Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 luglio 1976, n. 18
Titolo:Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2, concernente finanziamento dell'edilizia scolastica minore.
Pubblicazione:(B.u.r. 21 luglio 1976, n. 32)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia non abitativa
Note:Abrogata dall'art. 85, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Sommario




Art. 1

Il punto c) del comma secondo dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2 è soppresso.
"Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2, è così modificato:
Possono essere erogati contributi, per un importo non superiore al 10 per cento della somma stanziata in bilancio, anche a enti morali di beneficienza, sempre che siano proprietari degli immobili, esclusivamente per opere riguardanti edifici destinati ad attività scolastica materna e siano operanti in comuni aventi le dimensioni di cui al punto b)".


Art. 2

Alla legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2, è aggiunto il seguente art. 1/bis:
"Gli enti che intendono avvalersi delle provvidenze di cui alla presente legge, potranno richiedere dietro presentazione dei prescritti elaborati progettuali:
a) un contributo del 100 per cento su opere di adattamento e riadattamento, il cui importo complessivo e comprensivo dell'IVA non superi i 7 milioni;
b) la concessione di un ulteriore contributo nella misura del 50 per cento sulla quota parte eccedente i 7 milioni per lavori il cui preventivo di spesa non superi comunque i 15 milioni.
Nel caso previsto dalla lettera b) del comma precedente la concessione del contributo è subordinato all'obbligo, da parte dell'ente, di provvedere con propri mezzi al finanziamento delle spese non coperte dal contributo regionale per l'intero progetto".


Art. 3

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2, è sostituito dal seguente:
“Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti interessati devono far pervenire alla Giunta regionale la domanda di contributo di cui all'art. 1".


Art. 4

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1974 n. 2, è sostituito dal seguente:
“Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione, di concerto con l'assessore regionale ai lavori pubblici, deve presentare al consiglio regionale, per l'approvazione, i criteri e la proposta di riparto dei contributi contenente l'elenco dei richiedenti articolato per province e l'indicazione del costo delle opere e delle somme richieste".

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2, è soppresso.

Art. 5

Il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2, è così modificato:
“Il contributo si intende revocato se l'opera non è compiuta entro i dodici mesi successivi alla data di comunicazione dell'avvenuta concessione, salvo proroga motivata da concedersi dalla giunta regionale per una sola volta e non oltre nove mesi".


Art. 6

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di lire 200.000.000.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui agli articoli precedenti sono stanziate a carico del capitolo 2024101 dello stato di previsione della spesa per il 1976 - Titolo II - “Spese in conto capitale".
Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si provvede mediante riduzione, per l'importo di lire 200.000.000, dello stanziamento del capitolo 2147001 dello stato di previsione della spesa - partita n. 1.