Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 6
Titolo:

Definizione dei criteri per l’individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici)

Pubblicazione:( B.U. 27 ottobre 2011, n. 90 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 1325 del 10/10/2011.

Abrogato dall'art. 6, r.r. 2 marzo 2015, n. 2.


Sommario





1. Si intende per attività storica quella svolta negli esercizi di vendita o somministrazione caratterizzati da una documentata e accertata continuità nel tempo del tipo di gestione e della merceologia offerta nella stessa sede fisica.
2. La nozione di attività storica non è caratterizzata dall’eccellenza degli arredi, dall’aspetto architettonico o dalla originalità e tipicità delle merci, ma dalla continuità nel tempo della presenza e dal mantenimento dell’identità dell’attività.
3. Ai sensi dall’articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici), è condizione essenziale che l’attività sia svolta da almeno quarant’anni con la stessa tipologia di vendita o somministrazione nello stesso locale e che siano mantenute le caratteristiche originarie dell’attività.
4. Il periodo di attività commerciale, con il mantenimento delle caratteristiche originarie di vendita o di somministrazione, è attestato dal Comune, dalla Camera di commercio, da altri enti o associazioni pubbliche ovvero mediante produzione di idonea documentazione.
5. Non è sufficiente a dimostrare la continuità dell’attività nel medesimo locale la dichiarazione resa dal titolare.
6. I requisiti di cui ai commi precedenti si considerano rispettati:
a) nel caso in cui nel corso del tempo il locale abbia subito l’alternarsi di gestioni diverse, a condizione che venga svolta la medesima attività originaria;
b) nel caso in cui il locale sia risultato per alcuni periodi o risulti attualmente chiuso al pubblico, purché siano rispettati almeno i quarant’anni di attività previsti e prima della richiesta di riconoscimento torni a essere esercitata la medesima attività originaria.

7. L’attività non deve aver subito trasferimenti di sede negli ultimi quarant’anni, a esclusione dei trasferimenti avvenuti all’interno del centro storico o del medesimo quartiere.
8. L’attività deve aver mantenuto lo stesso genere merceologico. Non vengono considerati, come variazioni della merceologia, ampliamenti, riduzioni o aggiornamenti dell’offerta, purché attinenti al genere già trattato.
9. L’eventuale presenza di requisiti aggiuntivi, quali la continuità familiare nella gestione dell’attività o un’anzianità dell’attività che superi i quarant’anni, costituiscono elementi distintivi e valore aggiunto per le attività.


1. Ai fini del censimento dei locali storici del rispettivo territorio, i Comuni adottano con cadenza biennale apposito avviso pubblico, finalizzato al riconoscimento dei locali aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1. L’avviso è pubblicato per un congruo termine nell’albo pretorio, nonché diffuso mediante l’utilizzo di altre forme di pubblicità ritenute opportune.
2. Possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2011 sia i proprietari sia i gestori dei locali. In quest’ultimo caso, è necessario che i proprietari abbiano formalmente autorizzato la richiesta.
3. La domanda da presentare al Comune deve contenere:
a) i dati anagrafici del titolare ed eventualmente, se in possesso, anche quelli dei precedenti proprietari;
b) la denominazione del punto vendita e la specifica dell’attività svolta;
c) la data di prima autorizzazione dell’attività storicamente significativa;
d) una descrizione sintetica delle attività e delle eventuali connessioni con le attività culturali, tecniche, produttive e turistiche;
e) la documentazione fotografica a colori che rappresenta in forma esaustiva l’insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell’attività;
f) l’elenco e la descrizione degli arredi e delle attrezzature, con allegata documentazione fotografica;
g) la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:50 o in alternativa copia fotostatica della piantina catastale dei locali;
h) l’esistenza di atti di tutela e di menzione specifica del punto vendita ai fini della valorizzazione culturale, artistico-architettonica, edilizia, urbanistica e merceologica;
i) la documentazione attestante la continuità dell’attività per almeno quarant’anni;
l) ogni altra dichiarazione e attestazione significativa e utile per il riconoscimento.

4. La domanda, redatta sulla base del modello di cui all’allegato B, è inoltrata sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, almeno per la parte relativa alla documentazione fotografica di cui al comma 3, lettera e).
5. Il mancato invio della documentazione ai sensi dei commi 3 e 4 al Comune competente costituisce motivo di esclusione della domanda di ammissione nell’elenco regionale.
6. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della l.r. 5/2011, possono indicare ai Comuni i locali meritevoli di essere censiti le associazioni aventi finalità di tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale, nonché i cittadini. In tal caso la segnalazione contiene almeno le informazioni di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) del presente articolo, nonché la documentazione fotografica di cui alla lettera e) del medesimo comma 3, pena l’improcedibilità della stessa.
7. Il Comune, operate le verifiche necessarie, trasmette alla struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio l’elenco degli esercizi censiti con allegata la seguente documentazione:
a) individuazione dell’unità locale proposta come locale storico;
b) cartografia del territorio comunale (in scala 1:5000 o 1:2000) con evidenziazione dell’unità locale proposta e delle relative pertinenze;
c) relazione illustrativa contenente le caratteristiche del locale, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione delle sue caratteristiche;
d) scheda di cui all’allegato A al presente regolamento;
e) raccolta della documentazione storica dell’impresa e dell’unità locale di riferimento, anche con la produzione di elementi documentali visivi, audiovisivi, cartacei e su supporto informatico, atti a documentarne il rilievo e la permanenza del tempo dei requisiti richiesti;
f) scheda documentaria contenente quanto presentato ai sensi dei commi 4 e 6 del presente articolo;
g) assenso del proprietario nei casi di cui al comma 6 del presente articolo.



1. Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della l.r. 5/2011, i Comuni trasmettono l’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, del presente regolamento entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2. La Giunta regionale istituisce l’elenco di cui all’articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2011 e ne definisce i criteri e le modalità per la tenuta e l’aggiornamento entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo.


Allegato A
Allegato B