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Atto:LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2013, n. 32
Titolo:Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”, alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attivitŕ produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunitŕ, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”, alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge finanziaria 2013” e alla legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 “Assestamento del bilancio 2009”. Interventi per la realizzazione di alloggi di ERP agevolata per le forze armate
Pubblicazione:( B.U. 07 novembre 2013, n. 85 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa

Sommario


Art. 1 (Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 36/2005)
Art. 2 (Inserimento dell’articolo 5 ter nella l.r. 36/2005)
Art. 3 (Modifiche dell’articolo 6 della l.r. 36/2005)
Art. 4 (Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 36/2005)
Art. 5 (Modifiche dell’articolo 10 della l.r. 36/2005)
Art. 6 (Modifica dell’articolo 15 della l.r. 36/2005)
Art. 7 (Modifica dell’articolo 20 della l.r. 36/2005)
Art. 8 (Sostituzione dell’articolo 20 septies della l.r. 36/2005)
Art. 9 (Modifica dell’articolo 20 sexiesdecies della l.r. 36/2005)
Art. 10 (Modifiche dell’articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005)
Art. 11 (Modifica dell’articolo 35 della l.r. 36/2005)
Art. 12 (Modifica dell’articolo 38 della l.r. 10/1999)
Art. 13 (Realizzazione di alloggi di ERP agevolata per le forze armate)
Art. 14 (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 45/2012)
Art. 15 (Norme transitorie e finali)
Art. 16 (Abrogazioni)



1. Alla rubrica e al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), dopo le parole: “di edilizia residenziale” è aggiunta la parola: “pubblica”.
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:
“a) ripartisce tra le Province le risorse destinate alla programmazione prevista dall’articolo 7;”.

3. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 36/2005 è aggiunta la seguente:
“h bis) prevede una quota delle risorse disponibili da destinare all’attività formativa degli operatori pubblici del settore.”.




1. Dopo l’articolo 5 bis della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:
“Art. 5 ter (Programmi regionali speciali)
1. La Giunta regionale, al fine di utilizzare risorse sopravvenute all’approvazione del piano di cui all’articolo 5 ovvero per completare programmi di ERP in corso di realizzazione, approva, previo parere della competente commissione consiliare, programmi speciali di intervento, individuando procedure, destinatari, modalità attuative, tipologie d’intervento e risorse finanziarie, ivi comprese quelle di cui all’articolo 6 bis.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 36/2005, le parole: “di cui agli articoli 5 e 5 bis” sono sostituite dalle parole: “di cui agli articoli 5, 5 bis e 5 ter”.
2. All’alinea del comma 2 bis dell’articolo 6 della l.r. 36/2005, dopo le parole: “Il fondo è utilizzato” è aggiunta la parola: “inoltre”.




1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:
“Art. 6 bis (Destinazione dei proventi delle alienazioni)
1. La Giunta regionale, d’intesa con l’ERAP Marche, previo parere della competente commissione consiliare, approva il programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di cui all’articolo 20 septiesdecies, comma 3 e delle risorse derivanti dalle alienazioni e dall’estinzione dei diritti di prelazione di cui all’articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
2. Il programma di reinvestimento è finalizzato:
a) all’incremento o alla valorizzazione del patrimonio abitativo dell’ERAP Marche;
b) al ripiano dell’eventuale deficit finanziario dell’ERAP Marche.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 36/2005, dopo le parole: “di nuova costruzione,” sono inserite le parole: “di norma senza ulteriore consumo di suolo non urbano,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 36/2005, dopo le parole: “mediante l’impiego di tecniche costruttive basate sui principi di bioedilizia” sono inserite le parole: “desumibili dal protocollo ITACA nazionale”.



1. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 36/2005, dopo le parole: “sulla base della loro significatività,” sono inserite le parole: “conformità con il programma operativo per la riqualificazione urbana di cui all’articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” ),”.



1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 36/2005, dopo le parole: “mediante l’individuazione di apposite linee guida” sono aggiunte le parole: “redatte sulla base del protocollo ITACA nazionale”.



1. L’articolo 20 septies della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 20 septies (Subentro, ampliamento e ospitalità temporanea)
1. Il subentro nell’assegnazione a seguito di decesso dell’assegnatario o abbandono dell’alloggio è consentito esclusivamente a beneficio dei componenti del nucleo familiare, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c), conviventi sin dal momento dell’assegnazione ovvero in virtù di ampliamento stabile avvenuto ai sensi del comma 3 e seguenti.
2. In caso di separazione fra coniugi, di scioglimento del matrimonio ovvero di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede alla voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione, anche provvisoria, del giudice. In caso di cessazione della stabile convivenza, l’ente gestore provvede, altresì, alla voltura del contratto di locazione nei confronti del genitore convivente con la prole.
3. L’ampliamento stabile del nucleo familiare, diverso da quello avvenuto per matrimonio, convivenza more uxorio, nascita figli, adozione, tutela o affidamento, è autorizzato dall’ente gestore su richiesta dell’assegnatario, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 20 quater e purché l’abitazione sia adeguata alle esigenze del nuovo nucleo familiare.
4. L’ampliamento stabile del nucleo familiare, diverso da quello avvenuto per matrimonio, convivenza more uxorio, nascita figli, adozione, tutela o affidamento, costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro dopo un anno dall’autorizzazione dell’ente gestore, che deve essere concessa o respinta entro quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda dell’assegnatario.
5. Il termine di cui al comma 4 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’ente stesso o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
6. Trascorso il termine di cui al comma 4, senza che l’ente gestore si sia pronunciato, la domanda di ampliamento stabile del nucleo familiare, conforme alle prescrizioni del presente articolo, si intende accolta. E’ fatta salva l’ipotesi in cui all’ente gestore non risultino pervenute le informazioni o le certificazioni integrative eventualmente richieste ai sensi del comma 5.
7. L’ospitalità temporanea non può superare i sei mesi, a pena la decadenza dell’assegnazione, salvo che sia stata autorizzata in favore di persone legate all’assegnatario da vincolo di parentela per esigenze di assistenza sanitaria certificata da strutture pubbliche.”.




1. Il comma 1 dell’articolo 20 sexiesdecies della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“1. I proventi dei canoni degli alloggi di ERP sono destinati alla copertura dei costi di amministrazione, di manutenzione e di riqualificazione del patrimonio di ERP e al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.”.



1. Il comma 1 dell’articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“1. Gli alloggi di ERP possono essere alienati:
a) per l’esigenza di una razionale ed economica gestione del patrimonio, con reinvestimento dei proventi nel settore dell’ERP;
b) per il finanziamento dei piani e dei programmi di settore previsti dalla presente legge.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“3. L’ERAP Marche propone per l’approvazione alla Giunta regionale i programmi di alienazione e reinvestimento del proprio patrimonio abitativo, in base agli indirizzi e alle direttive adottati dalla Giunta regionale medesima.”.

3. Al comma 5 dell’articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 le parole: “del 20 per cento” sono soppresse.
4. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 sono inseriti i seguenti:
“8 ter. I pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità:
a) in un’unica soluzione, con l’applicazione della decurtazione massima prevista al comma 6;
b) con versamento di una quota non inferiore al 25 per cento del prezzo di cessione al momento della stipula del contratto e dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di diciotto anni a un interesse pari al tasso fisso o variabile praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti per i finanziamenti pubblici agli enti locali, previa iscrizione ipotecaria. A tale modalità di pagamento si applica una decurtazione pari al 50 per cento di quella massima prevista al comma 6.
8 quater. Entro il 31 marzo di ciascun anno l’ERAP Marche fornisce alla Regione il rendiconto dei proventi delle alienazioni, con l’eventuale piano pluriennale dei rientri derivanti dalle vendite medesime.”.



1. Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 36/2005 sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Al finanziamento del fondo di cui all’articolo 6 concorrono i proventi di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettera b).
1 ter. I proventi di cui al comma 1 bis sono iscritti a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell’ambito dell’UPB 40501 dello stato di previsione dell’entrata.”.


1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), dopo le parole: “di edilizia residenziale” sono aggiunte le parole: “, di programmi speciali di intervento e dei programmi di alienazione del patrimonio abitativo dell’ERAP Marche”.


1. Per l’anno 2013 la Regione concede contributi sino ad euro 300.000,00 a favore di cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle forze armate per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 2013 la spesa di euro 300.000,00.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 3 si provvede con le risorse iscritte a carico dell’UPB 42604 dello stato di previsione della spesa derivanti dall’abrogazione dell’articolo 45 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009).
5. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nell’UPB 42604 i capitoli necessari all’attuazione dell’intervento di cui al comma 1.


1. All’articolo 4, comma 3, lettera a) della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge finanziaria 2013) le parole: “sostegno all’acquisto della prima casa” sono sostituite dalle parole: “sostegno all’acquisto, alla locazione e al miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili residenziali, a favore di famiglie, di operatori pubblici del settore ERP e di ESCO”.



1. Le disposizioni di cui all’articolo 6 bis della l.r. 36/2005, come introdotto dall’articolo 4 della presente legge, non si applicano ai proventi delle alienazioni per i quali l’ERAP Marche, alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) abbia assunto impegno contabile di spesa per dare esecuzione ai relativi piani di reinvestimento, a eccezione delle eventuali economie di spesa;
b) debba assumere impegno contabile a seguito di partecipazione a programmi comunitari, statali o regionali in corso di definizione.

2. In deroga a quanto indicato al comma 1, i proventi delle alienazioni di cui al comma medesimo vengono utilizzati dall’ERAP Marche secondo quanto stabilito dall’articolo 6 bis della l.r. 36/2005, come introdotto dall’articolo 4 della presente legge, qualora i lavori relativi agli interventi finanziati con i piani di reinvestimento non abbiano inizio entro tredici mesi dalla data dell’impegno contabile ovvero entro il termine, se successivo, di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale può concedere limitate proroghe ai predetti termini, dietro motivata richiesta degli enti pubblici interessati, in relazione all’elevato fabbisogno abitativo del territorio di localizzazione dell’intervento o all’avanzato stato delle procedure per l’inizio dei lavori.
3. Le risorse finanziarie assegnate a operatori privati, enti locali ed ERAP Marche sulla base di piani e programmi di ERP o comunque destinati all’edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata, che costituiscono economie di spesa ovvero che non sono state utilizzate in tutto o in parte entro i termini stabiliti dai singoli provvedimenti di concessione o di proroga, sono revocate e vengono versate al fondo regionale per le politiche abitative di cui all’articolo 6 della l.r. 36/2005. Qualora tali risorse provengano dall’apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Cassa depositi e prestiti, le medesime sono svincolate e rese disponibili per i piani e programmi di cui agli articoli 5, 5 bis, 5 ter e 7 della l.r. 36/2005.
4. I provvedimenti di accertamento delle risorse non utilizzate di cui al comma 3 sono assunti dall’ente che ha assegnato il finanziamento all’operatore pubblico o privato entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge e vengono comunicati alla Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro adozione.
5. In caso di inutile decorso del termine per l’adozione dei provvedimenti di accertamento di cui al comma 4 interviene la Giunta regionale, previa diffida, mediante l’assunzione dei necessari provvedimenti, anche sostitutivi.
6. Al fine di portare a termine le operazioni di formazione delle nuove graduatorie ai sensi dell’articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005, i Comuni, per l’anno 2013, possono prorogare la validità delle graduatorie di assegnazione, già scadute o in scadenza nella suddetta annualità, per un massimo di dodici mesi dalla data di scadenza delle medesime e comunque non oltre il giorno di approvazione della nuova graduatoria.
7. Nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano, da almeno tre anni, un alloggio di edilizia sovvenzionata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 36/2005, ivi inclusi gli alloggi parcheggio di cui alla l.r. 3 agosto 1981, n. 21 (Provvedimenti straordinari per l’assistenza alle famiglie sottoposte a provvedimenti di sfratto) in virtù di un atto di natura provvisoria adottato per soddisfare temporaneamente le esigenze di famiglie sottoposte a provvedimenti di sfratto o per straordinarie esigenze abitative di famiglie in difficoltà, è disposto un prolungamento dell’assegnazione per un periodo di due anni purché in regola con il pagamento dei canoni ed in possesso dei requisiti per la permanenza nell’alloggio, previsti dall’articolo 20 quater della l.r. 36/2005.
8. I Comuni indicono bandi speciali di assegnazione riservati ai soggetti di cui al comma 7. Per partecipare ai relativi bandi gli aspiranti assegnatari devono essere in possesso dei requisiti indicati al medesimo comma 7.
9. Tali riserve si aggiungono a quelle previste dall’articolo 20 quinquies, comma 2, lettera g) della l.r. 36/2005.



1. Sono abrogati:
a) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 10/1999;
b) la lettera d) del comma 2 e le lettere a) e b) del comma 2 bis dell’articolo 6 della l.r. 36/2005;
c) l’articolo 45 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009).