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Atto:LEGGE REGIONALE 29 luglio 2013, n. 22
Titolo:Modifiche alla Legge Regionale 5 aprile 1980, n. 18 “Norme sui Referendum previsti dallo Statuto” e alla Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento Territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche”
Pubblicazione:( B.U. 08 agosto 2013, n. 62 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Partecipazione

Sommario





1. L’articolo 8 della l.r. 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) è sostituito dal seguente:
“Art. 8
1. I referendum abrogativi sono effettuati non più di una volta l’anno, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno.
2. I referendum abrogativi sono indetti con decreto del presidente della giunta, da emanarsi entro il 28 febbraio. Il decreto indica la data, ai sensi del comma 1, nonché la richiesta.”.


1. Al primo comma dell’articolo 20 della l.r. 18/1980 le parole: “la indizione” sono sostituite dalle parole: “lo svolgimento”.
2. Al secondo comma dell’articolo 20 della l.r. 18/1980 le parole: “che indice il referendum consultivo” sono soppresse.
3. Il quarto comma dell’articolo 20 della l.r. 18/1980 è sostituito dal seguente:
“4. Il presidente della giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo entro sei mesi dalla trasmissione della deliberazione consiliare, indicata al secondo comma, da parte dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale. Il referendum è effettuato non oltre centoventi giorni dalla data del decreto di indizione.”.

4. Il quinto comma dell’articolo 20 della l.r. 18/1980 è abrogato.



1. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) è sostituito dal seguente:
“2. Il presidente della giunta regionale fissa con proprio decreto la data di effettuazione del referendum, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini di cui al comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 5 aprile 1980, n. 18.".

2. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 10/1995 è abrogato.