Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 26 marzo 2012, n. 4
Titolo:Modifiche alle Leggi regionali: 12 ottobre 2009, n. 24: "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", 25 ottobre 2011, n. 18 concernente: "Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla L.R. 24/2009" e 15 novembre 2010, n. 16: "Assestamento del Bilancio 2010"
Pubblicazione:( B.U. 05 aprile 2012, n. 33 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti

Sommario





1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:
"1. In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010) le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006 sono svolte dall'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO. L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 24/2009 è sostituita dalla seguente:
"a) le modalità di funzionamento dell'Assemblea territoriale d'ambito (ATA);".



1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2011, n. 18 (Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per l'esercizio delle medesime funzioni l'ATA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/1999.".


1. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), è sostituito dal seguente:
"3. La proprietà della discarica sita in località Rafaneto del Comune di Barchi è assegnata ai Comuni facenti parte della Comunità montana soppressa, in quote proporzionali al quantitativo di rifiuti smaltiti dai Comuni nella discarica dal 1° giugno 1989 al 31 dicembre 2009. La gestione della discarica e del relativo contenzioso è affidata al Comune di Barchi, che subentra in tutti i rapporti connessi.".



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.