Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 11 novembre 2013, n. 35
Titolo:Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani
Pubblicazione:( B.U. 21 novembre 2013, n. 90 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale vigente, disciplina l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni montani, allo scopo di potenziarne il ruolo di interlocutori primari degli utenti nello svolgimento dei medesimi servizi e funzioni e di garantire un efficace governo del territorio.
2. Ai fini di cui a comma 1, la presente legge detta norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni e dei servizi nei Comuni montani, valorizzando e sviluppando l’esperienza acquisita in proposito dalle Comunità montane.



1. I Comuni ricompresi negli ambiti di cui all’allegato A della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), possono costituire un’Unione di Comuni, denominata Unione montana.
2. Le Unioni montane sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
3. Ciascuna Unione montana ha autonomia statutaria e potestà regolamentare.
4. Lo statuto dell’Unione montana disciplina in particolare:
a) le modalità di elezione del presidente e della giunta;
b) le competenze, le modalità di funzionamento degli organi dell’Unione montana;
c) la denominazione, la sede e l’organizzazione degli uffici dell’Unione montana;
d) le forme di collaborazione con gli altri enti locali.

5. Sono organi dell’Unione montana il consiglio, il presidente e la giunta, nonché l’organo di revisione economico-finanziaria.
6. Il consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni membri ed esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo.
7. Il presidente presiede e convoca il consiglio e la giunta e ha la rappresentanza legale dell’Unione montana.
8. La giunta è composta dal presidente e da un numero di assessori, non superiore a quattro per le Unioni con più di nove consiglieri e non superiore a due negli altri casi. Il presidente e gli assessori sono nominati dal consiglio dell’Unione montana tra i propri componenti o tra i consiglieri dei comuni appartenenti all’Unione montana.
9. L’organo di revisione economico-finanziaria è costituito ai sensi dell’articolo 234, commi 3 e 3 bis, del d.lgs. 267/2000.



1. Le Unioni montane esercitano le funzioni a esse conferite dai Comuni in conformità alle disposizioni statali vigenti.
2. Le Unioni montane esercitano inoltre le funzioni già conferite dalla Regione alle corrispondenti Comunità montane.
3. Le Unioni montane possono, mediante convenzione, esercitare le proprie funzioni in forma associata assieme ad altre Unioni montane.
4. Le Unioni montane possono altresì stipulare convenzioni con i Comuni per l’esercizio associato di funzioni e di servizi.
5. Le Unioni montane, al fine di contenere le spese di funzionamento, possono stipulare convenzioni con il Consorzio di bonifica, per gestire in modo coordinato le funzioni ed i servizi di rispettiva competenza.



1. Un Comune appartenente a un’Unione montana può deliberare di aderire all’Unione montana confinante, previa intesa con le Unioni interessate.
2. Due o più Unioni montane possono deliberare di fondersi in un’unica Unione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i Comuni appartenenti alle Unioni montane non possono aderire ad altre Unioni di comuni. Resta salva la facoltà dei Comuni medesimi di esercitare funzioni in forma associata mediante convenzione.



1. Entro il 31 ottobre 2014 e non prima del 31 maggio 2014, i Comuni appartenenti alla Comunità montana aderiscono all’Unione montana da costituire, contestualmente ne approvano lo statuto preventivamente proposto e trasmesso dalla Comunità montana.
2. La mancata adozione dello statuto nei termini indicati al comma 1, equivale al recesso.
3. Il recesso è effettuato previa intesa con la Comunità montana di appartenenza in ordine alla disciplina dei rapporti giuridici conseguenti al recesso medesimo. Nel caso di mancata intesa, la Giunta regionale provvede, previa diffida, in via sostitutiva.
4. Nei termini indicati al comma 1, i Comuni montani e parzialmente montani con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, ed i Comuni non montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, confinanti con il territorio dell’Unione montana da costituire, possono chiedere alla Comunità montana di partecipare all’Unione montana. Il consiglio della Comunità montana decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. L’effettiva partecipazione all’Unione montana è subordinata all’approvazione dello statuto entro il 31 ottobre 2014.
5. Con le modalità e nei termini indicati al comma 1, un Comune, previa intesa con le Comunità montane interessate, può aderire ad un’Unione montana corrispondente ad una Comunità montana confinante con quella di appartenenza.
6. I Comuni appartenenti contemporaneamente a un’Unione di comuni e a una Comunità montana deliberano sul recesso dall’Unione di comuni o dalla Comunità montana, nei termini e con le modalità di cui ai commi 1 e 3.
7. Nei casi di recesso di un Comune previsti nel presente articolo, continuano ad essere svolte dalla Comunità montana di appartenenza e, successivamente, dalla corrispondente Unione montana le funzioni relative alla gestione del demanio forestale regionale e le altre funzioni esercitate dalla Comunità montana suddetta ai sensi della normativa regionale vigente.
8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle Comunità montane in carica alla medesima data provvedono a effettuare la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.
9. Le Unioni montane sono costituite con decorrenza dal 1° gennaio 2015. L’Unione montana si intende costituita con l’elezione del suo presidente e a condizione che sussistano entrambi i seguenti requisiti:
a) presenza di almeno la metà dei comuni ricompresi negli ambiti indicati all’articolo all’articolo 2, comma 1;
b) prevalenza del numero dei Comuni montani o parzialmente montani rispetto a quelli non montani.

10. Nel caso di mancata costituzione dell’Unione montana ai sensi del comma 9, si applica l’articolo 6.
11. All’atto della sua costituzione ai sensi del comma 9, l’Unione montana subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e in particolare nell’intestazione dei diritti di proprietà, reali o di possesso di tutti i beni della Comunità montana, che è contestualmente soppressa.
12. Il personale della Comunità montana soppressa, compreso quello con contratto non a tempo indeterminato, è trasferito all’Unione montana, con decorrenza dalla data di soppressione. Il personale trasferito mantiene l’inquadramento giuridico ed economico e l’anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento.
13. Entro centoventi giorni dal trasferimento di cui al comma 12, le Unioni subentrate provvedono alla determinazione della dotazione organica definitiva.
14. Le Unioni montane utilizzano esclusivamente il personale trasferito ai sensi del comma 12 e, solo in carenza di dotazione organica, quello assegnato dagli enti partecipanti. Il Presidente dell’Unione montana nomina il segretario, tra gli iscritti all’albo di cui all’articolo 98 del d.lgs. 267/2000, a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo II, del medesimo decreto legislativo, in quanto applicabili.



1. Decorso il termine di cui all’articolo 5, comma 9, senza che sia stata costituita l’Unione montana, la Giunta regionale scioglie gli organi della corrispondente Comunità montana e nomina contestualmente un commissario straordinario per l’esercizio delle relative funzioni.
2. I commissari di cui al comma 1, attenendosi agli indirizzi e nei termini stabiliti dalla Giunta regionale, provvedono in particolare a proporre alla Giunta regionale medesima, sentiti gli enti locali interessati, il riparto delle funzioni esercitate dalla Comunità montana e la disciplina dei conseguenti rapporti successori.
3. Sulla base della proposta formulata dal commissario straordinario, la Giunta regionale dispone la soppressione della relativa Comunità montana e approva il conseguente riparto delle funzioni e la disciplina dei rapporti successori.
4. Le somme derivanti dalla alienazione dei beni delle Comunità montane oppure le risorse economiche costituenti giacenze libere da obbligazioni verso terzi, originate dal mancato utilizzo totale o parziale di fondi regionali assegnati per l’esercizio di funzioni ovvero costituenti accertata economia su contributi erogati dalla Regione, possono essere utilizzate dai commissari ai fini dell’estinzione anticipata dei mutui il cui ammortamento sia a carico delle Comunità montane dandone dimostrazione in un prospetto riepilogativo che ne evidenzi gli impieghi.
5. I commissari straordinari continuano a operare fino alla data di soppressione della Comunità montana alla quale sono preposti.
6. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentate nelle Comunità montane, determina il contingente e le singole unità di personale da trasferire ai Comuni e agli altri enti subentranti sulla base delle funzioni assegnate. La dotazione organica degli enti ai quali è trasferito il personale delle Comunità montane è incrementata del corrispondente numero di posti.
7. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato delle Comunità montane non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e dell’articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane.
8. I processi di mobilità del personale delle preesistenti Comunità montane non rilevano altresì ai fini di cui all’articolo 9, comma 2 bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane.
9. Il personale trasferito dalle Comunità montane agli enti subentranti mantiene l’inquadramento giuridico ed economico e l’anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento.



1. I provvedimenti relativi alla costituzione delle Unioni montane, alla soppressione delle Comunità montane e all’individuazione degli enti subentranti costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni altro adempimento derivante dalla successione tra enti. Copia di tali provvedimenti è trasmessa al Ministero dell’interno ai fini dell’applicazione agli enti subentranti dell’articolo 2 bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. Per i Comuni individuati dall’articolo 33, comma 9, della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), gli interventi previsti dal Piano forestale regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), nonché dal Progetto appennino di cui all’articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione - Legge Finanziaria 2010), possono essere programmati ed eseguiti dall’Unione montana confinante, previa intesa con i Comuni medesimi.
3. Ogni riferimento alle Comunità montane previsto dalla vigente normativa deve intendersi fatto alle Unioni montane una volta costituite.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti dell’Unione montana, si applicano i regolamenti della corrispondente Comunità montana.
5. Le disposizioni modificate o abrogate dall’articolo 8 continuano ad applicarsi a ciascuna Comunità montana fino alla data della relativa soppressione.
6. Per gli anni 2013 e 2014 il fondo di cui all’articolo 19 della I.r. 18/2008, come modificato dall’articolo 8, comma 1, della presente legge, è assegnato alle Comunità montane. A decorrere dal 2015, il fondo è assegnato alle Unioni montane.
7. Il fondo nazionale per la montagna per l’anno 2009 e per l’anno 2010 è ripartito ai sensi della normativa regionale in vigore rispettivamente nell’anno 2009 e nell’anno 2010.
8. Le disposizioni dell’articolo 21 della l.r. 18/2008, come modificato dall’articolo 8, comma 2, della presente legge, si applicano dal 1° gennaio 2015.
9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta ogni ulteriore disposizione necessaria a dare attuazione alla presente legge, con particolare riferimento all’approvazione degli statuti e al contenimento della spesa.
10. In sede di prima applicazione le funzioni di segretario dell’Unione montana possono essere conferite anche ai segretari della Comunità montana in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. La struttura regionale competente in materia di relazioni con gli enti locali fornisce il supporto amministrativo alle Comunità montane ai fini della predisposizione degli statuti e degli altri atti di competenza.



1. Il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:
“3. La Giunta regionale, previo parere del CAL, stabilisce i criteri per la ripartizione tra le Unioni montane delle risorse di cui al comma 1.”.

2. L’articolo 21 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 21 (Fondo per le fusioni di Comuni)
1. La Regione istituisce il fondo per le fusioni di Comuni mediante il quale concede contributi ai Comuni risultanti da fusioni di Comuni.
2. La Giunta regionale, previo parere del CAL, stabilisce i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. I contributi sono concessi a decorrere dall’anno successivo all’elezione del nuovo consiglio comunale.”.

3. Della l.r. 18/2008 sono abrogati:
a) l’articolo 5;
b) la Sezione II del Capo I, ad eccezione dell’articolo 19;
c) i commi 7, 8, 9, 15 e 16 dell’articolo 23.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.