Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 18 novembre 2013, n. 39
Titolo:Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici"
Pubblicazione:( B.U. 28 novembre 2013, n. 93 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Il Titolo della l.r. 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici) è sostituito dal seguente: “Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici”.



1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 5/2011, le parole: “degli esercizi commerciali aperti al pubblico” sono sostituite dalle seguenti: “dei pubblici esercizi indicati al comma 1 dell’articolo 2”.



1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 5/2011 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione per le finalità di cui all’articolo 1 individua i locali storici.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 5/2011 è inserito il seguente:
“1 bis. Per locali storici si intendono le osterie, le locande, le taverne e gli spacci di campagna. Ai fini della presente legge per spacci di campagna si intendono le attività commerciali di vicinato di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 5/2011 dopo le parole: “i Comuni” sono inserite le seguenti: “e le associazioni aventi finalità di tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale”.
4. Il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 5/2011 è abrogato.



1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento di cui all’articolo 2 della l.r. 5/2011 alle previsioni della presente legge.
2. I locali storici inseriti nell’elenco regionale di cui all’articolo 3 della l.r. 5/2011, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare ad avvalersi del logo “Locale Storico Marche”.
3. Per l’anno 2013, la delibera di Giunta regionale, di cui all’articolo 4, comma 2, della l.r. 5/2011, assicura che l’erogazione dei contributi sia effettuata esclusivamente a favore delle osterie, locande, taverne e spacci di campagna individuati secondo modalità indicate nella delibera medesima.