amministrative)
TITOLO V Interventi regionali
Art. 71 (Contributi per le strutture e le attività turistiche)
Art. 72 (Contributi per le attività di assistenza tecnica)
Art. 73 (Vincolo di destinazione)
TITOLO VI Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 74 (Disposizioni finanziarie)
Art. 75 (Norme transitorie e finali)
Art. 76 (Abrogazioni)



1. La Regione assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, promuovendo in particolare la valorizzazione dell’immagine delle Marche e dei suoi prodotti, nonché lo sviluppo e la qualificazione delle imprese del settore, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di migliorare la qualità dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi di settore.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione identifica le risorse turistiche delle Marche valorizzando l’ambiente, i beni culturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigiane tipiche del territorio in modo omogeneo sull’intero territorio regionale, con particolare riguardo alla tutela del turista e al miglioramento della qualità dell’accoglienza, promuovendo ed incentivando l’accoglienza turistica delle persone con particolari bisogni.
3. Con la presente legge, la Regione disciplina, in particolare, l’organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, le professioni turistiche, le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo e gli interventi regionali a favore del turismo.
TITOLO I
Organizzazione turistica regionale



1. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge ed in particolare quelle concernenti:
a) la programmazione ed il monitoraggio delle attività regionali relative agli interventi finanziati dallo Stato e dall’Unione europea per la gestione del patrimonio culturale e turistico;
b) l’indirizzo, il coordinamento e la vigilanza relativamente alle funzioni conferite agli enti locali;
c) la promozione in Italia e all’estero dell’immagine complessiva dell’offerta turistica regionale nelle sue diverse componenti territoriali, imprenditoriali e culturali;
d) l’organizzazione e il coordinamento delle attività delle imprese che partecipano in Italia e all’estero a manifestazioni fieristiche, incontri operativi di commercializzazione, sondaggi di mercato, anche in collaborazione con l’Istituto per il commercio con l’estero (ICE), l’Agenzia nazionale del turismo, altri enti pubblici, i sistemi turistici locali, agenzie, aziende e le associazioni di categoria rappresentative del settore turistico;
e) la programmazione, il coordinamento ed il sostegno di progetti promozionali finalizzati alla valorizzazione del complesso delle risorse locali, delle strutture ricettive e delle attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica;
f) l’attuazione di regolamenti, direttive, decisioni e comunicazioni dell’Unione europea riferiti ai settori di competenza;
g) la programmazione e la regolamentazione delle attività che insistono sul demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
h) l’incentivazione alla riqualificazione delle strutture e dei servizi turistici gestiti dai soggetti pubblici e dalle imprese;
i) la promozione della formazione e aggiornamento per gli operatori del settore turistico;
l) la promozione e la valorizzazione del sistema informativo e delle attività di ricerca, mediante l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio di cui all’articolo 4, per assicurare una puntuale conoscenza dell’evoluzione della domanda e delle diverse componenti dell’offerta al fine di rendere competitivo il settore turistico;
m) il riconoscimento e il coordinamento dei sistemi turistici locali di cui all’articolo 8.



1. Il Consiglio regionale approva il programma annuale di promozione turistica. Il programma è predisposto dalla Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, tenuto conto delle proposte degli enti locali e dei sistemi turistici locali, sentite le associazioni di categoria del settore.
2. Il programma indica in particolare:
a) l’andamento della domanda turistica nazionale ed estera e lo sviluppo dell’offerta nella Regione;
b) gli obiettivi generali e le aree geografiche verso cui l’attività promozionale deve essere rivolta e i risultati attesi in relazione alle finalità della programmazione regionale;
c) gli obiettivi, le attività e le risorse finanziarie per la promozione, la pubblicità e la commercializzazione dell’offerta turistica regionale;
d)la quota delle risorse finanziarie da destinare alle attività promozionali della Regione;
e) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di cui al comma 3;
f) i modi, i tempi e gli strumenti organizzativi per la realizzazione degli interventi, nonché la verifica dei relativi risultati.

3. La Regione partecipa al finanziamento dei progetti turistici proposti dagli enti locali, dai sistemi turistici locali, dalle associazioni di categoria del settore, dalle associazioni pro loco iscritte nell’albo regionale e dalle associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche e storico-culturali, coerenti con gli obiettivi programmatici della Regione, favorendo la gestione associata dei progetti medesimi.
4. Per il sostegno dei progetti di cui al comma 3, è istituito nel bilancio regionale un apposito fondo, che viene ripartito in base ai criteri e alle modalità stabiliti ai sensi del comma 2, lettera e). Una quota del fondo è riservata al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali in forma associata e dai sistemi turistici locali.


1. E’ istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente, l’Osservatorio regionale del turismo.
2. L’Osservatorio ha il compito di ricevere e produrre flussi di informazione e di provvedere alla loro organizzazione in archivi specializzati.
3. L’Osservatorio si avvale della collaborazione delle strutture della Regione, degli enti locali, delle università, delle associazioni di categoria rappresentative del settore turistico, al fine di condurre ricerche e sondaggi indispensabili per definire le strategie di marketing e di comunicazione.
4. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio sono definite dalla Giunta regionale.


1. Le Province concorrono alla valorizzazione del proprio territorio, esercitando le funzioni amministrative ad esse conferite dalla presente legge e dalla legislazione vigente.
2. Le Province in particolare:
a) promuovono e coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell’ambito del territorio di riferimento, in collaborazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni, i sistemi turistici locali e le associazioni di settore;
b) provvedono al coordinamento e alla gestione dei punti di informazione ed accoglienza turistica, di cui all’articolo 75, comma 10, garantendo l’espletamento da parte degli stessi delle attività di rilevazione statistica e comunicazione alla Regione di dati e informazioni con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
c) assicurano il coordinamento nell’ambito del territorio provinciale dei punti di informazione ed accoglienza turistica di cui all’articolo 7, garantendo l’informazione dell’intero territorio regionale.

3. Le Province possono assumere iniziative atte a favorire la gestione associata delle funzioni comunali in materia.
4. Le Province possono assumere iniziative di accoglienza a carattere interprovinciale che riguardano eventi di interesse comune.


1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di turismo ed attività ricettiva non espressamente conferite ad altri enti dalla presente legge.
2. I Comuni concorrono alla valorizzazione turistica del proprio territorio, singolarmente o in forma associata o attraverso i sistemi turistici locali e le Comunità montane, mediante l’attuazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell’offerta locale e dei servizi turistici di base volti all’informazione, all’accoglienza turistica, all’intrattenimento degli ospiti e alla realizzazione di eventi e iniziative, assicurando la tutela del turista consumatore.
3. I Comuni in particolare:
a) assicurano l’informazione, l’assistenza e l’accoglienza turistica a livello locale mediante l’istituzione dei punti di informazione e accoglienza turistica di cui all’articolo 7;
b) possono elaborare i progetti di cui all’articolo 3, comma 3.



1. Al fine di assicurare l’assistenza e l’accoglienza ai turisti a livello locale, nonché le informazioni sulla domanda e sull’offerta turistica, i Comuni possono istituire punti di Informazione e accoglienza turistica (IAT), previo assenso della Provincia competente per territorio.
2. Gli IAT non hanno personalità giuridica.
3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche strutturali ed operative degli IAT secondo un modello omogeneo sul territorio, nonché il modello grafico del segno distintivo dei medesimi.
4. Le associazioni pro loco iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 9 che promuovono l’apertura di propri punti di informazione e di accoglienza ai turisti, possono usare la denominazione IAT ove si conformino alle caratteristiche strutturali ed operative di cui al comma 3, previo assenso del Comune e della Provincia competenti per territorio.
5. Gli IAT degli enti che aderiscono ad uno dei sistemi di cui all’articolo 8 fungono da punti di informazione dell’intero sistema turistico locale e assicurano un’informazione generale relativa al territorio regionale. Essi erogano servizi mirati a fornire informazioni sulla disponibilità ricettiva delle località comprese nel sistema medesimo, senza svolgere attività di commercializzazione del prodotto turistico.
6. Gli IAT degli enti che non hanno aderito ad uno dei sistemi di cui all’articolo 8 possono attivare i servizi indicati al comma 5 su richiesta delle associazioni degli operatori delle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione tra il Comune e le associazioni medesime.


1. Sono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. I sistemi turistici locali costituiscono articolazione fondamentale dell’organizzazione turistica regionale e rappresentano lo strumento per l’attuazione della collaborazione tra pubblico e privato nella gestione dell’attività di formazione del prodotto turistico.
3. I sistemi turistici locali sono promossi dagli enti locali o da soggetti privati, singoli o associati, attraverso forme di concertazione con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.
4. I sistemi turistici locali in particolare:
a) individuano, anche ai fini della loro commercializzazione, i prodotti turistici riconducibili al territorio di riferimento, valorizzando in modo integrato le risorse locali con particolare attenzione alle specificità delle zone interne, montane e costiere;
b) organizzano l’attività di accoglienza, armonizzandola ed integrandola con le altre attività presenti nel territorio di riferimento.

5. La Giunta regionale riconosce i sistemi turistici interprovinciali o intercomunali, caratterizzati da particolari peculiarità territoriali ed ambientali nonché dalla presenza di specifiche strutture ricettive.
6. Per le finalità di cui al comma 5, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei sistemi turistici di cui al presente articolo. I sistemi turistici locali possono avere personalità giuridica.


1. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni pro loco quali organismi di promozione dell’attività turistica di base. A tal fine è istituito, presso la Giunta regionale, l’albo regionale delle associazioni pro loco, pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’iscrizione all’albo di cui al comma 1, nonché per l’eventuale cancellazione.
3. L’iscrizione all’albo è condizione per accedere ai contributi regionali, per effettuare manifestazioni cui concorra, anche finanziariamente, la Regione e per aderire ai sistemi turistici locali di cui all’articolo 8.
4. Le associazioni pro loco iscritte all’albo di cui al comma 1 assumono iniziative per incentivare il movimento turistico e migliorare la qualità dell’accoglienza nella località di riferimento e in particolare:
a) favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche e dei beni ambientali e culturali di riferimento, ferme restando le competenze delle professioni turistiche di cui all’articolo 46;
b) promuovono ed organizzano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni di richiamo per i turisti, volte a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;
c) sviluppano l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente;
d) curano l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici di informazione secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, armonizzando ed integrando la propria attività con le altre presenti nel territorio di riferimento.

5. La Regione riconosce l’attività dell’Unione nazionale pro loco d’Italia (UNPLI), esercitata attraverso le sue articolazioni regionale e provinciali per le finalità indicate nello statuto.
TITOLO II
Strutture ricettive

CAPO I
Strutture alberghiere e allÂ’aria aperta



1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione.
2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi.
3. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere e suite.
4. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o posto-cottura.
5. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio anche in stabili separati, purché ubicati nel centro storico e distanti non oltre cinquecento metri dall’edificio principale in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali, compreso l’eventuale servizio di ristorazione.
6. Le strutture alberghiere di cui ai commi 3 e 4 possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello della sede principale ad una distanza non superiore a cinquanta metri o in una parte separata dello stesso immobile con accesso da un diverso ingresso.
7. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale.


1. Le strutture ricettive all’aria aperta si distinguono in villaggi turistici e campeggi.
2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in tende, roulottes, unità abitative ed altri allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
3. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan, autocaravan o altri mezzi mobili di pernottamento.
4. I campeggi possono assumere la denominazione di campeggio di transito nel caso in cui offrano servizi alla clientela interessata al turismo itinerante. I campeggi di transito possono essere abbinati ad altre attività commerciali e di servizio ai viaggiatori ed in essi è consentita la sosta fino ad un massimo di quarantotto ore.
5. I campeggi possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotati di impianti sportivi e di svago con annessi servizi commerciali e di ristorazione.
6. I campeggi autorizzati dopo l’entrata in vigore della presente legge devono essere dotati di un’area di sosta, attrezzata ai sensi dell’articolo 35, non inferiore a mille metri quadrati di superficie. La sosta in tale area è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore.
7. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale.


1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell’esercizio.
2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina e posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell’esercizio.
3. Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell’esercizio.
4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell’esercizio.
5. Nelle strutture ricettive all’aria aperta è consentita la presenza di piazzole per i turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi all’interno dei villaggi turistici, nonché di tende, caravan e di allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore nei campeggi in misura superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva dell’esercizio solo in caso di avvenuto rilascio delle prescritte autorizzazioni edilizie da parte dei Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge.


1. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui al presente capo.
2. La Giunta regionale determina i livelli, le procedure e i requisiti di classificazione, nonché i segni distintivi corrispondenti al tipo di struttura e al livello di classificazione e le indicazioni da esporre al pubblico.
3. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alla carta dei diritti del turista, adegua il sistema di classificazione delle strutture ricettive in base al marchio di qualità del servizio di cui all’articolo 20.


1. L’esercizio delle attività ricettive di cui al presente capo è subordinato ad autorizzazione amministrativa del Comune, rilasciata previa verifica dell’iscrizione del responsabile della conduzione della struttura ricettiva al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e ad autorizzazione sanitaria in caso di somministrazione di pasti e bevande. L’autorizzazione amministrativa si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. La denominazione delle strutture ricettive e le relative variazioni sono approvate dal Comune contestualmente al rilascio dell’autorizzazione o delle relative modifiche. In ambito comunale sono vietate omonimie fra gli esercizi e indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sulla classificazione degli stessi.
3. Le strutture ricettive gravate da vincolo di destinazione previsto da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, qualora il Comune ne riconosca l’opportunità ai fini turistici e nel rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, possono essere riconvertite da una tipologia all’altra fra quelle previste, fermo restando il vincolo suddetto.
4. Il Comune invia alla Provincia gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate, delle sospensioni, delle revoche e delle cessazioni e comunica altresì il cambio di titolarità, di gestione e di denominazione della struttura ricettiva.
5. Il Comune trasmette alla Regione e alla Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive in attività.


1. Il Comune, previa diffida, sospende l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva per un periodo da uno a sei mesi quando venga meno uno dei requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classificazione oppure la rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, indicando le eventuali prescrizioni cui adempiere.
2. L’autorizzazione decade qualora:
a) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il titolare o il gestore;
b) il titolare o il gestore non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione nel termine indicato;
c) il titolare o il gestore, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l’esercizio entro centottanta giorni dalla data di rilascio o sospenda l’attività per un periodo superiore a quello indicato all’articolo 16, comma 3.

3. Il titolare di una struttura ricettiva che intende cessare l’attività deve darne comunicazione al Comune.


1. Le strutture ricettive alberghiere assumono la denominazione aggiuntiva di stagionale (S), quando sono aperte solo in determinati periodi dell’anno.
2. Le strutture ricettive all’aria aperta assumono la denominazione aggiuntiva di annuale (A), quando sono aperte per la stagione estiva e invernale o per l’intero arco dell’anno. La loro chiusura temporanea può essere consentita per un periodo massimo di tre mesi all’anno, a scelta dell’operatore.
3. Le aperture stagionali delle strutture ricettive non possono avere durata inferiore a quattro mesi consecutivi all’anno.
4. Al di fuori dei periodi indicati, la chiusura straordinaria delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale deve essere autorizzata dal Comune. Il Comune, su motivata richiesta, può consentire la chiusura per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi, in caso di ristrutturazioni e di ammodernamenti della struttura ricettiva.
5. I periodi di apertura e di chiusura per un periodo superiore agli otto giorni devono essere comunicati al Comune, nonché indicati nelle guide specializzate e nell’insegna della struttura ricettiva.


1. Nelle strutture ricettive all’aria aperta deve essere assicurata la sorveglianza continua durante i periodi di apertura attraverso la presenza del responsabile o di una persona addetta.
2. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva deve stipulare un’assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.
3. Il titolare e il gestore della struttura ricettiva sono responsabili dell’osservanza delle norme della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 45.


1. Nelle strutture ricettive di cui al presente capo l’autorizzazione abilita ad effettuare, a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, anche la somministrazione di pasti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, materiali per uso fotografico o di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, nonché ad installare attrezzature e strutture a carattere ricreativo ad uso esclusivo delle medesime persone, fatta salva la normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere affidate in gestione a terzi che siano in possesso dei requisiti prescritti


1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive di cui al presente capo possono essere effettuati, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dagli strumenti urbanistici vigenti in ordine alle altezze, ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici, gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, al risparmio energetico, all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, al raggiungimento di innovativi standard ambientali da individuare con apposito regolamento della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, nonché al miglioramento qualitativo necessario per l’ottenimento del livello di classificazione superiore.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, con salvezza dei diritti dei terzi, a condizione che:
a) resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio;
b) siano rispettate le norme vigenti per le costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.

3. Le deroghe di cui al comma 1 si attuano per i Comuni costieri attraverso l’approvazione di piani particolareggiati, per gli altri Comuni attraverso l’approvazione di piani di recupero. Su tali piani non è richiesto il parere della Provincia di cui all’articolo 26 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), fermo restando quanto previsto dall’articolo 30 della medesima legge regionale.
4. Gli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non possono superare il venti per cento dei volumi esistenti e non sono cumulabili con quelli previsti dall’articolo 68, comma 2, lettera c), della l.r. 34/1992. Tali ampliamenti non sono consentiti nelle parti di territorio indicate nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968. Si può beneficiare della deroga di cui al comma 1 per una sola volta.
5. Le strutture in cui sono stati realizzati gli interventi in deroga sono vincolate alla specifica destinazione turistico-ricettiva per venti anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Il vincolo risulta da apposito atto d’obbligo alla suddetta destinazione, sottoscritto dal richiedente, registrato e trascritto. Copia dell’atto è trasmessa al Comune a cura del richiedente.
6. Nelle strutture ricettive di cui all’articolo 11 gli allestimenti mobili per il pernottamento, quali caravan, mobilhouse, maxicaravan e simili, installati dal gestore a servizio dei clienti, non sono soggetti a permesso di costruire, né a denuncia di inizio di attività, a condizione che conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non possiedano alcun collegamento permanente con il terreno.
7. I mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 6 possono essere liberamente dislocati all’interno della struttura ricettiva.
8. Nelle strutture ricettive di cui all’articolo 11, comma 3, è consentita la presenza dei mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 6 del presente articolo nel limite massimo del sessanta per cento della capacità ricettiva, comprensivo degli allestimenti stabili minimi nei limiti di cui all’articolo 12, comma 3


1. La Regione promuove, anche attraverso l’istituzione di uno specifico marchio di qualità, la riqualificazione del patrimonio ricettivo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni del settore più rappresentative a livello regionale, sono fissati i criteri e le modalità per l’assegnazione del marchio di qualità di cui al comma 1.
3. L’assegnazione del marchio è effettuata dalle Province sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2.
CAPO II
Altre strutture ricettive

Sezione I
Strutture ricettive extra-alberghiere



1. Sono attività ricettive rurali quelle esercitate in fabbricati, siti nelle zone agricole definite dall’articolo 1 della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), o nei borghi rurali individuati dai Comuni, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che usufruiscono delle strutture in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
2. Le attività di cui al comma 1 possono anche ricadere nelle aree di valore paesistico e ambientale previste dal Piano paesistico ambientale regionale o dagli strumenti urbanistici comunali ad esso adeguati.
3. Non rientrano tra le attività di cui al comma 1 le attività agrituristiche.
4. Sono residenze d’epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale che offrono alloggio in camere e unità abitative.
5. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande a persone diverse da quelle di cui al comma 1, esercitata dalle strutture ricettive di cui al presente articolo, è soggetta alle disposizioni vigenti in materia. I Comuni integrano ove necessario la propria programmazione per adeguarla a quanto disposto nel presente comma.
6. Per l’esercizio delle attività ricettive di cui al presente articolo possono essere utilizzati anche locali aventi altezze inferiori a quelle stabilite dalle vigenti norme urbanistiche o igienico-sanitarie, a condizione che l’altezza minima fra il pavimento e il soffitto finiti non sia inferiore a m 2,30.
7. Ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), quando la ricettività complessiva è superiore a sei camere. Il Comune può consentire la deroga alla disposizione suddetta in sede di rilascio dell’autorizzazione, qualora sia dimostrata l’impossibilità tecnica dell’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’adeguamento dei locali per l’accoglienza delle persone con disabilità fisica in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico.


1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, non in forma di impresa e al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere ospitati i dipendenti di altri enti, associazioni o aziende e i loro familiari, sulla base di apposita convenzione.
3. Le associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 1 sono autorizzate ad esercitare l’attività ricettiva esclusivamente nei confronti dei propri associati.
4. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, gestite da enti e associazioni operanti senza scopo di lucro, attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, nonché degli iscritti ad associazioni appartenenti alla International Youth Hostel Federation (IYHF).
5. Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù devono essere garantite la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di raggiungere le finalità perseguite con la loro istituzione. Nelle medesime strutture l’autorizzazione consente la somministrazione di cibi e bevande, con esclusione delle bevande alcoliche con percentuale di alcool superiore al ventuno per cento, limitatamente alle sole persone alloggiate e ad altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.
6. La disciplina delle case per ferie si applica ai pensionati universitari, case della giovane, foresterie e simili, comprese quelle degli Enti regionali per il diritto allo studio, che forniscono servizi riconducibili all’attività turistico-ricettiva.


1. Nell’ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate case religiose di ospitalità le strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell’ente gestore che offrano, a pagamento, ospitalità a chi la richieda nel rispetto del carattere religioso della casa ed accettando le regole di comportamento e le limitazioni di servizio. A tal fine l’orario di chiusura dell’esercizio al pubblico è fissato dal Comune, non oltre le ore ventitrè, nel provvedimento di autorizzazione di cui all’articolo 28.


1. Nell’ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate centri di vacanza per minori le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in bambini al di sotto dei quattordici anni, aperte nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico del bambino. In esse deve essere garantita la presenza di personale specializzato e di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.
2. Nell’ambito della categoria delle case per ferie sono denominate centri di vacanza per anziani le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in persone anziane, aperte solitamente nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate al soggiorno in località ed ambienti salubri particolarmente adatti al riposo e alla vita sociale. In essi deve essere garantita la presenza di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.
3. Non rientrano nelle strutture ricettive di cui al comma 2 quelle destinate all’assistenza alle persone anziane.


1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in zone di montagna predisposte per il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino. I rifugi devono essere custoditi e devono disporre, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.
3. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con attrezzature per il riparo degli alpinisti.
4. Il Comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 28, accerta che l’incaricato o il gestore dei rifugi di cui ai commi 1 e 2 abbia i requisiti sanitari necessari. Accerta che abbia altresì conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio e ai rifugi limitrofi, nonché ai posti di soccorso più vicini e che abbia conoscenza delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, tramite certificazione del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS). Si prescinde da tale accertamento qualora l’incaricato o gestore sia guida alpina o portatore alpino.
5. Chiunque intenda realizzare un bivacco ai sensi del comma 3 inoltra domanda di nulla osta al Comune, specificando le caratteristiche della struttura. Il Comune rilascia il nulla osta previo accertamento della compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali in vigore, ove adeguati al Piano paesistico ambientale regionale, e, in mancanza di tale adeguamento, con le previsioni indicate nella normativa tecnica di attuazione del Piano paesistico ambientale regionale, nonché con altri eventuali vincoli previsti dalle norme vigenti in materia.


1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio.
2. Gli affittacamere assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

3. L’attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
4. Non si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 13/1989.


1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
2. All’interno della tipologia delle case e appartamenti per vacanze, sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in modo unitario in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi in appartamenti autonomi, composti da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.
3. Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico.
4. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi:
a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
d) assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;
e) ricevimento ospiti.

5. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l’offerta di altri servizi centralizzati propri delle aziende alberghiere.
6. L’utilizzo di case e appartamenti secondo le modalità previste dal presente articolo non comporta il cambio di destinazione d’uso dei medesimi ai fini urbanistici.


1. Le strutture di cui alla presente sezione, ad eccezione dei bivacchi di cui all’articolo 25, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale.
2. L’esercizio dell’attività è subordinato ad autorizzazione del Comune, rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e dell’autorizzazione sanitaria nel caso di somministrazione di pasti e bevande. L’autorizzazione amministrativa si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Il titolare dell’autorizzazione comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell’autorizzazione medesima, al fine del riscontro della permanenza dei requisiti.
4. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive.
5. Sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese di cui alla legge 580/1993 i titolari e i gestori delle attività di cui agli articoli 21 e 27, nonché i titolari delle case per ferie che intendano ospitare gruppi autogestiti diversi dai soggetti di cui all’articolo 22, comma 1.


1. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l’autorizzazione per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, nonché nel caso di violazione delle prescrizioni previste nell’autorizzazione.
2. L’autorizzazione decade qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte.
3. Il titolare di una struttura ricettiva che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell’attività deve darne preventivo avviso al Comune. Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per gravi motivi per altri tre mesi. Decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata. E’ consentita la proroga in caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva già avviate.
Sezione II
Particolari attività turistiche
in forma di impresa



1. Sono parchi a tema quelli aventi finalità turistiche, culturali, ludiche, ricreative e similari, il cui esercizio si svolge sulla stessa area attrezzata per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare. Trascorso il periodo di esercizio del parco, almeno l’ottanta per cento delle attrazioni deve restare sull’area nel quale è esercitato il parco.
2. Sono stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie, sdraio e lettini, di norma poste su area in concessione demaniale. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile rimozione, come spogliatoi, cabine, capanne e chioschi. Possono essere altresì dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali quelle sportive e ricreative, purché in possesso delle relative autorizzazioni.
3. Sono strutture per il turismo nautico quelle attrezzate per l’ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, quali i porti turistici, gli approdi turistici e i punti di ormeggio. I porti turistici forniscono comunque servizi di ormeggio, manutenzione, rimessaggio e altri servizi complementari alle imbarcazioni da diporto ed ai loro equipaggi.
4. Sono attività di cabotaggio turistico e di noleggio nautico quelle che organizzano o forniscono a turisti singoli o a gruppi di turisti un viaggio di durata predeterminata, con itinerario predefinito o libero, su imbarcazioni o navi da traffico o da diporto di proprietà o in gestione comunque all’impresa e completamente attrezzate per la navigazione, con o senza equipaggio.
5. Sono altresì attività turistiche gestite in forma di impresa quelle che, per fini prevalentemente turistici, trasportano passeggeri con mezzi o infrastrutture soprattutto di tipo dedicato, noleggiano mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, gestiscono strutture ad indirizzo sportivo-ricreativo-escursionistico ad alta valenza turistica e strutture convegnistiche e congressuali, nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte dei sistemi di cui all’articolo 8 e concorrenti alla formazione dell’offerta turistica, con esclusione delle mense e degli spacci aziendali.
6. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, determina eventuali tipologie aggiuntive delle attività di cui alla presente sezione, nonché le caratteristiche e i requisiti di ogni singola attività.
7. Le modalità per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per le finalità turistico-ricettive da parte dei Comuni ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa) sono stabilite dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale vigente in materia.


1. Le attività di cui all’articolo 30 possono essere svolte da imprese individuali, da società costituite anche in forma cooperativa, da consorzi di imprese, da enti e associazioni.
2. Le attività di cui all’articolo 30 sono soggette all’iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 580/1993 e al rilascio, da parte del Comune competente, dell’autorizzazione relativa a ciascuna specifica attività, previa verifica del rispetto delle norme in materia di edilizia e urbanistica, igiene e sanità pubblica, tutela della salute, ordine pubblico e sicurezza. L’autorizzazione si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. I Comuni comunicano alla Regione le autorizzazioni concesse con la tipologia e l’ubicazione dell’attività esercitata, nonché la denominazione dell’impresa esercente.
4. L’autorizzazione all’esercizio delle attività di cui all’articolo 30 decade qualora venga meno uno dei requisiti previsti per il rilascio.
Sezione III
Altre strutture



1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio dell’attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 27, nonché coloro che danno in locazione ville, casali o appartamenti ad uso turistico per periodi non superiori a sei mesi nell’arco dell’anno, con un massimo di tre mesi allo stesso soggetto.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di comunicare al Comune il periodo in cui viene svolta l’attività, i requisiti qualitativi degli alloggi e degli arredi con l’eventuale verifica degli stessi.


1. In deroga alle disposizioni di cui al presente capo, l’uso di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito in via eccezionale, per periodi non superiori ai sessanta giorni, da parte dei soggetti e per le finalità di cui all’articolo 22, comma 1, previo nulla osta del Comune.
2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell’iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività.


1. L’offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (bed and breakfast) è subordinata a una denuncia di inizio attività, con indicazione del periodo in cui l’attività non è esercitata.
2. L’attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
3. I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell’idoneità all’esercizio dell’attività.
5. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco delle attività di cui al presente articolo.
6. Coloro che esercitano l’attività di cui al comma 1 devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l’uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l’attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.
7. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l’obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l’attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora.
8. L’esercizio dell’attività di bed and breakfast non costituisce attività d’impresa.
CAPO III
Aree di sosta attrezzate



1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologate ai sensi delle norme vigenti, dotate delle caratteristiche stabilite dalla Giunta regionale.
2. La realizzazione delle aree di sosta è effettuata da soggetti pubblici, da società a prevalente capitale pubblico, da associazioni di categoria dei campeggiatori e dalle pro loco in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti privati, nelle quali sono stabilite le modalità di gestione e le tariffe.
4. La sosta nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. Nelle aree gestite dai soggetti di cui al comma 2 il periodo massimo di sosta è elevato a settantadue ore.
CAPO IV
Campeggi didattico-educativi



1. I Comuni autorizzano l’organizzazione di campeggi fissi all’aperto nel territorio regionale da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari e sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione ad uno degli albi regionali del volontariato;
b) perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose o sociali.

2. I campeggi di cui al comma 1, di durata compresa tra i tre ed i quindici giorni per ogni gruppo, si svolgono in aree autorizzate ai sensi del comma 4 mediante l’utilizzo di strutture di pernottamento mobili, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale.
3. Qualora l’area utilizzata non sia attrezzata con servizi igienico-sanitari fissi, l’utilizzo della stessa non può superare complessivamente i sessanta giorni, ricadenti nel periodo di cui al comma 2.
4. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità e condizioni definite dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali la stessa si intende accolta.


1. Le attività di campeggio didattico-educativo all’interno del territorio delle aree protette si svolgono secondo le disposizioni del regolamento di ciascun ente gestore.
2. In mancanza del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente capo.
3. L’autorizzazione all’esercizio del campeggio nel territorio dell’area protetta è rilasciata, con le modalità previste dall’articolo 36, dal Comune, che ne dà comunicazione all’ente gestore.


1. I campeggi itineranti all’aperto sono attività che si realizzano mediante pernottamenti in tende, con soste nella medesima area non superiori alle quarantotto ore consecutive.
2. I soggetti partecipanti assicurano la presenza al campo di almeno un responsabile che ne curi la conduzione il quale, al momento dell’arrivo, ne dà comunicazione al Comune.
3. Le associazioni che organizzano sul territorio regionale campeggi itineranti devono rispettare le modalità stabilite dalla Giunta regionale.


1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai campeggi di cui al presente capo è subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto.
2. Le schede devono essere certificate dal medico curante e conservate dal responsabile del campo.
3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito la documentazione relativa alle vaccinazioni effettuate nei paesi di origine e agli adempimenti previsti dagli accordi internazionali.
4. Il responsabile del campo deve essere munito di un certificato, rilasciato a titolo gratuito dall’azienda sanitaria, attestante che lo stesso è esente da malattie infettive contagiose che siano di ostacolo alla sua permanenza al campo stesso.
5. Per garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività di cui al presente capo gli organizzatori devono garantire adeguata copertura assicurativa.
CAPO V
Disposizioni comuni



1. I titolari o gestori delle strutture di cui al capo I, al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 trasmettono al Comune, entro il 1° ottobre di ogni anno e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, la comunicazione riguardante i prezzi dei servizi che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Per le nuove strutture e i nuovi esercizi la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura. Gli operatori non possono praticare prezzi superiori ai massimi comunicati.
2. Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare, a modifica di quelli inoltrati ai sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.
3. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi nel termine comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati, nonché l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 45, comma 14; nel caso di regolarizzazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine, è consentita l’applicazione dei nuovi prezzi comunicati, ferma restando la sanzione.
4. Con la comunicazione di cui al comma 1, coloro che esercitano l’attività di cui all’articolo 34 devono comunicare altresì il periodo dell’attività esercitata nell’anno successivo.


1. I titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 devono esporre in modo visibile le tabelle con l’indicazione dei prezzi praticati e, per le strutture di cui al capo I, alla sezione I del capo II e all’articolo 34, anche i cartellini dei prezzi nel luogo di prestazione dei singoli servizi.
2. I Comuni trasmettono alla Regione, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, le informazioni sui prezzi in base alle caratteristiche delle strutture ricettive entro il 31 ottobre per le comunicazioni di cui all’articolo 40, comma 1, ed entro il 31 marzo per quelle di cui all’articolo 40, comma 2.


1. I clienti ai quali siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nelle tabelle e nei cartellini dei prezzi di cui all’articolo 41 possono presentare documentato reclamo al Comune entro trenta giorni.
2. I clienti che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare entro trenta giorni documentato reclamo rispettivamente alla Provincia per le strutture di cui al capo I e al Comune per le strutture di cui al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, 32 e 34.
3. Il Comune o la Provincia informa del reclamo il titolare o il gestore della struttura a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni per presentare le osservazioni.
4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il Comune o la Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni, dà corso al procedimento relativo all’applicazione della sanzione amministrativa o a quello relativo alla revisione e rettifica della classificazione della struttura ricettiva.
5. Se il reclamo accolto riguarda l’applicazione di tariffe, il titolare o il gestore, indipendentemente dall’applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l’importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dall’inizio del procedimento sanzionatorio di cui al comma 3 e, contemporaneamente, a comunicare al Comune gli estremi dell’avvenuto pagamento.
6. I clienti che presentano il reclamo ai sensi dei commi 1 e 2 debbono essere informati dell’esito dello stesso.
7. Resta salva la possibilità di adire le commissioni arbitrali e conciliative istituite per la risoluzione delle controversie presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché di avvalersi delle associazioni dei consumatori.


1. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I, e al capo III comunicano, settimanalmente, mediante trasmissione di apposito modello, gli arrivi e le presenze all’Osservatorio di cui all’articolo 4, con le modalità individuate ai sensi del medesimo articolo.
2. Coloro che intendono dare alloggio a ospiti secondo le modalità stabilite all’articolo 32 sono tenuti a effettuare la comunicazione di cui al comma 1 entro sette giorni dall’inizio della locazione.
3. Coloro i quali esercitano l’attività di cui all’articolo 34 effettuano la comunicazione di cui al comma 1 entro i primi cinque giorni del mese successivo.
4. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente ai fini di pubblica sicurezza.


1. I Comuni esercitano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.
2. Le Province esercitano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla classificazione di cui all’articolo 13 e al marchio di qualità di cui all’articolo 20.


1. E’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e all’immediata chiusura dell’esercizio chiunque eserciti un’attività ricettiva di cui al capo I senza l’autorizzazione comunale.
2. E’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 600,00 il titolare o il gestore di una struttura ricettiva di cui al capo I che:
a) non espone le indicazioni per il pubblico;
b) omette di comunicare l’arrivo e le presenze dei clienti;
c) non fornisce alla Provincia le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione.

3. E’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00 il titolare o gestore di una struttura ricettiva di cui al capo I che:
a) attribuisce al proprio esercizio dotazioni, caratteristiche e classificazione diverse da quelle consentite;
b) consente la sosta oltre il limite fissato dall’articolo 11, comma 6.

4. L'inosservanza dei periodi di apertura comunicati al Comune a cura del titolare o gestore di una delle strutture di cui al capo I comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
5. La concessione di soggiorno ad un numero di persone superiore a quello autorizzato comporta l’applicazione, per le strutture ricettive all’aria aperta, di una sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 30,00 per ogni persona in più ospitata e, per le strutture alberghiere, di una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00 per ogni persona in più ospitata.
6. Chiunque faccia funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dal capo II, sezione I, senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 a euro 1.500,00. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 500,00.
7. Chiunque gestisca una delle attività di cui al capo II, sezione II, senza autorizzazione è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
8. Coloro che danno in locazione gli appartamenti di cui all’articolo 32 senza darne comunicazione sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 150,00 a euro 300,00.
9. La violazione delle disposizioni dell’articolo 33 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 500,00.
10. Chiunque eserciti l’attività di cui all’articolo 34 senza aver inoltrato la denuncia prevista al comma 1 del medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100,00 a euro 300,00; chi la esercita in mancanza dei requisiti previsti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 500,00.
11. L’inosservanza dei termini di cui all’articolo 35, comma 4, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 300,00.
12. L’esercizio dei campeggi non autorizzati ai sensi degli articoli 36 e 37 comporta l’applicazione della sanzione da euro 250,00 a euro 750,00 e la chiusura immediata del campeggio; la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39, comma 5 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10,00 a persona.
13. I titolari o gestori delle strutture che forniscono alimenti e bevande o esercitano una delle altre attività accessorie di cui all’articolo 18 a favore di persone non autorizzate ai sensi della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
14. La mancata comunicazione dei prezzi nei termini, oltre a quanto stabilito dall’articolo 40, comma 3, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 750,00; l’omessa esposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezzi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 350,00 a euro 1.050,00; l’applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati comporta l’applicazione della sanzione da euro 750,00 a euro 2.250,00.
15. La mancata comunicazione di cui all’articolo 43 da parte dei soggetti gestori delle strutture di cui al capo II, sezione I, e di cui agli articoli 34 e 35 comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 300,00.
16. Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 300,00.
17. In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate. Si può procedere inoltre alla sospensione dell’autorizzazione o dell’attività per un periodo non superiore a sessanta giorni e, nei casi più gravi, alla revoca dell’autorizzazione o al divieto di prosecuzione dell’attività.
18. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall’ente incaricato della vigilanza ai sensi dell’articolo 44, con le procedure di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
TITOLO III
Professioni turistiche



1. E’ guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, monumenti, musei, gallerie, mostre, esposizioni, scavi archeologici, luoghi di culto, ville, giardini ed ogni altro sito di interesse storico, artistico e culturale, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, paesaggistiche e naturali, nonché quelle demo-etno-antropologiche e socio-economiche del territorio. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali della guida naturalistica o ambientale escursionistica.
2. E’ accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 1.
3. E’ tecnico di comunicazione e marketing turistico chi per professione collabora alla definizione degli obiettivi dell’attività turistica, analizzandone il mercato, e in particolare:
a) determina gli interventi per le strategie e le azioni promozionali;
b) cura i rapporti con agenzie pubblicitarie, agenzie di viaggi, tour operators, esperti di turismo e gruppi sociali interessati, determinando o concorrendo a determinare gli obiettivi di comunicazione e di marketing;
c) organizza manifestazioni turistiche nell’area di propria competenza, curandone le pubbliche relazioni e la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.

4. E’ guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti naturali o di interesse per l’educazione ambientale, comprese aree protette, parchi, riserve naturali, illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storico-antropologici, fatta eccezione per i percorsi che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche speleologiche o alpinistiche con utilizzo di imbrachi tecnici, piccozza e ramponi. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali delle guide turistiche e delle guide alpine.


1. L’esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso della specifica abilitazione. Per le guide turistiche l’abilitazione ha validità nel territorio della Provincia che l’ha rilasciata, per le guide naturalistiche ha validità nell’intero territorio regionale.
2. L’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche si consegue mediante superamento del relativo esame di idoneità scritto e orale.
3. Le commissioni giudicatrici devono avere al loro interno almeno due docenti universitari.
4. Equivalgono all’abilitazione per l’esercizio delle professioni di cui all’articolo 46, commi 2, 3 e 4, i titoli di studio indicati dalla Giunta regionale.
5. Le Province provvedono al riconoscimento dei titoli abilitanti, ad esclusione di quello relativo alla guida turistica, rilasciati da uno Stato membro dell’Unione europea o da altro Stato estero ai sensi della normativa statale e comunitaria vigente.
6. Le guide turistiche abilitate sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie e i monumenti di proprietà della Regione e degli enti locali. Per i beni di proprietà dello Stato o di privati valgono le norme statali vigenti.


1. Non sono soggetti all’obbligo dell’abilitazione di cui all’articolo 47 e della denuncia di inizio attività di cui all’articolo 54:
a) chi svolge alle dipendenze di pubbliche amministrazioni attività di illustrazione dei siti di proprietà dell’ente di appartenenza;
b) chi svolge, a titolo gratuito e senza carattere di professionalità e abitualità, previa comunicazione al Comune interessato e nell’osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio e turismo, le attività di cui al presente capo esclusivamente in favore dei soci o iscritti agli enti o organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero;
c) chi svolge, in qualità di dipendente di agenzie di viaggio, attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
d) chi svolge occasionalmente a titolo gratuito senza carattere di professionalità e abitualità, attività di accompagnamento ed assistenza in pellegrinaggi nei luoghi di culto promossi da organizzazioni senza scopo di lucro a carattere regionale o pluriregionale aventi finalità esclusivamente religiose;
e) chi svolge l’attività solo a fini educativi a titolo gratuito, senza continuità professionale, su progetto di associazioni scolastiche o di enti locali.

2. I soggetti di cui al presente articolo non possono comunque esercitare l’attività nei siti di particolare rilievo culturale nell’ambito del patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale, individuati dalla Giunta regionale d’intesa con le competenti Soprintendenze, ai sensi della normativa statale.


1. Le Province approvano, almeno ogni due anni, il bando di esame per l’esercizio delle professioni turistiche di cui all’articolo 46, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Per le guide turistiche deve essere accertata la conoscenza di una o più lingue straniere mediante esame di idoneità scritto e orale e la conoscenza approfondita delle opere d’arte, dei monumenti, dei musei, delle gallerie, dei beni archeologici, delle bellezze paesaggistiche e naturali della provincia, della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica nel territorio provinciale, ivi compresi i siti individuati dalla Giunta regionale d’intesa con le competenti Soprintendenze, ai sensi della normativa statale.
3. Le guide turistiche possono ottenere specializzazioni in particolari settori tematici indicati dalla Giunta regionale.
4. L’ammissione all’esame è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza o domicilio in uno dei comuni della regione;
b) età non inferiore a diciotto anni;
c) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o di equivalente diploma conseguito in stato estero.



1. Le Province approvano, almeno ogni due anni, i programmi dei corsi di formazione per le professioni turistiche di cui all’articolo 46, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2.Le Province possono istituire specifici corsi di formazione per il personale addetto all’accompagnamento e all’assistenza durante i pellegrinaggi nei luoghi di culto.
3. I diplomati degli istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico hanno titolo preferenziale per l’ammissione ai corsi di formazione per le professioni turistiche di cui al presente capo, organizzati ai sensi della normativa in materia di formazione professionale.


1. Coloro i quali siano già abilitati all’esercizio di una delle professioni turistiche ovvero alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, possono conseguire l’abilitazione nelle altre professioni di cui al presente capo senza sostenere l’esame nelle materie per le quali lo abbiano già sostenuto ai fini dell’abilitazione.
2. Coloro che siano già abilitati all’esercizio di una delle professioni turistiche, i quali intendano conseguire l’idoneità per le lingue straniere per le quali non siano già abilitati, sono sottoposti ad esame limitatamente alle stesse.
3. Coloro che siano già abilitati all’esercizio della professione di guida turistica in una provincia del territorio regionale, in altre regioni o all’estero conseguono l’abilitazione nella provincia prescelta previo superamento della sola prova che accerti la conoscenza delle opere d’arte, dei monumenti, dei beni archeologici, dei musei, delle gallerie, delle bellezze paesaggistiche e naturali, della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica nel territorio prescelto.


1. Sono abilitati i candidati che abbiano conseguito la specifica idoneità.
2. Le Province rilasciano all’interessato, entro trenta giorni dal conseguimento, l’attestato di abilitazione, con l’indicazione della figura professionale e delle lingue straniere per cui è stato effettuato l’accertamento di capacità, nonché una tessera personale di riconoscimento la quale deve essere visibile durante l’attività professionale.
3. Il rilascio dell’attestato di abilitazione è soggetto al versamento alla Provincia della somma di euro 75,00.


1. La Provincia cura la tenuta e l’aggiornamento annuale, nonché la relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, degli elenchi degli abilitati, in cui vengono specificati la professione e le lingue straniere conosciute, nonché la data dell’eventuale denuncia di inizio attività di cui all’articolo 54.
2. Ai fini dell’aggiornamento degli elenchi, i Comuni trasmettono alla Provincia l’elenco dei soggetti iscritti che hanno comunicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’effettivo esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 54, comma 1.
3. La cancellazione dagli elenchi è disposta per decesso o in caso di reiterata applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 57, oltre che a seguito di esplicita richiesta del professionista.
4. I Comuni, le Province e la Regione assicurano la massima visibilità degli elenchi professionali sui rispettivi siti web.


1. L’esercizio delle professioni turistiche di cui al presente titolo è subordinato ad una denuncia di inizio attività, da presentare al Comune nel quale il soggetto risiede o intende stabilire il proprio domicilio. Deve essere comunicata altresì al Comune la cessazione dell’attività.
2. Ai fini di informazione turistica le associazioni di categoria comunicano, entro il 1 ° ottobre di ogni anno, alla Regione e alle Province, le tariffe che si intendono praticare l’anno successivo.


1. La Provincia organizza, almeno ogni triennio, corsi di aggiornamento per coloro che esercitano le professioni turistiche di cui al presente capo, in collaborazione con le categorie interessate.
2. La Provincia organizza, almeno ogni biennio, corsi di aggiornamento per i soggetti preposti all’accertamento delle violazioni relative all’esercizio abusivo delle professioni turistiche.


1. E’ vietato esercitare dietro compenso attività incompatibili con l’esercizio delle professioni di cui al presente capo nei confronti dei turisti. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.
2. E’ fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di chi non è abilitato ai sensi dell’articolo 47.


1. Chi esercita abusivamente attività professionali o usa abusivamente segni distintivi di professioni turistiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
2. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 56, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.000,00.
3. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 56, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.000,00.
4. Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro 300,00.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva.
6. Per l’applicazione si osservano le norme di cui alla l.r. 33/1998.
7. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l’abilitazione all’esercizio della professione può essere revocata in caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità, oppure può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:
a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3;
b) comportamento scorretto nell’esercizio dell’attività professionale.
La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai Comuni, nonché dei reclami pervenuti dai clienti.

TITOLO IV
Attività di organizzazione
ed intermediazione di viaggi e turismo

CAPO I
Agenzie di viaggio e turismo



1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, congiuntamente o disgiun-tamente, le attività di produzione, organizzazione, intermediazione e vendita di viaggi e soggiorno con le seguenti caratteristiche:
a) organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo con la sola vendita diretta al pubblico, comprese l’assistenza e la consulenza ai turisti;
b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico.

2. Le agenzie di cui al comma 1 non possono esercitare l’attività di intermediazione del soggiorno riferita alle locazioni immobiliari, anche se rivolta ai turisti.
3. Le agenzie di cui al comma 1, lettera a), possono svolgere le attività complementari indicate dalla Giunta regionale; devono esporre il segno distintivo ben visibile, indicare l’esatta denominazione e avere locali indipendenti, destinati esclusivamente alla specifica attività.
4. Le agenzie di cui al comma 1, lettera b), non possono operare in locali aperti al pubblico e le eventuali insegne devono contenere l’indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico.
5. La vendita dei servizi di agenzia per corrispondenza o mediante strumenti telematici o promotori commerciali porta a porta è subordinata alle norme sul diritto di recesso da parte dell’acquirente.
6. I promotori commerciali devono essere muniti di documento di identificazione rilasciato dall’agenzia. L’agenzia deve tenere l’elenco dei promotori presso la propria sede a disposizione delle autorità di vigilanza.
7. Per l’esercizio dell’attività è necessario non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dell’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; è necessario altresì che sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui all’articolo 62 e versato il deposito cauzionale di cui all’articolo 63.
8. La denominazione dell’agenzia non può essere uguale o simile a quelle adottate da agenzie operanti sul territorio nazionale, né essere quella di Comuni o Regioni italiane.
9. L’attività delle agenzie di viaggi e turismo è svolta nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e statale.


1. L’apertura delle agenzie è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune nel cui territorio si intende porre la sede dell’agenzia, previo accertamento dei requisiti di cui all’articolo 58. La Giunta regionale determina le modalità per il rilascio. L’autorizzazione si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Ogni variazione relativa all’attività esercitata tra quelle di cui all’articolo 58 comporta l’obbligo di nuova autorizzazione.
3. Ogni variazione relativa alla denominazione dell’agenzia, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della società e alla sede deve essere immediatamente comunicata al Comune.
4. L’apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, è comunicata al Comune nel cui territorio si intendono ubicare i relativi locali.
5. Le agenzie di cui all’articolo 58, comma 1, lettera a) comunicano al Comune ed espongono ben visibile al pubblico l’orario di apertura quotidiana, con l’indicazione dei giorni di chiusura, che sono tenute ad osservare.
6. Il titolare dell’agenzia che intende procedere alla chiusura temporanea della stessa per un periodo non superiore a sei mesi informa il Comune indicando i motivi e la durata della chiusura; l’agenzia, in caso di chiusura, deve garantire l’esatto adempimento dei contratti di viaggio stipulati.


1. Il Comune dispone la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:
a) qualora non venga data comunicazione della chiusura temporanea dell’agenzia ovvero della riapertura della stessa, trascorsi i termini consentiti;
b) qualora vengano meno i requisiti professionali o strutturali;
c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative o riscontrati inadempimenti verso i clienti;
d) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate.

2. Nel provvedimento di sospensione il Comune fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti devono essere reintegrati e le irregolarità sanate.
3. Nel caso di trasgressioni di lieve entità, prima di procedere alla sospensione, il titolare è diffidato a sanare le irregolarità entro un termine prestabilito.
4. L’autorizzazione decade:
a) qualora, entro il termine fissato, non siano reintegrati i requisiti o sanate le irregolarità riscontrate;
b) in caso di mancato rinnovo dell’assicurazione prevista dall’articolo 62.



1. L’elenco delle agenzie è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. E’ istituita una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 1 per le agenzie di cui all’articolo 58 che svolgono attività di turismo in entrata. La Giunta regionale definisce le modalità ed i requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale.
3. Il Comune trasmette alla Regione e al Ministero competente i dati concernenti le agenzie in attività e le relative variazioni.


1. Le agenzie stipulano un’assicurazione a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente.


1. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia delle obbligazioni assunte dall’agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell’attività dell’agenzia.
2. Il titolare dell’agenzia versa al Comune un deposito cauzionale il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o altra idonea garanzia preventivamente approvata dal Comune.
4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo dell’esercizio dell’agenzia.
5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell’interessato, è concesso dal Comune non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell’attività dell’agenzia, previa verifica dell’inesistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare dell’autorizzazione che ha cessato l’attività, che possano comportare rivalsa sulla cauzione stessa.
6. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto nella sua consistenza originaria per effetto dell’applicazione del comma 1, lo stesso deve essere ricostituito nella misura di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni.
CAPO II
Direttore tecnico



1. La responsabilità tecnica delle agenzie è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell’elenco di cui all’articolo 66. La stessa può essere assunta dal titolare o gestore dell’agenzia, purché iscritto nel suddetto elenco.
2. II direttore tecnico deve possedere i requisiti di cui all’articolo 3 del d.lgs. 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell’articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, legge comunitaria 1990).
3. Il direttore tecnico deve possedere i seguenti requisiti professionali:
a) conoscenza dell’amministrazione e organizzazione delle agenzie;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui una compresa tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 è accertato mediante il superamento dell’esame di idoneità di cui all’articolo 65.
5. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività nell’agenzia alla quale è preposto. In tale ambito deve provvedere alla firma di atti, programmi e contratti ovvero ad ogni comunicazione attinente l’attività gestionale dell’agenzia.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, l’attività lavorativa del direttore tecnico sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, il titolare o gestore dell’agenzia è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune, provvedendo contestualmente alla designazione temporanea di un altro direttore tecnico iscritto all’elenco di cui all’articolo 66.
7. Il titolare o gestore dell’agenzia comunica entro trenta giorni al Comune l’eventuale cessazione di attività da parte del direttore tecnico, indicando contestualmente il nominativo del nuovo direttore. Nel caso di motivate e documentate ragioni, il Comune può concedere una proroga del suddetto termine, limitatamente all’indicazione del nuovo direttore, per un periodo non superiore a centoventi giorni.


1. L’esame di idoneità dell’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia è indetto dalla Provincia almeno ogni due anni.
2. L’ammissione all’esame è subordinata ai seguenti requisiti:
a) età non inferiore a diciotto anni;
b) residenza o domicilio in uno dei comuni della regione;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o di diploma conseguito in uno degli Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia o in altro Stato estero, riconosciuti ai sensi della normativa vigente.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’effettuazione delle prove di esame.
4. La Provincia rilascia all’interessato che abbia superato l’esame l’attestato di idoneità all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia.
5. La Provincia provvede al riconoscimento dei titoli abilitanti rilasciati da uno Stato membro dell’Unione europea o da altro Stato estero, ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente.


1. Presso il servizio regionale competente è tenuto e aggiornato l’elenco dei direttori tecnici di agenzia.
2. Sono iscritti nell’elenco, su domanda:
a) coloro che hanno ottenuto l’idoneità;
b) coloro che sono in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato presso altra Regione o Provincia autonoma o che comprovino l’iscrizione all’elenco della Regione di provenienza;
c) i cittadini italiani e degli altri Stati membri dell’Unione europea per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 4 del d.lgs. 392/1991;
d) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in possesso del titolo abilitante riconosciuto ai sensi della normativa vigente;
e) i laureati in materia turistica con indirizzo specifico per i gestori di agenzie di viaggio e tour operator.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), devono risultare, al momento della richiesta, residenti o domiciliati in uno dei comuni della regione. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per la loro iscrizione.
4. L’elenco dei direttori tecnici di agenzia è pubblicato ogni anno nel Bollettino ufficiale della Regione.
CAPO III
Associazioni senza scopo di lucro
e uffici biglietteria



1. E’ istituito presso il servizio regionale competente l’elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro con rappresentanza sul territorio regionale, costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, che svolgono sullo stesso territorio regionale le attività di organizzazione e vendita di viaggi e turismo a favore dei propri associati o appartenenti.
2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1.
3. Le associazioni iscritte nell’elenco sono autorizzate a svolgere l’attività, esclusivamente in conformità allo scopo per cui sono state costituite e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, previa stipula dell’assicurazione di cui all’articolo 62.
4. Il legale rappresentante delle associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 1 trasmette alla Giunta regionale e al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione contenente:
a) il programma di attività realizzato nell’anno trascorso e quello che si intende svolgere nell’anno successivo;
b) ogni variazione intervenuta rispetto a quanto stabilito al comma 3.

5. Le associazioni iscritte indicano, con apposita insegna posta all’ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate ai soci dell’associazione.
6. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura predisposti dalle associazioni di cui al comma 1 devono essere redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale e diffusi esclusivamente in ambito associativo. E’ vietata la pubblicizzazione tramite stampa o altri mezzi di comunicazione anche se l’organizzazione è curata da un’agenzia autorizzata, il cui nome deve essere citato assieme agli estremi dell’autorizzazione.
7. Le associazioni di cui al presente articolo possono operare anche tramite proprie articolazioni territoriali.
8. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 70, è disposta la cancellazione dell’associazione dall’elenco in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione all’elenco non può avvenire prima di un anno.


1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali e ambientali che promuovono l’effettuazione di viaggi senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti non sono soggetti alle norme della presente legge, purché l’attività sia svolta in forma occasionale comunque in numero massimo di quattro all’anno e per almeno due dei quali la durata del viaggio e soggiorno non superi i tre giorni.
2. I viaggi organizzati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere preventivamente comunicati al Comune e sono subordinati alla stipula da parte del soggetto organizzatore di polizze assicurative.
3. Gli enti locali devono avvalersi delle agenzie per l’organizzazione di viaggi che rientrano nei pacchetti turistici di cui all’articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), fatte salve le attività istituzionali svolte ai sensi della normativa vigente in favore di anziani, minori e portatori di handicap. Parimenti sono fatte salve le attività organizzate dagli istituti scolastici nell’ambito della programmazione annuale della rispettiva attività didattica, purché la durata del viaggio e del soggiorno non superi le quarantotto ore.


1. Non è soggetta alla disciplina del presente titolo l’apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della regione, purché l’attività delle stesse si limiti all’emissione ed alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l’organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni, comprendente prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto.
2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge le attività di vendita di biglietti ferroviari, ovvero di autoservizi di linea e di trasporto filofuniviario operanti all’interno del territorio regionale.
CAPO IV
Norme sanzionatorie



1. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00:
a) chiunque intraprenda le attività di cui all’articolo 58 senza autorizzazione;
b) chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;
c) il titolare dell’agenzia che non si avvale di un direttore tecnico;
d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente legge, ovvero non rispetti il contenuto dei programmi nell’esecuzione del contratto di viaggio.

2. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 4.500,00:
a) il titolare dell’agenzia che si avvale di un direttore tecnico non iscritto all’elenco regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza aver superato l’esame di cui all’articolo 65;
b) l’associazione di cui all’articolo 67 che effettua l’attività a favore di non associati o contravviene all’obbligo di stipulare la polizza assicurativa;
c) i soggetti organizzatori di cui all’articolo 68 che contravvengono agli obblighi ivi previsti.

3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00:
a) chiunque non osservi le disposizioni contenute nell’articolo 64, comma 5;
b) chiunque faccia uso della denominazione di agenzia senza aver ottenuto l’autorizzazione, ovvero usi una denominazione diversa da quella autorizzata;
c) il titolare, già diffidato, che non osserva l’orario di apertura;
d) il titolare che non effettua la comunicazione di cui all’articolo 59, comma 6;
e) il titolare di agenzia non autorizzata alla vendita diretta al pubblico, che contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 58, comma 4.

4. Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 600,00.
5. In caso di recidiva, le sanzioni sono applicate nel doppio della misura inizialmente irrogata, congiuntamente alla sospensione dell’autorizzazione fino a centoventi giorni. In caso di ulteriore recidiva per violazione delle disposizioni di cui al comma 1, è applicata la sanzione della sospensione dell’autorizzazione da quattro mesi a un anno, anche se si tratta di violazioni di diversa specie.
6. Per l’applicazione si osservano le norme di cui alla l.r. 33/1998.
TITOLO V
Interventi regionali



1. La Regione concede contributi per gli interventi diretti alla costruzione e alla riqualificazione delle strutture di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di opere complementari alle attività turistiche.
2. A tal fine, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, individua gli interventi da finanziare, specificando, in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;
b) i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento;
c) la tipologia e la misura delle incentivazioni, le spese ammissibili, i criteri e le priorità di concessione dei contributi;
d) le procedure per l’attuazione degli interventi e le modalità di presentazione delle domande;
e) le modalità per l’esercizio dell’istruttoria, che può essere affidata a soggetti pubblici o privati previa valutazione di efficienza ed efficacia;
f) la specificazione dei regimi di aiuto applicato ai singoli interventi ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia.

3. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente articolo gli enti locali, gli enti pubblici singoli o associati, le società a prevalente capitale pubblico, le micro, piccole e medie imprese turistiche o loro consorzi, nonché altri soggetti privati che esercitano o intendono esercitare attività a rilevanza turistica.
4. La revoca del contributo è disposta qualora non vengano rispettate le prescrizioni contenute nella presente legge e nell’atto di concessione del contributo. Il provvedimento di revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali conteggiati a partire dalla data di concessione.


1. La Regione promuove le attività di assistenza tecnica alla gestione tecnica, economica, finanziaria delle imprese turistiche finalizzata alla riqualificazione delle strutture ricettive, all’adeguamento dei sistemi e dei servizi turistici e alla formazione professionale degli operatori.
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno individua le attività da finanziare, specificando, in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;
b) la tipologia, la misura dei contributi, i criteri e le priorità di concessione dei contributi medesimi;
c) le procedure per l’attuazione degli interventi e le modalità di presentazione delle domande;
d) la specificazione dei regimi di aiuto applicati ai singoli interventi ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia.

3. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente articolo i centri di assistenza tecnica alle imprese previsti dalla normativa regionale ed autorizzati dalla Giunta regionale.


1. Le strutture, le attrezzature, gli impianti e gli arredi realizzati con i contributi previsti dal presente titolo sono vincolati alla destinazione di uso indicata nel provvedimento di concessione. Il vincolo ha una durata di cinque anni per i beni mobili e di dieci anni per gli immobili, a partire dalla data di concessione del contributo.
2. Per i beni immobili il vincolo è soggetto a trascrizione.
3. Decorsi cinque anni dalla data di concessione del contributo può essere autorizzata, per l’ulteriore quinquennio, la destinazione degli immobili ad attività socio-assistenziali. In tal caso non sussiste l’obbligo di restituzione di cui al comma 5.
4. Per i beni mobili i beneficiari e gli eventuali subentranti si obbligano, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione; le spese di registrazione sono a carico dei beneficiari.
5. L’eventuale cancellazione anticipata del vincolo è autorizzata quando sia dimostrata l’impossibilità o la non economicità della destinazione delle opere e comporta l’obbligo della preventiva restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione.
TITOLO VI
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali



1. L’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è stabilita, a decorrere dall’anno 2007, dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per l’impiego e il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell’ambito delle corrispondenti Unità previsionali di base (UPB) 2.08.13, 3.16.05, 3.18.01, 3.18.04.
3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti assegnati dallo Stato per il settore turismo nei limiti delle assegnazioni annuali e mediante l’impiego di risorse regionali iscritte nella proiezione pluriennale 2006/2009 delle UPB 2.08.13, 3.16.05, 3.18.01, 3.18.04.


1. Ai componenti e al segretario delle commissioni regionali e provinciali previste dalla presente legge, anche dipendenti dell’ente rispettivamente competente nel caso di attività svolta fuori dell’orario di servizio, spettano un’indennità di seduta pari a euro 100,00 e le indennità di missione di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale).
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).
3. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri incentivi dell’Unione europea, dello Stato e della Regione a valere sugli stessi interventi.
4. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in vigore al momento della predisposizione del relativo bando.
5. Fino all’adozione degli atti attuativi previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi le relative disposizioni contenute nelle leggi abrogate.
6. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono mantenere la denominazione posseduta.
7. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate dalla presente legge restano applicabili ai rapporti sorti nel periodo di vigenza delle stesse e per l’esecuzione dei relativi impegni di spesa.
8. Il rinvio alle disposizioni abrogate dalla presente legge si intende riferito alle corrispondenti disposizioni, ove riportate, della presente legge.
9. Sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla presente legge.
10. Gli IAT istituiti ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 53/1997 e trasferiti alla Regione ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 35 (Riordino o soppressione di enti e agenzie operanti in materia di competenza regionale), sono trasferiti alla Provincia territorialmente competente. L’individuazione dei beni e del personale da trasferire è effettuata dalla Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all’articolo 11 della l.r. 10/1999.
11. Si applica la definizione di micro imprese, piccole e medie imprese contenuta nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003.
12. Fino alla data di decorrenza del riconoscimento dei sistemi turistici locali di cui all’articolo 8, comma 5, continuano ad essere considerati tali quelli formalmente riconosciuti dalla Regione in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge.


1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 12 marzo 1974, n. 9 (Competenze del comitato urbanistico in materia di deroghe alberghiere);
b) 21 maggio 1975, n. 43 (Istituzione albo regionale delle pro loco);
c) 23 luglio 1977, n. 29 (Finanziamento della propaganda turistica per l’esercizio finanziario 1977);
d) 19 maggio 1978, n. 13 (Incentivazione turistico alberghiera);
e) 6 marzo 1979, n. 9 (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 19 maggio 1978, n. 13 “Incentivazione turistico alberghiera”);
f) 17 maggio 1980, n. 29 (Incentivazione turistico alberghiera);
g) 4 dicembre 1984, n. 39 (Interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione della ricettività turistico alberghiera);
h) 8 gennaio 1987, n. 6 (Modificazioni alla l.r. 4 dicembre 1984, n. 39);
i) 31 dicembre 1987, n. 43 (Rifinanziamento della l.r. 4 dicembre 1984, n. 39 concernente “Interventi per lo sviluppo e la qualificazione della ricettività turistico alberghiera”);
j) 28 ottobre 1991, n. 33 (Interventi e riqualificazione dell’offerta turistica regionale);
k) 12 agosto 1994, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere);
l) 22 ottobre 1994, n. 42 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive);
m) 16 gennaio 1995, n. 13 (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 7 aprile 1988, n. 10 “Organizzazione turistica regionale”);
n) 12 aprile 1995, n. 32 (Interpretazione autentica dell’articolo 29, comma 3, della l.r. 7 aprile 1988, n. 10 concernente “Organizzazione turistica regionale”);
o) 12 aprile 1995, n. 42 (Rifinanziamento e modificazioni della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33 “Interventi e riqualificazione dell’offerta turistica regionale”);
p) 23 luglio 1996, n. 31 (Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alla l.r. 22 ottobre 1994, n. 42);
q) 19 agosto 1996, n. 36 (Rifinanziamento e integrazione della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33, relativa ad interventi e riqualificazione dell’offerta turistica regionale);
r) 9 gennaio 1997, n. 4 (Modifica all’articolo 8 della l.r. 23 gennaio 1996, n. 4 concernente “Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero”);
s) 20 gennaio 1997, n. 12 (Norme in materia di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi delle strutture ricettive);
t) 24 febbraio 1997, n. 16 (Proroga della durata in carica degli organi delle Aziende di promozione turistica);
u) 14 luglio 1997, n. 41 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo);
v) 6 agosto 1997, n. 53 (Ordinamento dell’organizzazione turistica delle Marche);
w) 13 luglio 1999, n. 19 (Modifiche alle leggi regionali 14 luglio 1997, n. 41 concernente “Disciplina delle attività di organizzazione ed interme-diazione di viaggi e turismo” e 4 luglio 1994, n. 23 concernente “Modifiche alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 ‘Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’Amministrazione regionale’ ”);
x) 26 luglio 1999, n. 20 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi);
y) 31 agosto 1999, n. 23 (Disciplina dei campeggi);
z) 14 febbraio 2000, n. 8 (Modifiche ed integra-zioni alle leggi regionali 12 agosto 1994, n. 31 sulle strutture extra alberghiere e 14 luglio 1997, n. 41 sull’attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo);
aa) 9 marzo 2001, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1991, n. 33 “Interventi e riqualificazione dell’offerta turistica regionale”);
bb) 15 settembre 2005, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 “Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero”).

2. Sono o restano altresì abrogati:
a) il primo comma dell’articolo 11 della legge regionale 5 dicembre 1984, n. 40 (Classificazione delle strutture ricettive);
b) l’articolo 3 e il titolo II della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero);
c) gli articoli 33 e 34 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 12 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 1998);
d) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 29 marzo 1999, n. 6 (Norme sull’attività statistica nella Regione Marche);
e) l’articolo 79 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa);
f) l’articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1999, n. 19 (Modifiche alle leggi regionali 14 luglio 1997, n. 41 concernente: “Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo” e 4 luglio 1994, n. 23 concernente: “Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 ‘Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’Amministrazione regionale’ ”);
g) il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 21 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 2000);
h) il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l’anno 2002).

3. Nella tabella B allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale) è soppressa la voce “Commissione d’esame per l’accertamento dell’idoneità all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo (articolo 21, l.r. 41/1997).