Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 22 aprile 2014, n. 7
Titolo:Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza
Pubblicazione:( B.U. 08 maggio 2014, n. 44 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali
Note:In attuazione di questa legge è stato emanato il r.r. 13 novembre 2018, n. 7

Sommario





1. La presente legge nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), detta norme di prevenzione e di protezione da adottare nell’ambito della progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.



1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento del manto di copertura per una superficie comunque non inferiore al 50 per cento ovvero, nell’ipotesi di coperture superiori a 200 metri quadri in pianta, comunque non inferiore a 100 metri quadri;
c) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall’articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “Testo A”) che interessano le coperture mediante interventi strutturali;
d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture;
e) interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del d.p.r. 380/2001 o come varianti in corso d’opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento previste dall’articolo 22, comma 2, del d.p.r. 380/2001.



1. Ai sensi della presente legge, per copertura si intende una delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura.



1. Per le finalità di cui all’articolo 1, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 2:
a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l’applicazione di misure di prevenzione e protezione dirette ad evitare i rischi di caduta dall’alto, quali in particolare sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota sulla copertura, il transito e l’accesso in condizioni di sicurezza;
b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alto, secondo quanto previsto dall’atto di cui all’articolo 6.

2. L’elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, quando ne è prevista la redazione; altrimenti costituisce documento autonomo.
3. L’elaborato tecnico della copertura è aggiornato nell’ipotesi di interventi che determinano modifiche strutturali dell’edificio ovvero che rendano necessarie modifiche riguardanti le misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall’alto; è messo a disposizione di coloro che, successivamente alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, svolgono attività in quota sulla copertura medesima e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.




1. L’assenza o l’incompletezza dell’elaborato tecnico previsto all’articolo 4, comma 1, lettera b), determina l’improcedibilità dell’istanza diretta ad ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio.



1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la competente commissione assembleare, individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione indicate all’articolo 4, comma 1, lettera a), e specifica la documentazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione della medesima.



1. La Giunta regionale adotta l’atto di cui all’articolo 6 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge si applica agli interventi edilizi i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 6.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. 81/2008.